IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579; Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 5 giugno 1971); Visto l'art. 17 del succitato decreto 12 settembre 1925 concernente i raccordi delle valvole ai tubi di riempimento e svuotamento dei recipienti in relazione ai gruppi dei gas; Visto il decreto 3 gennaio 1990 con il quale sono state emanate disposizioni per le bombole destinate a contenere i gas ossigeno, protossido di azoto e anidride carbonica per uso medicale; Preso atto che talune bombole contenenti i gas per uso medicale risultano sprovviste di collare e pertanto occorre prevedere una diversa conformazione del disco in acciaio inossidabile previsto dall'art. 1 del citato decreto; Considerato altresi' che l'Ente di unificazione nazionale italiano (UNI), con riferimento all'art. 2 del citato decreto ministeriale, ha raccomandato per le bombole destinate a contenere anidride carbonica per uso medicale, l'adozione del raccordo di uscita previsto dalle raccomandazioni ISO 5145 edizione 1 marzo 1990; Sentito al riguardo il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti nella seduta del 12 dicembre 1990; Decreta: Art. 1. L'art. 1 del decreto ministeriale 3 gennaio 1990 risulta integrato con il seguente comma: "Per le bombole che risultano sprovviste di collare il disco in acciaio inossidabile e' realizzato secondo il disegno che costituisce parte integrante del presente decreto, ferme restando le altre prescrizioni di cui al comma precedente".