A tutte le amministrazioni provinciali e comunali A tutte le comunita' montane Ai prefetti della Repubblica Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle D'Aosta e, per conoscenza, Al Ministero per i problemi istituzionali Al Ministero delle finanze - Direzione generale finanza locale Al Ministero del tesoro: Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. Ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A. Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno Sezione enti locali Alla Cassa depositi e prestiti Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - Presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Istituto nazionale di statistica @.1. Premessa. Con l'emanazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie sono state finalmente poste le premesse legislative, a livello di principi, per il riordino complessivo della finanza lo- cale e dell'ordinamento finanziario. Le norme relative sono contenute al capo XIV riservato alla finanza e contabilita'. Nel dettaglio, l'articolo 54, destinato alla disciplina delle fonti d'entrata, riserva anzitutto alla legge l'ordinamento della materia e riconosce alle province ed ai comuni l'autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse, assicurando puntuale potesta' impositiva, per la quale preannuncia l'adeguamento della legislazione tributaria vigente, ed elencando la tipologia dei cespiti d'entrata sui quali poter fare affidamento. Di particolare interesse, anche per la prospettiva futura, sono i principi cui debbono adeguarsi i trasferimenti erariali, contenuti nel comma 5, da coordinarsi con l'ultima parte del comma 7. Lo Stato dovra' contribuire, evidentemente in misura non integrale, al finanziamento dei servizi indispensabili, da determinarsi puntualmente in altra sede. Dovranno essere abbandonati i sistemi di ripartizione del passato e, sia pur gradualmente, dovranno essere utilizzati allo scopo parametri obiettivi calibrati sulla popolazione, con ogni suo componente, sul territorio, con ogni suo elemento e sulle condizioni socio-economiche. Dovranno essere anche utilizzati sistemi di perequazione per attenuare gli squilibri di fiscalita' locale. Sull'argomento, questo Ministero, che ha attivamente studiate le problematiche sottese alla questione della distribuzione dei trasferimenti erariali con formule di modernita', ha gia' proposto ed ottenuto la presentazione in Parlamento di norme applicative, con riassetto a regime della materia, a mezzo di emendamenti al disegno di legge sull'autonomia impositiva (Atto Senato n. 1895). Sono anche rilevanti le altre norme contenute nei commi successivi dello stesso articolo 54, che pongono principi per gli interventi erariali a sostegno degli investimenti e per le altre entrate locali. Altrettanto puo' dirsi per le norme riguardanti il bilancio, la programmazione finanziaria ed in generale l'intero ordinamento finanziario e contabile, contenute nell'articolo 55. Tale ordinamento, secondo la previsione del comma 1, e' riservato alla legge dello Stato ed, in applicazione dell'articolo 59, comma 5, e' previsto che fino al suo integrale rifacimento, rimangano applicabili le norme gia' in vigore, in quanto compatibili. In ogni caso, dell'articolo 55 sono immediatamente applicabili le disposizioni sul termine di approvazione dei bilanci di previsione (31 ottobre dell'anno precedente) e di conti consuntivi (30 giugno dell'anno successivo), sull'obbligo di attestazione di copertura degli impegni e sulla conseguente nullita' di diritto per l'inosservanza, sulla relazione previsionale e programmatica, obbligatoria per tutti i comuni e le province, e sulla relazione illustrativa dei conti consuntivi. Da ultimo, si ricorda l'immediata applicabilita' delle innovative disposizioni sulla revisione economico-finanziaria, di cui all'articolo 57, per le quali sono state gia' fornite note illustra- tive in altra sede. Nonostante i principi sopra enunciati, l'anno 1991 e' stato regolato da una serie di provvedimenti d'urgenza, che occorre ricordare per una visione complessiva della complessa materia. In sede di conversione del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 il Parlamento ha ritenuto opportuno il rinvio del termine di presentazione del bilancio di previsione 1991 al 31 dicembre 1990, poi rivelatosi non determinante, attesa l'impossibilita' tecnica di emanare prima le norme sulle assegnazioni dei contributi erariali. Cosicche' gli enti locali hanno potuto egualmente formulare le proprie previsioni sulla base delle indicazioni fornite da questo Ministero con il telegramma circolare n. 14 del 26 settembre 1990, pienamente confermato dalla legge. Per dare immediata applicazione alla decisione parlamentare, il rinvio e' stato anticipato nell'esecutivita' col decreto-legge 310 del 1990, che nell'occasione ha completato la norma con i necessari raccordi all'ordinamento, ha recato innovazioni al finanziamento dei disavanzi delle aziende di trasporto. In sede parlamentare poi si sono specificati i termini dell'intervento della Cassa depositi e prestiti. Successivamente all'approvazione della legge finanziaria per il 1991, e cioe' quando era possibile utilizzare i necessari mezzi di copertura, e' stato emanato il decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, della legge 15 marzo 1991, n. 80, recante: "Disposizioni urgenti in favore degli enti locali", che contiene essenzialmente la specifica dei fondi attribuiti agli enti locali per il 1991, oltre alcune significative disposizioni sui revisori dei conti e sui debiti fuori bilancio. Si ritiene, pertanto, utile l'approfondimento di tali disposizioni con particolare riferimento a quelle che ancora non hanno trovato applicazione e per le quali non siano state gia' impartite dettagliate istruzioni o forniti chiarimenti con separate circolari. @2. Certificati. Atteso il perdurante stato di diffuso ritardo, si ritiene indispensabile ricordare gli adempimenti principali relativi alla certificazione del bilancio e del consuntivo per gli enti locali, che ricalcano essenzialmente quelli degli anni precedenti. 2.1 Modalita' e termini. Con decreti 31 ottobre 1990 del Ministro dell'interno di concerto con quello del Tesoro, pubblicati sul supplemento ordinario n. 79 della Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 1990, sono stati approvati i certificati concernenti il bilancio di previsione 1991 ed il conto consuntivo 1990. Gli stessi ne imponevano la trasmissione al Ministero dell'interno entro il 28 febbraio 1991. Il rispetto del termine e' particolarmente importante in quanto ad esso, per effetto dell'articolo 7 del decreto-legge n. 6 del 1991, e' subordinata la erogazione della quarta rata trimestrale dei contributi ordinari del 1991 a comuni e province e della quota residuale alle comunita' montane. Tuttavia, come effettuato negli anni precedenti, questo Ministero ammettera' a contribuzione, rispettivamente per la quarta rata dei contributi ordinari e per la quota residuale, tutti gli enti i cui certificati perverranno entro la data di emissione dei titoli di spesa, in quanto la sanzione consiste nella sospensione della erogazione e non nella perdita del diritto. Fanno eccezione gli enti i quali abbiano deliberato il dissesto per i quali si fa luogo comunque al pagamento della quarta rata. Cio' non toglie che per gli enti ritardatari possano verificarsi disguidi e problemi dell'ultimo momento, che poi impediscono l'afflusso delle risorse, con grave pregiudizio delle finanze degli enti stessi. L'unica cautela possibile e' il rispetto del termine. Le modalita' di compilazione dei certificati sono del tutto identiche agli anni precedenti. Gli enti pero', nonostante il miglioramento qualitativo di cui si dira' appresso, continuano a ripetere errori ed imprecisioni che appesantiscono notevolmente il lavoro delle Prefetture, ritardano l'acquisizione dei dati necessari e soprattutto impediscono di dare in tempo utile notizie, riflessioni e studi al Parlamento, al Governo ed al mondo politico nazionale e locale. Pertanto qui di seguito vengono dati suggerimenti e raccomandazioni, utili per un corretto svolgimento del servizio. 2.2 Certificati: suggerimenti e raccomandazioni. Com'e' noto i certificati sono presentati dagli enti locali, alle Prefetture e pervengono pel tramite di queste al Ministero, per l'acquisizione e lo studio dei dati da parte dell'ufficio studi per la finanza locale. Dall'esame dei certificati dei bilanci preventivi 1990 e dei conti consuntivi 1988 sono state riscontrate svariate anomalie nella compilazione che hanno reso necessaria la restituzione di gran parte delle certificazioni medesime, soprattutto dei certificati di conto consuntivo. L'attenzione riposta dagli enti locali alle modalita' di compilazione dei certificati di bilancio preventivo, stabilite con circolare F.L. 21 del 26 luglio 1989, ha poi permesso un consistente miglioramento qualitativo nella predisposizione di tali certificazioni. Le Prefetture fornendo agli enti locali validi suggerimenti e delucidazioni per la correzione dei documenti hanno permesso che i certificati fossero ritrasmessi al Ministero debitamente integrati. L'ufficio studi per la finanza locale, sta ora provvedendo alla verifica dei certificati di bilancio preventivo 1991 e di consuntivo 1989. Da un primo sommario esame si e' constatato un notevole miglioramento, rispetto agli anni precedenti, nella stesura delle certificazioni. Cio' nonostante si registrano ancora talune anomalie che non permettono l'acquisizione dei dati e comportano la restituzione dei certificati. Pertanto, al fine di evitarne il ripetersi, per i ritardatari per i quali i tempi di elaborazione sono ancor piu' ridotti, si elencano le irregolarita' maggiormente riscontrate nei due tipi di certificazione: - mancata apposizione delle firme; - mancata apposizione del timbro del comune; - mancata firma del Presidente del CO.RE.CO. per i certificati di bilancio; - mancata apposizione del timbro del CO.RE.CO.; - mancata presentazione di una o piu' pagine del certificato; - compilazione dei documenti con valori non espressi in migliaia di lire; - certificazione non leggibile su una o piu' pagine; - aggiunta di campi non previsti. Per quanto riguarda piu' specificatamente i conti consuntivi si rilevano, inoltre, nei quadri fisici le seguenti anomalie: - mancata o incompleta compilazione dei quadri relativi ai "dati generali"; - mancata indicazione dell'esistenza o meno dei servizi; - mancata indicazione del codice "tipo di gestione" in corrispondenza ai dati indicati o viceversa; - mancata indicazione di importi, del numero degli addetti o di altri dati richiesti, qualora il servizio sia dichiarato "esistente"; - indicazione di dati di dettaglio per i servizi dichiarati "inesistente". I certificati errati o incompleti non possono essere ritenuti validamente presentati, in quanto contrastano con l'obbligo di fornitura dei dati, previsto per legge e percio' impongono l'applicazione della sanzione di legge. Le Prefetture percio' devono porre la massima attenzione a quanto sopra esposto onde evitare la restituzione dei certificati da parte del Ministero ed il conseguente blocco dell'erogazione della quarta rata dei contributi ordinari. Per facilitare le Prefetture nell'attivita' di controllo dei conti consuntivi, vengono trasmessi in allegato alla presente circolare, la guida alla compilazione del certificato sul conto consuntivo (allegato n. 1), le note integrative alla compilazione dei certificati sul conto consuntivo (allegato n. 2), la tabella dei controlli automatizzati per i comuni e per le province dei quadri finanziari (allegato n. 3) e la tabella dei controlli automatizzati per i comuni dei quadri fisici (allegato n. 4). Si rammenta che le Prefetture devono verificare sui quadri fisici, che i valori indicati sul certificato siano compresi tra quelli indicati nell'apposita tabella; in caso contrario devono essere effettuate indagini richiedendo agli enti locali opportuni chiarimenti e facendo apportare, se del caso, le opportune modifiche. @3. Trasferimenti erariali per il 1991 L'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 1991, indica distintamente i fondi attraverso i quali lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci 1991 delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane. Stante la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31 ottobre dall'articolo 55 della legge 142 del 1990, come gia' detto poi prorogato al 31 dicembre, per consentire la redazione dei bilanci 1991, con circolare 14 del 26 settembre 1990 si e' provveduto ad autorizzare gli enti locali a prevedere trasferimenti ordinari e perequativi ammontanti in complesso allo stesso importo del 1990 maggiorato del 5 per cento, come previsto nel documento di programmazione economica pluriennale dello Stato. A seguito della emanazione del citato decreto-legge n. 6 del 1991, sono state elaborate le spettanze dei singoli enti che, ovviamente, sono coerenti anche nella articolazione dei fondi, alle indicazioni date con la circolare 14 del 1990. Le singole attribuzioni sono state portate a conoscenza delle province e delle comunita' montane con comunicazione del 27 marzo 1991 mentre ai comuni e' stata fatta una prima comunicazione il 14 marzo 1991 integrata da una seconda il 27 marzo 1991. Allo scopo di dare agli enti ogni opportuna delucidazione, che consenta di evitare successive richieste di chiarimenti, si precisa quanto appresso. 3.1 Contributi ordinari. Per il 1991 i contributi per comuni e province sono aumentati del 5 per cento rispetto al 1990. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. Per le comunita' montane l'incremento risulta superiore al 5 per cento in quanto ad un incremento del fondo di 6.700 milioni si e' aggiunto anche quello dovuto alla destinazione in favore delle stesse di una parte del ricavato dell'addizionale sui consumi di energia elettrica, pari a 15.000 milioni. Il contributo e' erogato in tre quote, la prima nella misura fissa di 60 milioni e' gia' stata erogata con pagamento disposto nel mese di gennaio 1991, la seconda ad esaurimento del fondo di 86.700 milioni verra' assegnata entro il mese di ottobre 1991. La distribuzione alle comunita' montane del contributo ordinario di 15.000 milioni rinvenienti dall'addizionale sui consumi di energia elettrica verra' effettuata, come per i comuni e le amministrazioni provinciali, dopo che i relativi fondi saranno acquisiti nel conto speciale di tesoreria e messi a disposizione di questo dicastero. Alle comunita' montane infine, saranno trasferite nel 1991, anche le somme stanziate dalla legge finanziaria per le finalita' previste dalla legge n. 93 del 1981, ai fini dello sviluppo della montagna ed iscritta da quest'anno nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Queste somme pari, a 100.000 milioni, saranno ripartite, in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, ove non si riesca a modificare il sistema di ripartizione secondo le aspirazioni manifestate dall'associazione di categoria (UNCEM). 3.2 Contributi perequativi. Le dotazioni del 1991 sono incrementate del 5 per cento rispetto agli stanziamenti del 1990 per un totale di 1.020.400 milioni per le prov- ince e lire 6.167.000 milioni per i comuni. A questi contributi si aggiungono quelli derivanti dalla addizionale sui consumi di energia elettrica, al netto delle somme necessarie per assicurare copertura alle disposizioni riguardanti l'allineamento dei contributi 1989 dei comuni con meno di 5.000 abitanti ed al finanziamento degli oneri dei mutui contratti nel 1989 e nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le opere di carattere ambientale (acquedotti, fognature ecc.). L'importo presunto e' gia' stato determinato in lire 98.000 milioni per le province, lire 174.500 milioni per i comuni e lire 15.000 milioni per le comunita' montane. Per il calcolo relativo, ogni ente dovra' tenere conto del parametro per miliardo di lire ad esso assegnato e risultante dalla comunicazione delle spettanze 1991, gia' trasmessa. Le sole comunita' montane, cui sono destinati 15.000 milioni del fondo determineranno l'importo moltiplicando la popolazione montana al 31 dicembre 1989 per la quota pro-capite di lire 1455,04323806. E' da segnalare infine che parte del fondo perequativo, quantificato in lire 8.500 milioni per le province e 72.000 milioni per i comuni e' destinata agli enti i cui contributi ordinari e perequativi, pro- capite, spettanti all'inizio dell'anno 1990, risultino pari o inferiori al 95 per cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza. Ulteriore quota di lire 100.000 milioni del fondo perequativo dei comuni e' poi destinato all'attivazione delle proce- dure di allineamento alla media dei contributi e di mobilita' del personale prevista dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. 3.3 Media nazionale dei contributi ordinari e perequativi. Negli ultimi anni, in considerazione dell'applicazione dei criteri di perequazione nella attribuzione dei trasferimenti erariali, questo Ministero ha reputato valido che i singoli enti locali potessero valutare la situazione generale dei trasferimenti, attraverso la conoscenza dei valori medi dei contributi erariali di tutti gli enti distinti per classe demografica di appartenenza. Inoltre, dall'anno 1989, a seguito della introduzione delle norme riguardanti gli enti dissestati, la conoscenza di questi valori diviene determinante posto che il comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66/1989 prevede, tra le misure per il consolidamento finanziario dell'ente, l'eventuale adeguamento dei contributi statali alla media della classe demografica di appartenenza. Con decreto ministeriale del 10 maggio 1991 si e' pertanto provveduto ad individuare la media dei trasferimenti ordinari e perequativi all'inizio del 1991, di ciascuna delle fasce demografiche indicate all'articolo 18, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 66 del 1989, considerate unificate le ultime due classi. E' bene precisare che le medie appresso indicate sono divulgate a scopo puramente informativo e, fatta eccezione per i comuni dissestati, non costituiscono titolo di integrazione finanziaria per gli enti sottodotati. Per il calcolo delle medie sono stati considerati oltre ai trasferimenti a titolo ordinario e perequativo, anche quelli relativi a finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985/1987, in quanto ripartiti per legge col sistema di perequazione. Parimenti e' stata ricompresa anche quella parte di contributo perequativo derivante dall'addizionale sui consumi di energia elettrica, destinata nel 1989 ai comuni con popolazione sotto 5.000 abitanti per il raggiungimento delle assegnazioni complessive del 1988 e consolidatesi dal 1990. Ai fini delle eventuali valutazioni dei valori medi si ricorda che questi contengono sia il contributo ordinario che quello perequativo e quindi risentono nel modo in cui si sono costituiti nel tempo i due contributi. Tanto premesso si indicano di seguito le attuali medie nazionali dei contributi erariali correnti, calcolate al 1o gennaio 1991, con la popolazione calcolata al 31 dicembre 1989. AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI Media nazionale pro-capite Lire 64.787 COMUNI _____________________________________________________________________ Classe Fascia demografica Media nazionale pro-capite _____________________________________________________________________ 1a Comuni con meno di 500 abitanti lire 425.099 2a Comuni da 500 a 999 abitanti lire 386.773 3a Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti lire 329.292 4a Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti lire 312.866 5a Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti lire 292.071 6a Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti lire 275.451 7a Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti lire 302.538 8a Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti lire 338.279 9a Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti lire 433.829 10a Comuni da 100.000 a 249.999 abitanti lire 459.059 11a Comuni da 250.000 a 449.999 abitanti lire 591.479 12a Comuni da 500.000 abitanti ed oltre lire 580.350 _____________________________________________________________________ 3.4 Contributi a regime per oneri discendenti dal contratto 1989/1990 per i dipendenti degli enti locali. In relazione all'intervenuto accordo sindacale per il rinnovo del contratto di lavoro per gli anni 1988/1990 dei dipendenti degli enti locali, recepito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 3 agosto 1990 si e' provveduto a ripartire tra gli enti interessati i contributi erariali spettanti per il 1990 a fronte degli oneri sostenuti per l'applicazione del contratto stesso negli anni 1988, 1989, 1990. L'importo globale dello stanziamento pari a lire 2.868.000 milioni e' stato ripartito, come gia' comunicato con circolare n. 18 del 7 novembre 1990, tra le categorie di enti (province, comuni e comunita' montane) secondo le percentuali stabilite nel decreto ministeriale dell'8 agosto 1990 di cui e' parte integrante un allegato contenente il parametro per miliardo di lire tramite il quale ogni ente ha potuto calcolare la propria spettanza con la stessa procedura in atto seguita per l'addizionale sui consumi di energia elettrica. Il riparto del finanziamento di lire 2.503.000 milioni per il 1991 e' in fase di avanzata elaborazione. Lo stesso anche se seguito con modalita' analoghe alla precedente attribuzione portera' comunque a risultati diversi, anche se presumibilmente non di molto, in quanto l'applicazione a regime del contratto risente del cosiddetto effetto di trascinamento di alcuni istituti contrattuali che, specie per i dipendenti appartenenti alle fasce piu' alte, hanno pieno vigore solo a partire dall'anno 1991. La differenza trova inoltre spiegazione nella diversita' dello stanziamento che, per il 1991, e' di L. 2.503.000 milioni di lire contro i 2.868.000 milioni di lire precedenti. Non si deve pero' tralasciare la circostanza che anche se minore in valore assoluto, lo stanziamento e' invero piu' elevato in quanto si riferisce ad un solo anno mentre il precedente trasferimento corrispondeva ad un onere di tre anni di applicazione del contratto. Terminata l'elaborazione in corso sara' emanato il necessario decreto ministeriale. L'attribuzione dei contributi e' prevista entro il mese di giugno 1991. Nell'occasione si e' proceduto anche alle rettifiche relative ad errori riscontrati nelle schede del censimento o comunque verificatisi nella trasmissione o nel controllo delle stesse, portati a conoscenza o comunque rilevati dall'ufficio. A tal fine, con circolare telegrafica n. 4 del 17 febbraio 1991, emanata dalla Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e Personale enti locali, e' stato fatto presente a tutti gli enti che si sarebbe tenuto conto delle eventuali discordanze segnalate entro il 31 gennaio u.s.. Comunque si e' potuto tenere conto di tutte le segnalazioni pervenute entro il 15 aprile. Ovviamente le modifiche avranno efficacia anche sul trasferimento per il 1991. Ai fini della predisposizione del bilancio 1991 si ricorda, comunque, che il Ministero ha autorizzato gli enti a calcolare la spettanza 1991 adottando lo stesso parametro per miliardo di lire riconosciuto per il 1990, salvo la successiva rettifica. Per gli enti che hanno avuto riconosciuto errori di segnalazione nel numero dei dipendenti per il periodo 1988-1990, l'assegnazione compensativa avverra' contestualmente a quella del 1991, con prededuzione degli importi dal fondo relativo. 3.5 Contributi di specifica destinazione. Il provvedimento di finanza locale per il 1991, decreto-legge n. 6 del 12 gennaio 1991, non reca traccia di alcuni fondi erogati nei precedenti anni. E' sorto da taluni il dubbio che questo significasse la mancata conferma dei citati fondi. In realta' questi sono oramai inseriti nel bilancio statale a legislazione vigente a seguito del loro consolidamento disposto dal decreto-legge n. 415 del 1989. Essi confluiscono in via permanente nel bilancio del Ministero dell'interno, per il succesivo riparto tra gli enti locali interessati, senza la necessita' di ulteriori autorizzazioni legisla- tive. Pertanto, anche per il 1991 sono confermati i seguenti contributi consolidati negli importi gia' riconosciuti nel 1990: - contributo per il personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, complessivamente pari a lire 811.000 milioni. E' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre; - contributo per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987, pari in totale a lire 745.000 milioni. E' attribuito in unica soluzione entro il mese di giugno 1991; - contributo per le spese di personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 ed al comma 1 bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, pari complessivamente a lire 40.000 milioni. Lo stanziamento, oltre a rilevarsi insufficiente a corrispondere interamente la spettanza di ciascun ente, e' stato accreditato in misura parziale. Si e' provveduto ad erogare, pertanto, entro la scadenza di legge, un acconto pari al 90 per cento delle somme dovute ai sensi della predetta legge 730/86. Il restante 10 per cento sara' corrisposto nel prossimo mese di giugno, appena il Ministero del tesoro avra' provveduto ad accreditare l'importo ancora mancante. Per quanto concerne il fondo di lire 1 miliardo, relativo alle spettanze di cui al menzionato decreto-legge n. 309/86, e' stato gia' chiesto al predetto Dicastero uno stanziamento integrativo di pari ammontare che sara' erogato con la massima sollecitudine agli enti locali interessati ad avvenuta variazione del relativo capitolo dello stato di previsione della spesa di questo Ministero. 3.6 Contributi per lo sviluppo degli investimenti. Per i mutui contratti nel 1991 a scopo di investimento dagli enti locali lo Stato assicura il proprio contributo per il relativo ammortamento a partire dal 1992. Quest'anno le difficolta' del bilancio dello Stato hanno imposto nella stesura iniziale dello schema di legge finanziaria la totale assenza di stanziamenti a tale titolo. Successivamente, nell'approvare la legge finanziaria, il Parlamento ha introdotto una specifica integrazione degli stanziamenti in conto capitale onde assegnare 600.000 milioni per gli investimenti degli enti locali. Tale somma e' poi diminuita a 400.000 milioni a seguito della scelta governativa di destinare una parte allo stanziamento, pari a 200.000 milioni, al finanziamento delle disposizioni legislative urgenti per l'edilizia scolastica ed universitaria e per l'arredamento scolastico, approvate con apposito decreto-legge. Il riparto dei fondi, ammontanti a 400.000 milioni, viene effettuato nel seguente modo: per 65.000 milioni al finanziamento di mutui ventennali contratti dai comuni con meno di 5.000 abitanti per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione degli acquedetti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali; per 335.000 milioni a favore di province, comuni e comunita' montane mediante l'assegnazione di una quota fissa per abitante, maggiorata per i comuni fino a 20.000 abitanti di una quota fissa. Pertanto, per le amministrazioni provinciali il fondo complessivo e' di lire 42.000 milioni con quota per abitante e' di lire 754; per i comuni il fondo e' di lire 285.000 milioni, che consentono una quota per abitante di lire 2.756, e lire 7.930 per quelli che hanno deliberato il dissesto finanziario ex articolo 25 del decreto-legge 66 del 1989; per le comunita' montane il fondo e' di lire 8.000 milioni con una quota per abitante di lire 776. La quota fissa rimane confermata nella misura degli anni precedenti. La popolazione di riferimento e' quella del 1989. I contributi saranno corrisposti per il solo periodo di ammortamento del mutuo e saranno determinati calcolando una rata di ammortamento annua costante posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o per quelli con popolazione uguale o superiore. I mutui dovranno essere certificati entro il 28 febbraio 1992, in base alle modalita' indicate da un apposito decreto ministeriale da approvarsi entro il 31 ottobre 1991 ed da apposita circolare illustrativa. In tema di capacita' di investimento si fa presente che nel corso dell'anno 1991 gli enti locali potranno attivare anche la quota dei contributi assegnati per gli investimenti 1990 che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, potevano attivarsi anche nell'anno successivo, nonche' quelle non utilizzate relative agli anni 1988 e 1989 per le quali, rispettivamente, il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6/1991 ed il comma 2 bis dell'articolo 5 del decreto legge n. 310/1990 hanno prorogato la scadenza al 31 dicembre 1991. Riassumendo nel 1991 gli enti locali possono utilizzare per l'assunzione di mutui le quote non ancora impegnate riguardanti gli anni 1988, 1989 e 1990 e l'intero importo assegnato per l'anno 1991. Le modalita' di attribuzione del contributo erariale anche relativamente alle quote di anni precedenti sono quelle applicabili per le quote del 1991 sopra descritte. Analoga proroga a tutto il 1991 e' stata introdotta per i mutui concedibili dalla Cassa depositi e prestiti, ai comuni con meno di 5.000 abitanti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 359 del 1987 ed attivabili entro i due esercizi successivi. Tutte queste disposizioni, in linea generale, consentono un recupero delle capacita' di investimento. Con questo intendimento e per facilitare il ricorso al credito nel 1991 l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 310 del 1990 ha abolito la disposizione di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 che consentiva il ricorso a mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti solo dopo la dichiarata indisponibilita' dell'istituto stesso a concedere il mutuo e comunque trascorsi 45 giorni dalla istanza di concessione. Questo pero' non deve far tralasciare la massima attenzione e prudenza nella scelta di operare investimenti. Si raccomanda quindi una attenta analisi delle priorita' e delle scelte tenendo conto della situazione generale in cui versa l'ente al fine di evitare il sensibile irrigidimento dei bilanci. Essenziale al riguardo e' la modifica apportata, dal comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 65 del 1989, ai limiti di indebitamento di ogni singolo ente che, a partire dall'anno 1991, deve essere conteggiati facendo riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui. Quindi, per il 1991 e' da tenere presente il conto consuntivo 1989. Si richiama al riguardo la disposizione contenuta nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979 che fa divieto di contrarre mutui se non e' stato approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti quello in cui i nuovi mutui sono deliberati e quella analoga di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 65 del 1989 che invece fa riferimento alla avvenuta approvazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni. Il tutto infine deve concretizzarsi nella scrupolosa redazione del piano finanziario da approvarsi con delibera di consiglio, in cui si riflettano interamente le valutazioni di carattere finanziario effettuate. Si conferma che la delicatezza della materia anche per l'aspetto finanziario e le ripercussioni sul bilancio e l'intera programmazione impongono, tassativamente, l'approvazione del piano finanziario esclusivamente da parte del consiglio. Per quanto riguarda infine gli enti che hanno deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, come sopra accennato e' stato confermato in lire 7.930 la quota pro- capite del contributo per investimento che, come consentito dal comma 8 del citato articolo 25, puo' essere destinata alla copertura dell'ammortamento dei mutui contratti per il consolidamento del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali sia stata riscontrata la legittimita'. Inoltre il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991 consente alla Cassa depositi e prestiti di concedere formalmente un unico mutuo anche se l'importo trovi copertura nelle quote disponibili di piu' anni, fatto salvo l'ammortamento e ovviamente l'erogazione per quote, in relazione alla ripartizione pluriennale prevista nel decreto del Ministro dell'interno. Per questi enti comunque resta ferma la possibilita' di finanziare gli investimenti per la quota residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della gestione. In materia di mutui si richiama anche la circolare della Cassa depositi e prestiti del gennaio 1991, n. 1179 sottolineando in particolare la circostanza della necessita' di confermare tutte le richieste fatte al suddetto ente, comprese quelle che, nel 1989, avessero gia' ottenuta l'adesione, oramai decaduta. @4 Espropri La materia degli espropri in questi ultimi anni ha sempre rivestito una particolare importanza per gli enti locali in quanto il peso finanziario degli oneri ad essi conseguenti e' spesso alla base delle difficolta' dei bilanci di comuni e province. A volte ha determinato anche il dissesto finanziario. Si e' imposto, quindi, l'inevitabile intervento del legislatore che con legge 27 ottobre 1988, n. 458 ha avviato un primo tentativo per finanziare gli espropri dei comuni con mutui con ammortamento a carico dello Stato. Il riferimento nella legge ai soli comuni e la possibilita' di ricorrere al finanziamento per i soli oneri di esproprio in senso stretto (cioe' fatta esclusione di ogni fattispecie anomala) e comunque maturati al 31 dicembre 1987, ha comportato lo scarso utilizzo dei fondi all'uopo stanziati. Per ovviare a questa situazione e cercare di raggiungere gli scopi prefissi dalla legge, la norma sopra indicata e' stata modificata dal decreto-legge 415 del 1989 il cui articolo 12 ha esteso le provvidenze anche alle province ampliando nel contempo la casistica degli oneri finanziabili. E' stato poi consentito di finanziare i maggiori oneri successivi al 31 dicembre 1987 e comunque maturati entro il 31 dicembre 1990, con i contributi erariali riconosciuti per gli investimenti. Queste disposizioni hanno consentito un grosso passo avanti in questo campo, ma non hanno determinato una definitiva soluzione del problema. Vi e' stato cosi' un ulteriore intervento del legislatore in occasione della emanazione del decreto-legge n. 6 del 1991, il cui articolo 6 reca disposizioni in tema di espropri. La norma estende il campo di applicazione della legge n. 458 del 1988 comprendendo anche il finanziamento di maggiori oneri per indennita' di esproprio rispetto a quelli determinati in base alle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 28 gennaio 1977 n. 10, purche' questi siano maturati entro il 15 gennaio 1991. Viene anche ampliato l'ambito di applicazione agli accordi bonari. Il finanziamento della disposizione rientra nell'ambito delle somme stanziate per la citata legge 458 del 1988, che sono rimaste in larga parte inutilizzate per le originarie difficolta' di accesso alle provvidenze. In caso di richieste di fondi superiori alle disponibilita' e' previsto un riparto proporzionale. Le domande, il cui termine di presentazione e' scaduto entro il 15 aprile 1991, dovevano avere riguardo ad indennita' di esproprio oppure ad indennita' definitiva per accordo bonario. Per quelle riguardanti le indennita' di esproprio determinate da sentenze esecutive e' concessa una priorita'. E' prevista inoltre una clausola di salvaguardia consistente nella facolta' di contrarre mutui a carico dei propri bilanci per il finanziamento dei maggiori oneri che non trovano capienza nell'ambito delle provvidenze esaminate. @5 Alienazione beni patrimoniali Le nuove tendenze di politica economica in tema di dismissioni patrimoniali da parte dello Stato si sono estese anche agli altri enti pubblici ed in particolare modo agli enti locali. Le perduranti difficolta' del bilancio statale che hanno consigliato nell'ambito di una piu' vasta manovra economica di contenimento della spesa pubblica anche il contenimento del credito agli enti locali ed ai primi passi reali per un ritorno ad una finanza propria degli enti, hanno indotto il legislatore ad ampliare le facolta' degli stessi in tema di alienazioni patrimoniali. Le uniche fattispecie precedentemente previste in materia erano quelle dell'articolo 1 bis, comma 3, del decreto-legge n. 318 del 1986 e quelle degli articoli 24 e 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 che consentivano l'alienazione di beni, rispettivamente non redditizzi o del patrimonio disponibile, per l'adozione dei provvedimenti necessari al riequilibrio del bilancio o per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio. Su questa precedente normativa si innesta ora l'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, che consente alle province, i comuni, le comunita' montane ed i loro consorzi di alienare il patrimonio disponibile non piu' unicamente ai fini dei citati articoli 1 bis del decreto legge 318 del 1986 e 24 e 25 del decreto- legge 66 del 1989, ma anche per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto. E' possibile inoltre alienare il patrimonio di edilizia residenziale con particolari modalita' a tutela di coloro che ne fanno uso. E' stato tenuto debitamente conto della complessivita' delle proce- dure di alienazione e quindi nella attesa del perfezionamento delle stesse e' possibile fare ricorso ad operazioni di anticipazione bancaria attraverso finanziamenti con istituti di credito, con le modalita' emanate dal Ministero del tesoro. Riguardo a queste disposizioni corre l'obbligo di richiamare l'attenzione sulla delicatezza della materia per il pericolo esistente di un eccessivo impoverimento del patrimonio degli enti locali tanto piu' significativo se come e' presumibile saranno innanzitutto alienati, perche' piu' appetibili da terzi, quei beni contraddistinti da alta redditivita'. Non puo' sfuggire al riguardo la circostanza della diminuzione di entrate patrimoniali, certe e ripetitive e delle sue ripercussioni sul bilancio. Uguale prudenza dovra' essere adottata per il ricorso ai finanziamenti presso istituti di credito nelle more del perfezionamento delle vendite. L'operazione, infatti, andra' esperita solo nella certezza dell'avvenuta vendita del bene o ovviamente tenendo conto dell'importo convenuto, dopo aver attentamente valutato anche i costi bancari della anticipazione stessa. Infine, in tema di trasferimento di beni dei comuni, province e loro consorzi ad aziende speciali o societa' per azioni costituite per la gestione di pubblici servizi, costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 142 del 1990, l'articolo 13 bis del decreto-legge 6 del 1991, dispone l'esenzione di queste operazioni dalle imposte di bollo, registro, invim, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura, riducendo altresi' alla meta' gli onorari dei notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai citati trasferimenti. @6 Copertura costo servizi Come per i fondi di cui al precedente paragrafo 3.4 anche le disposizioni riguardanti la copertura del costo dei servizi sono oramai a legislazione vigente e sono quelle contenute nell'articolo 14 del decreto-legge n. 415 del 1989. Le percentuali minime di copertura, stabili dal 1989, sono pertanto del 36 per cento per i servizi a domanda individuale, del 50 per cento per lo smaltimento dei rifiuti e dell'80 per cento per il servizio di acquedotto. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 6 del 1991 le certificazioni inerenti il rispetto delle percentuali minime di copertura dei costi dovranno essere trasmesse alle Prefetture entro il termine perentorio del 31 marzo 1992 per il successivo inoltro al Ministero dell'interno. Le modalita' delle suddette certificazioni saranno stabilite entro il 31 ottobre 1991 con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione Province d'Italia. Si richiama ancora una volta la massima attenzione sul rispetto dei limiti minimi di copertura cui come consuetudine e' connessa una sanzione. Infatti l'articolo 3, comma 3 e l'articolo 4, comma 3 del decreto- legge n. 6 del 1991, impongono a province e comuni la restituzione della parte di fondo perequativo pari all'incremento del 5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1990 e corrisposto in via provvisoria in attesta che gli enti dimostrino appunto la copertura minima dei costi. L'importo della eventuale sanzione si ricava dal tabulato delle spettanze gia' trasmesso e corrisponde alla voce contributi perequativi "incremento di legge (5%)". La restituzione si attua d'ufficio, con detrazione dei trasferimenti ordinari e perequativi, appena possibile. Sulle modalita' delle certificazioni verranno comunque impartite piu' specifiche e dettagliate istruzioni con apposita circolare. @7 Enti in difficolta' finanziaria Ancora una volta il legislatore ha ritenuto opportuno occuparsi degli enti che versano in gravi difficolta' di natura finanziaria e che siano alle prese con la fenomenologia, pericolosa e devastante dei debiti fuori bilancio. 7.1 Innovazioni normative per i debiti fuori bilancio. Tra le problematiche che piu' hanno impegnato negli ultimi tempi il legislatore si puo' senz'altro annoverare quella riguardante l'indebitamento sommerso, cui spesso si e' fatto ricorso, nelle fallace convinzione di poterne comunque sanare gli effetti negli anni successivi. Gia' nel 1986, di fronte all'incalzare del problema, il legislatore prescrisse per la prima volta l'evidenziazione dei debiti fuori bilancio nella sede del conto consuntivo e questo Ministero avvio' una ricognizione di potenziali situazioni di crisi finanziaria. L'indicazione nei consuntivi diede risultati contraddittori; mentre l'indagine ministeriale, cui si credette di connettere benefici contributivi, evidenzio' un fenomeno largamente diffuso, in alcuni casi patologico e soprattutto concentrato nel mezzogiorno. Un primo passo legislativo di normazione e' stato effettuato con la emanazione degli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. Il primo riafferma i principi contabili gia' vigenti in materia di effettuazione delle spese e disciplina innovativamente la responsabilita' di cui viola la norma regolamentare imponendo l'onere finanziario della controprestazione agli amministratori o funzionari che abbiano consentito la fornitura di beni o servizi. Gli altri due introducono nuovi procedimenti, in sovrapposizione al gia' esistente articolo 1 bis del decreto-legge 318/1986, che rispettivamente prevedono il risanamento con mezzi propri (articolo 24) od il ricorso all'aiuto da parte dello Stato nei casi in cui la copertura del disavanzo pregresso non sia possibile con le sole risorse proprie dell'ente. Per un piu' agevole rientro dei debiti fuori bilancio e' stata inizialmente prevista, con il citato articolo 24, la possibilita' di predisporre rateizzazioni delle passivita' pregresse in 5 anni. La scadenza era stata fissata al 25 giugno e limitatamente ai debiti esistenti al 27 aprile 1989, data di entrata in vigore dalla legge di conversione del decreto-legge n. 66/1989. Questo termine e' stato interpretato come ordinatorio, principalmente per la mancata previsione di una sanzione, con la conseguenza di non costituire un sufficiente stimolo alla immediata applicazione della norma. Si e' pertanto imposta la proroga del termine al 30 settembre 1990, questa volta perentorio ed a pena di decadenza, come previsto dall'articolo 14 ter del decreto-legge n. 415 del 1989, che pero' ha confermato il riferimento ai soli debiti esistenti al 27 aprile 1989 ed ha ridotto il piano di rateizzazione a 4 anni. Nel frattempo, e' intervenuta la legge 142 del 1990 che ha riscritto totalmente la materia della responsabilita' degli amministratori e del personale degli enti locali, dei pareri sulle regolarita' tecnica e contabile delle deliberazioni, nonche' delle attestazioni sulla copertura finanziaria degli impegni di spesa. Per tali ultimi, con effetto dell'entrata in vigore della norma (13 giugno 1990), ha introdotto la sanzione della nullita' di diritto per gli impegni di spesa privi di copertura finanziaria. Tale complesso di norme, mancando di alcun specifico richiamo e riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 23 del decreto- legge n. 66/1989, ha comportato il pericolo che si formasse il convincimento che detto articolo 23 fosse da una parte incompatibile e dall'altra soppiantato e quindi soppresso. E' parso quindi necessario alla luce dei nuovi indennizzi dettati dalla legge di riforma delle autonomie, ridare pieno vigore alle disposizioni contenute nell'articolo 23 rendendole compatibili con la legge di riforma, coordinando peraltro i termini dei debiti fuori bilancio riconoscibili con l'epoca di introduzione dell'istituto della nullita' di diritto. Pertanto, con l'articolo 12 bis del decreto-legge n. 6/1991 e' stato rinviato al 15 luglio 1991, con termine perentorio, a pena di decadenza, il termine per il riconoscimento di tutti i debiti fuori bilancio esistenti alla data del 12 giugno 1990, data di entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie n. 142, prevedendo l'applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge n. 66/1989, per tutte le opere, la fornitura di beni e servizi, le prestazioni ordinate o per le pendenze comunque costituite successivamente al 12 giugno 1990. Per le modalita' del riconoscimento si richiama l'articolo 24 del decreto-legge 66/1989 ed i chiarimenti dati nell'occasione. E' evidente che la rinnovata facolta' di risoluzione degli indebitamenti pregressi costituisce, in effetti, l'ultima possibilita' tecnica per ripianare situazioni difficili. Decorso il termine del 15 luglio interviene la decadenza dal diritto al riconoscimento ed ogni successivo tentativo di finanziamento e' impossibile. Sorge per chi ha provocato la decadenza, la responsabilita' oggettiva e personale. Si raccomanda, quindi, di svolgere ogni azione affinche' detto termine sia rispettato. La durata massima della rateizzazione e' di tre anni finanziari, per rimanere in linea con le precedenti disposizioni. A fianco di questa figura di debiti fuori bilancio per i quali e', a certe condizioni, ammessa la procedura di sanatoria, e' stata altresi' prevista una elencanzione, tassativa, di fattispecie che pur dando luogo alla formazione di debiti fuori bilancio, per loro natura non generano responsabilita' a carico degli amministratori o dei dipendenti degli enti, e che comunque potranno essere riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 1 bis del decreto-legge 318/1986. Si risolve, cosi', il problema di indebitamenti finora non regolati. Sono quelli inerenti: le sentenze passate in giudicato; la copertura di disavanzi di enti, aziende ed organismi dipendenti dal comune o della provincia a seconda dell'ente interessato; le procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita' oppure in via generale tutti quei fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori o dipendenti dell'ente. A proposito della procedura di cui al piu' volte citato articolo 1 bis del decreto-legge n. 318/1986 si fa notare che lo stesso e' stato modificato dall'ultimo comma dell'articolo 12 bis del decreto-legge n. 6/1991. Questo, nel modificare, per ragioni di coordinamento il termine del 30 giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, in connessione dell'articolo 55 comma 8 della legge 142/1990, ha anticipato al 15 luglio successivo l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione connessi al consuntivo, termine stabilito originariamente al 15 ottobre, sanzionando l'eventuale inadempimento con lo scioglimento del consiglio, con le procedure di cui all'articolo 39 della legge 142. La norma va interpretata e coordinata alla luce delle piu' puntuali disposizioni introdotte dalla legge di riforma delle autonomie locali sul controllo di gestione degli enti. In questo quadro e' possibile interpretare che la modifica cennata abbia riferimento esclusivamente al solo termine per sanare eventuali disavanzi di amministrazione o debiti fuori bilancio che risultino dal consuntivo deliberato entro il 30 giugno di cui al comma 3 del citato articolo 1 bis del decreto- legge 318/86. Infatti, il termine del 15 ottobre previsto dal precedente comma 2 dell'articolo 1 bis per sanare gli squilibri della gestione in corso non sembra anticipabile, pena lo svuotamento del suo significato, in quanto la facolta', ma anche l'obbligo, per gli enti di svolgere un continuo monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria, adesso coadiuvati dalla preziosa opera dei revisori, non puo' essere limitata ad un periodo della gestione, il 15 luglio, relativamente limitato e poco significativo, tenuto altresi' conto delle limitazioni esistenti nel primo semestre di esercizio in tema di assunzione di impegni per spese correnti (50 per cento dello stanziamento in annuo previsto, ex articolo 6 del decreto-legge n. 65/1989) ma anche di quelle ancor piu' restrittive contenute nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri che annualmente vengono emanate riguardo le modalita' di gestione della spesa, sia di parte corrente che di parte capitale. Si ritiene, pertanto, che la lettura coordinata dagli articoli 1 bis del decreto-legge 318/1986, 55 della legge 142/1990 e 12 bis del decreto-legge n. 6/1991 comporti: - l'approvazione del conto consuntivo entro il 30 giugno dell'esercizio successivo; - l'adozione entro il 15 luglio successivo dei provvedimenti per il riequilibrio della gestione con esclusivo riferimento al disavanzo di gestione o ai debiti fuori bilancio eventualmente risultanti dal conto consuntivo dell'anno precedente, che rientrino nella casistica per i quali sia ammesso il riconoscimento; - l'approvazione entro il 15 ottobre della deliberazione con la quale si risolvono gli squilibri di gestione della competenza o dei residui evidenziatisi in sede di controllo della gestione dell'anno in corso. E' evidente che gli enti locali debbono impiantare, ed i revisori debbono controllare, un puntuale sistema di controllo di gestione che ponga in evidenza i risultati maturati e realizzati dalla competenza e dei residui, che consenta di allarmare tempestivamente l'autorita' politica. @.7.2 Procedura di dissesto. Com'e' noto l'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 ha introdotto la procedura del dissesto per quegli enti che non siano in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari. La procedura e' articolata e prevede l'intervento del Ministero dell'interno per l'approvazione del piano di risanamento predisposto dall'ente. Fino ad oggi a questo Ministero risulta che hanno deliberato il dissesto 196 comuni, di cui 10 successivamente hanno revocato le delibere. L'Ufficio ha esaminato 125 piani di risanamento portandone 32 all'attenzione della Commissione di ricerca per la finanza locale, deputata per legge alla istruzione dei piani stessi. Ne sono stati approvati 8, disapprovati 2. Dei rimanenti 22, 18 sono in corso di approvazione e per 4 e' stata richiesta ulteriore documentazione. Poiche' continuamente vengono richiesti chiarimenti sulla portata delle disposizioni riguardanti la procedura del dissesto, si ritiene utile fornire alcune delucidazioni. La dichiarazione di dissesto e' atto dovuto, non rinviabile, da tutte le amministrazioni che si trovano nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi essenziali primari. La disposizione che lo prevede ha carattere permanente. Lo stato di difficolta' puo' essere dovuto ad una situazione di debiti pregressi la cui entita' e' al di sopra delle capacita' economico-finanziarie dell'ente e tale da non consentire piu' l'erogazione dei servizi primari oppure puo' essere generata da una impostazione non equilibrata del bilancio causata da insufficiente attivazione delle risorse proprie o da spese eccessive, specie di personale. In questi casi si rende obbligatorio il ricorso alle procedure di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, deliberando lo stato di dissesto e procedendo alla predisposizione del piano di risanamento. Alcuni enti che hanno gia' approvato il bilancio per l'esercizio in corso hanno chiesto di sapere se sia possibile l'annullamento della delibera di approvazione del bilancio ed il conseguente ricorso a questa procedura. Al riguardo, deve ritenersi che cio' non risulti possibile in quanto il bilancio gia' approvato ha di certo esplicato parte, a volte notevole, dei suoi effetti, con connessa determinazione di entrate contributive e corrispettive, con la contrazione di mutui per investimento, con autorizzazione di riscossioni ed imputazione di pagamenti e con altri importanti effetti finanziari. In questi casi, per l'esercizio in corso, non puo' che continuare la gestione conformata, programmata ed approvata sia pur con una attenta politica dell'entrata e della spesa, che consenta all'ente di completare l'esercizio ed impostare in quello nuovo il risanamento finanziario con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66/1989. Alla procedure del risanamento si connettono, secondo la legge, una serie di possibilita' positive ma anche alcuni vincoli. Infatti, l'ente che vedra' approvarsi il piano di risanamento potra' risanare la situazione debitoria pregressa contraendo un mutuo con la Cassa depositi e prestiti il cui onere di ammortamento e' integralmente coperto con il contributo statale del fondo per lo sviluppo degli investimenti, peraltro ora riconosciuto in misura maggiore proprio agli enti dissestati. Se i contributi ordinari e perequativi sono inferiori alla media pro-capite nazionale della fascia demografica di appartenenza viene concesso un contributo integrativo fino al riallineamento alla predetta media. Vengono inoltre conservate le erogazioni statali per gli oneri del personale posto in mobilita' e concessa la sospensione delle azioni esecutive dei creditori dell'ente fino alla approvazione del piano di risanamento, con l'obbligo per i giudici di liberare le somme pignorate. Naturalmente l'ente deve produrre istanza al giudice competente per la sospensione della procedura esecutiva. Un'ulteriore facilitazione e' stata riservata, dall'articolo 8 del decreto-legge n. 6/1991, agli enti che abbiano deliberato il piano di risanamento finanziario entro il 31 dicembre 1990. A questi ultimi la norma accorda un rinvio del termine, per regolarizzare la posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, scaduto il 15 maggio ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1991 n. 103 spostandolo a 120 giorni dalla data del decreto del Ministro dell'interno che approva il piano stesso. In aggiunta a questi aspetti positivi occorre osservare precisi vincoli che essenzialmente intendono evitare il ripetersi di queste situazioni. In particolare e' imposto l'obbligo di ridurre la pianta organica entro i limiti del rapporto medio dipendenti/abitanti della fascia demografica di appartenenza, ponendo in mobilita' il personale eventualmente in esubero ed il divieto per cinque anni di variare la pianta organica cosi' rideterminata. E' fatto inoltre divieto per 10 anni di assumere mutui per investimenti se non con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti di previdenza e per il credito sportivo e per le sole somme annuali il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento. Infine e' obbligatorio destinare al finanziamento del debito pregresso prioritariamente il ricavato dalla alienazione del patrimonio disponibile, eventuali quote di mutuo economizzate e le entrate "una tantum". 7.2.1 Principali adempimenti. Il piano di risanamento e' costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al pareggio finanziario della gestione dell'ente ed al suo consolidamento. Relativamente alla prima parte concernente il debito pregresso occorre tenere presente che: - il riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve essere effettuato sulla base di una coerente documentazione dimostrativa della loro effettiva sussistenza e congruita' e, ove necessario, devono essere stipulate convenzioni con i creditori. Dovra' essere predisposto altresi' un piano temporale di finanziamento dei debiti al quale rimangono vincolati per destinazione il mutuo e le altre risorse prioritarie; - per la determinazione del fabbisogno finanziario (disavanzo di amministrazione piu' debiti fuori bilancio) deve essere provveduto all'approvazione del conto consuntivo (qualora non ancora approvato) dell'anno precedente quello cui si riferisce l'ipotesi di bilancio. Tale adempimento oltre ad essere soggetto a scadenza per legge, e' necessario al fine della determinazione del disavanzo di amministrazione; - devono essere individuati, per la prioritaria destinazione alla copertura del fabbisogno come sopra determinato, il patrimonio disponibile, le quote di mutuo economizzate e le eventuali entrate "una tantum". Per gli eventuali beni disponibile che l'ente ritiene di non poter alienare dovra' essere prodotta dettagliata motivazione da sottoporre alle valutazioni della Commissione di ricerca; - la differenza tra il fabbisogno individuato dal piano e le risorse reperibili direttamente determina l'importo del mutuo da autorizzare con l'intervento di risanamento. Relativamente alla seconda parte del piano, concernente il consolidamento della gestione dell'ente, occorre approvare un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con contestuale adozione dei relativi provvedimenti, che contempli: - l'elevazione ai livelli massimi dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali e della percentuale di copertura tariffaria dei servizi a domanda individuale; - la riduzione delle spese per il personale con rideterminazione della pianta organica nei limiti del rapporto medio nazionale dipendenti/popolazione della fascia demografica di appartenenza e la messa in mobilita' del personale in esubero; - la riduzione della spesa per il personale a tempo determinato a non oltre il 50 per cento di quella media dell'ultimo triennio; - il contenimento delle altre spese entro il limite delle risorse, con riduzione o eliminazione di quelle non aventi per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare alla comunita' secondo le prescrizioni della legge; - la richiesta di adeguamento dei contributi erariali alla media pro-capite della fascia demografica di appartenenza, se spettante. 7.2.2 Documentazione da produrre. Poiche' l'esame dei piani di risanamento finora pervenuti ha evidenziato nella documentazione carenze vastamente ricorrenti, si reputa opportuno indicare una serie di adempimenti e formalita' cui gli enti in condizioni di dissesto debbono attenersi. a) Deliberazione del piano di risanamento. Deve essere prodotta copia della deliberazione del piano di risanamento adottata dal consiglio comunale completa degli estremi di esecutivita' dell'organo di controllo, resa conforme all'originale da parte del segretario comunale. Devono essere allegate in copia conforme leggibile, anche la eventuale richiesta di chiarimenti dello stesso organo di controllo e la relativa risposta. La deliberazione, oltre alle cause del dissesto da esporre dettagliatamente, devono contenere, se adottata entro il 15 luglio 1991, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio risultanti dalla data del 12 giugno 1990. A tale proposito si chiarisce che nell'atto deve farsi riferimento alle attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari. Inoltre, per ciascun debito, gia' definitivo e non presunto, devono essere indicati: il creditore; l'oggetto della spesa; il tipo e gli estremi del documento comprovante la spesa (numero di fattura, data ed altra documentazione probatoria); la dichiarazione di accertamento della regolarita' della fornitura, opera e prestazione; la dichiarazione di acquisizione al patrimonio dell'ente; la causa; il fine pubblico conseguito; i motivi per i quali non e' stata adottata la deliberazione d'impegno preventiva. La delibera deve poi contenere: - l'indicazione del risultato di amministrazione rilevato dal conto consuntivo dell'anno precedente a quello cui si riferisce il pi- ano di risanamento. E' opportuno chiarire se in sede di approvazione del conto sia stato provveduto ad una revisione dei residui attivi e passivi; - l'indicazione del fabbisogno finanziario. Questo e' costituito dalla somma algebrica del risultato di amministrazione indicato in prececenza e dell'importo complessivo dei debiti fuori bilancio; - la differenza tra il fabbisogno finanziario e l'importo complessivo dei mezzi di finanziamento prioritari; - l'indicazione dell'avvenuta approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Nel caso, da ritenersi anomalo, in cui il piano di risanamento sia stato approvato con diverse delibere, queste devono essere trasmesse tutte e complete dei dati sopra richiamati. b) Ipotesi di bilancio. L'ipotesi di bilancio, da approvarsi con la stessa deliberazione di cui sopra e' cenno, deve essere compilata sul modello ufficiale, completa degli estremi di pubblicazione e firmata per conformita' all'originale. In essa devono essere debitamente e correttamente compilati tutti gli allegati, quadri, tabelle e prospetti riassuntivi previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421. Nell'ipotesi di bilancio non devono essere inseriti contributi dello Stato non previsti espressamente per legge. c) Ulteriore documentazione. Unitamente alla deliberazione approvativa del piano di risanamento ed all'ipotesi di bilancio riequilibrato, deve essere prodotta la seguente ulteriore documentazione; - copia conforme delle ultime deliberazioni con le quali sono state elevate le imposte, le tasse, i diritti e le contribuzioni relativi alle entrate comunali ed ai servizi a domanda individuale o soggetti ad I.V.A.; - copia delle deliberazioni di rideterminazione della pianta organica. Per quanto concerne il personale da porre in mobilita', la relativa deliberazione dovra' contenere: l'individuazione delle qualifiche e dei profili professionali di tale personale; la quantificazione del costo per il personale stesso; la quantificazione del costo per oneri diretti e riflessi del personale in dotazione al comune dopo la modifica della pianta organica; - copia del conto consuntivo dell'anno precedente quello a cui si riferisce il piano di risanamento, delle relative deliberazioni di approvazione completa degli estremi di pubblicazione e del visto di esecutivita' dell'organo di controllo e copia della relazione dei revisori, tutte firmate per conformita' all'originale da parte del segretario comunale. I conti, composti dei due documenti finanziario e patrimoniale, devono essere compilati in ogni loro parte e devono essere comprensivi degli allegati previsti dal decreto ministeriale del 23 febbraio 1983 e dalla circolare del 2 marzo 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 78/1983). Particolare attenzione inoltre deve essere posta nella compilazione dei riepiloghi in esso previsti. Atteso che dal 1989 il disavanzo di amministrazione puo' verificarsi solo a seguito di eventi straordinari ed imprevisti, l'ente per le gestioni successive al 1988 e fino a quella l'anno precedente a cui si riferisce il piano di risanamento compresa, deve anche ridurre la copia dei provvedimenti di riequilibrio adottati ai sensi dell'articolo 1 bis del decreto-legge 318/1986. - modello istruttorio conforme a quello approvato dalla Commissione di ricerca per la finanza locale e successivamente aggiornato. Tale documento deve essere compilato scrupolosamente in ogni sua parte e puntualmente firmato ove previsto, anche se i dati richiesti sono negativi. Il quadro dimostrativo delle modifiche apportate alla pianta organica deve essere compilato anche se con il piano di risanamento non sono state apportate variazioni; - una scheda per ogni debito fuori bilancio, conforme ai modelli approvati; - attestazione sulla reale consistenza dei residui attivi e passivi e del risultato di amministrazione indicati nel conto consuntivo; Appare superfluo rammentare che i dati indicati nel modello istruttorio devono concordare con quelli risultanti dagli atti sopraillustrati. Si richiama in proposito la responsabilita' prevista dal comma 18 dell'art. 25 del citato decreto-legge 66/1989 per i segretari, i ragionieri e gli amministratori circa la veridicita' e l'esattezza dei dati e delle notizie fornite con le certificazioni. @.8 Aziende di trasporto. La situazione finanziaria delle aziende di trasporto pubblico e' contraddistinta dal profondo squilibrio nella gestione economica, indotto da elevati costi, specie di personale ed infine da dipendenza pressoche' assoluta dai trasferimenti erariali, con assoluta modestia dei proventi del traffico. Il problema ha trovato fino al 1986, soluzione nell'accollo da parte dell'erario dei disavanzi di gestione delle citate aziende. Successivamente, interventi analoghi non si sono potuti piu' ripetere, per l'indisponibilita' finanziaria erariale. Si e' quindi arrivati al 1990 con una situazione aggravata cui il legislatore ha inteso porre rimedio con una norma, l'articolo 2 del decreto-legge 310 del 1990, con la quale si ipotizzano due ordini di intervento erariale, per finanziare le perdite dal 1987 al 1990. Il primo di questi interventi consiste nell'accensione da parte degli enti locali di mutui al di fuori della Cassa depositi e prestiti e senza intervento erariale, gli oneri di ammortamento sono a carico dei bilanci degli enti. Sono sorte al riguardo alcune incertezze sulla estensione di questa disciplina anche ai consorzi fra comuni e province per il risanamento della gestione relativa al servizio trasporti. Questi non sono citati espressamente dall'articolo 2 del decreto- legge n. 310 che autorizza la contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto genericamente agli "enti locali" tuttavia tenuto conto della conforme dottrina e della giurisprudenza della Corte Costituzionale che nel termine "enti locali", ha sempre inteso ricomprendere sia gli enti territoriali minori e gli altri soggetti istituzionali che risultano essere delle proiezioni rappresentative degli stessi, quali i consorzi, deve ritenersi che anche i consorzi possono essere inseriti nell'ambito dell'azione di risanamento dei debiti derivanti dalla gestione del servizio di trasporto locale. Questa interpretazione peraltro, e' supporta della "ratio" della normativa che intende fornire gli strumenti necessari per il risanamento dei debiti derivanti dalla gestione dei trasporti locali ed una eventuale esclusione dei consorzi dell'articolo 2 comporterebbe una incompleta opera di risanamento senza una giustificata ragione e sarebbe poco coerente con il successivo articolo 3 del decreto-legge n. 310 che sempre al fine di finanziare le perdite di gestione delle aziende di trasporto, permette esplicitamente, proprio ai consorzi, di provvedere ad alienare al patrimonio disponibile. L'assunzione del mutuo per la copertura del disavanzo dell'esercizio 1990 e' concessa alla adozione entro il 30 settembre 1991 di un rigoroso piano di risanamento economico-finanziario della azienda che prevede il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine del 31 dicembre 1996. Tale piano e' sottoposto ad approvazione del Ministro dell'interno su proposta conforme della commissione di ricerca per la finanza locale, che per l'occasione e' integrata da due rappresentanti del Ministero dei trasporti. Il secondo intervento consiste nel provvedere al deficit delle aziende di trasporto pubblico con dismissioni patrimoniali. Si ricorda infine che per i debiti fuori bilancio dovuti ai disavanzi delle aziende di trasporto, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 4, lettera b, si rende applicabile la procedura per il relativo riconoscimento di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 24 del decreto- legge n. 66/1989. @.9. Adempimenti delle prefetture Istituzionalmente le Prefetture svolgono una continua e preziosa attivita' di collaborazione con gli enti locali ed i relativi amministratori e dirigenti. Cio' nonostante si rinnova la raccomandazione ad assistere gli enti, stimolando l'approfondimento delle nuove norme e la correttezza degli adempimenti, peraltro sempre piu' numerosi. Particolare attenzione andra' riservata da parte del terzo settore a tutti gli enti che abbiano deliberato il piano di risanamento finanziario ex articolo 25 del decreto legge n. 66 del 1989, avendo particolare cura che tutta la procedura sia impostata con le modalita' indicate nel precedente paragrafo 7.2, nel rispetto non solo della legge ma anche dei principi indicati dalla commissione di ricerca per la finanza locale che istruisce i piani di risanamento. Si consiglia al riguardo di assegnare questo particolare settore alla responsabilita' di unico qualificato funzionario che se del caso potra' acquisire presso questa direzione centrale per la finanza lo- cale tutti gli elementi conoscitivi e gli orientamenti utili per l'espletamento dell'incarico. Tanto premesso si invita a convocare, in conferenza di servizi, i segretari comunali e provinciali e se possibile i ragionieri degli enti locali, per illustrare la presente circolare e diramarne copia. Si resta in attesa di riscontro di ricevuta e di adempimento. Il Ministro: SCOTTI