IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;
  Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive  serie
di norme integrative;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  giugno  1971 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 5 giugno 1971);
  Visto l'art. 17 del succitato decreto 12 settembre 1925 concernente
i raccordi delle valvole ai tubi di  riempimento  e  svuotamento  dei
recipienti in relazione ai gruppi dei gas;
  Visto  il  decreto  3  gennaio 1990 con il quale sono state emanate
disposizioni per le bombole destinate a  contenere  i  gas  ossigeno,
protossido di azoto e anidride carbonica per uso medicale;
  Preso  atto  che  talune  bombole contenenti i gas per uso medicale
risultano sprovviste di collare  e  pertanto  occorre  prevedere  una
diversa  conformazione  del  disco  in  acciaio inossidabile previsto
dall'art. 1 del citato decreto;
  Considerato altresi' che l'Ente di unificazione nazionale  italiano
(UNI), con riferimento all'art. 2 del citato decreto ministeriale, ha
raccomandato  per le bombole destinate a contenere anidride carbonica
per uso medicale, l'adozione del raccordo di  uscita  previsto  dalle
raccomandazioni ISO 5145 edizione 1› marzo 1990;
  Sentito  al  riguardo il parere della commissione permanente per le
prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti
nella seduta del 12 dicembre 1990;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 1 del decreto ministeriale 3 gennaio 1990 risulta  integrato
con il seguente comma:
  "Per  le  bombole  che  risultano sprovviste di collare il disco in
acciaio inossidabile e' realizzato secondo il disegno che costituisce
parte integrante  del  presente  decreto,  ferme  restando  le  altre
prescrizioni di cui al comma precedente".