A    tutte    le    amministrazioni
                                  provinciali e comunali
                                  A tutte le comunita' montane
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  province autonome di Trento e
                                  Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle D'Aosta
                                    e, per conoscenza,
                                  Al   Ministero   per   i   problemi
                                  istituzionali
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Direzione generale finanza locale
                                  Al Ministero del tesoro:
                                  Ragioneria generale dello  Stato  -
                                  I.G.B.
                                  Ragioneria  generale  dello Stato -
                                  I.GE.S.P.A.
                                  Al Ministero del bilancio  e  della
                                  programmazione economica
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  controllo  atti  Ministero  interno
                                  Sezione enti locali
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Agli  uffici regionali di riscontro
                                  amministrativo del Ministero
                                  dell'interno - Presso le prefetture
                                  dei capoluoghi di regione
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'Amministrazione dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
@.1. Premessa.
Con l'emanazione della legge 8 giugno 1990, n. 142,  sull'ordinamento
delle  autonomie sono state finalmente poste le premesse legislative,
a livello di principi, per il riordino complessivo della finanza  lo-
cale e dell'ordinamento finanziario. Le norme relative sono contenute
al capo XIV riservato alla finanza e contabilita'.
Nel  dettaglio,  l'articolo 54, destinato alla disciplina delle fonti
d'entrata, riserva anzitutto alla legge l'ordinamento della materia e
riconosce alle province ed ai comuni l'autonomia finanziaria  fondata
su certezza di risorse, assicurando puntuale potesta' impositiva, per
la  quale  preannuncia  l'adeguamento  della  legislazione tributaria
vigente, ed elencando la tipologia dei cespiti  d'entrata  sui  quali
poter fare affidamento.
Di  particolare  interesse,  anche  per la prospettiva futura, sono i
principi cui debbono adeguarsi i  trasferimenti  erariali,  contenuti
nel  comma 5, da coordinarsi con l'ultima parte del comma 7. Lo Stato
dovra'  contribuire,  evidentemente  in  misura  non  integrale,   al
finanziamento    dei    servizi   indispensabili,   da   determinarsi
puntualmente in altra sede. Dovranno essere abbandonati i sistemi  di
ripartizione  del  passato  e,  sia pur gradualmente, dovranno essere
utilizzati   allo   scopo   parametri   obiettivi   calibrati   sulla
popolazione,  con  ogni  suo componente, sul territorio, con ogni suo
elemento e sulle condizioni socio-economiche. Dovranno  essere  anche
utilizzati  sistemi  di  perequazione  per attenuare gli squilibri di
fiscalita' locale.
Sull'argomento, questo Ministero,  che  ha  attivamente  studiate  le
problematiche   sottese   alla   questione  della  distribuzione  dei
trasferimenti erariali con formule di modernita', ha gia' proposto ed
ottenuto la presentazione in Parlamento  di  norme  applicative,  con
riassetto  a  regime della materia, a mezzo di emendamenti al disegno
di legge sull'autonomia impositiva (Atto Senato n. 1895).
Sono anche rilevanti le altre norme contenute  nei  commi  successivi
dello  stesso  articolo  54,  che pongono principi per gli interventi
erariali a sostegno degli investimenti e per le altre entrate locali.
Altrettanto puo' dirsi per  le  norme  riguardanti  il  bilancio,  la
programmazione   finanziaria  ed  in  generale  l'intero  ordinamento
finanziario   e   contabile,   contenute   nell'articolo   55.   Tale
ordinamento,  secondo  la  previsione  del comma 1, e' riservato alla
legge dello Stato ed, in applicazione dell'articolo 59, comma  5,  e'
previsto che fino al suo integrale rifacimento, rimangano applicabili
le  norme  gia'  in  vigore,  in  quanto  compatibili.  In ogni caso,
dell'articolo 55 sono immediatamente applicabili le disposizioni  sul
termine  di  approvazione  dei  bilanci  di  previsione  (31  ottobre
dell'anno precedente) e di  conti  consuntivi  (30  giugno  dell'anno
successivo),  sull'obbligo di attestazione di copertura degli impegni
e sulla conseguente nullita' di  diritto  per  l'inosservanza,  sulla
relazione  previsionale  e  programmatica,  obbligatoria  per tutti i
comuni e le  province,  e  sulla  relazione  illustrativa  dei  conti
consuntivi.
Da  ultimo,  si  ricorda  l'immediata applicabilita' delle innovative
disposizioni   sulla   revisione   economico-finanziaria,   di    cui
all'articolo  57, per le quali sono state gia' fornite note illustra-
tive in altra sede.
Nonostante i principi sopra enunciati, l'anno 1991 e' stato  regolato
da  una  serie  di provvedimenti d'urgenza, che occorre ricordare per
una visione complessiva della complessa materia.
In sede di conversione del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 il
Parlamento  ha  ritenuto  opportuno  il   rinvio   del   termine   di
presentazione  del  bilancio  di previsione 1991 al 31 dicembre 1990,
poi rivelatosi non determinante, attesa l'impossibilita'  tecnica  di
emanare  prima  le  norme sulle assegnazioni dei contributi erariali.
Cosicche'  gli  enti  locali  hanno  potuto  egualmente  formulare le
proprie previsioni sulla base delle  indicazioni  fornite  da  questo
Ministero  con  il  telegramma circolare n. 14 del 26 settembre 1990,
pienamente confermato dalla legge.
Per dare  immediata  applicazione  alla  decisione  parlamentare,  il
rinvio  e'  stato  anticipato nell'esecutivita' col decreto-legge 310
del 1990, che nell'occasione ha completato la norma con  i  necessari
raccordi  all'ordinamento, ha recato innovazioni al finanziamento dei
disavanzi delle aziende di trasporto.
In  sede   parlamentare   poi   si   sono   specificati   i   termini
dell'intervento della Cassa depositi e prestiti.
Successivamente all'approvazione della legge finanziaria per il 1991,
e  cioe'  quando  era  possibile  utilizzare  i  necessari  mezzi  di
copertura, e' stato emanato il decreto-legge 12 gennaio 1991,  n.  6,
convertito,  con  modificazioni,  della  legge  15 marzo 1991, n. 80,
recante: "Disposizioni urgenti in  favore  degli  enti  locali",  che
contiene  essenzialmente  la specifica dei fondi attribuiti agli enti
locali per il  1991,  oltre  alcune  significative  disposizioni  sui
revisori dei conti e sui debiti fuori bilancio.
Si  ritiene,  pertanto,  utile l'approfondimento di tali disposizioni
con particolare riferimento a quelle che  ancora  non  hanno  trovato
applicazione   e   per  le  quali  non  siano  state  gia'  impartite
dettagliate istruzioni o forniti chiarimenti con separate circolari.
@2. Certificati.
Atteso  il  perdurante  stato  di   diffuso   ritardo,   si   ritiene
indispensabile  ricordare  gli  adempimenti  principali relativi alla
certificazione del bilancio e del consuntivo per gli enti locali, che
ricalcano essenzialmente quelli degli anni precedenti.
2.1 Modalita' e termini.
Con decreti 31 ottobre 1990 del Ministro dell'interno di concerto con
quello del Tesoro, pubblicati sul supplemento ordinario n.  79  della
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 1990, sono stati approvati i
certificati  concernenti  il  bilancio di previsione 1991 ed il conto
consuntivo  1990.  Gli  stessi  ne  imponevano  la  trasmissione   al
Ministero dell'interno entro il 28 febbraio 1991.
Il  rispetto  del  termine e' particolarmente importante in quanto ad
esso, per effetto dell'articolo 7 del decreto-legge n. 6 del 1991, e'
subordinata  la  erogazione  della  quarta   rata   trimestrale   dei
contributi  ordinari  del  1991  a  comuni  e  province e della quota
residuale alle comunita' montane.
Tuttavia, come effettuato negli  anni  precedenti,  questo  Ministero
ammettera'  a  contribuzione,  rispettivamente per la quarta rata dei
contributi ordinari e per la quota residuale, tutti gli  enti  i  cui
certificati  perverranno  entro  la  data  di emissione dei titoli di
spesa,  in  quanto  la  sanzione  consiste  nella  sospensione  della
erogazione  e non nella perdita del diritto. Fanno eccezione gli enti
i quali abbiano deliberato il  dissesto  per  i  quali  si  fa  luogo
comunque al pagamento della quarta rata.
Cio'  non  toglie  che  per  gli enti ritardatari possano verificarsi
disguidi  e  problemi  dell'ultimo  momento,  che   poi   impediscono
l'afflusso  delle  risorse, con grave pregiudizio delle finanze degli
enti stessi. L'unica cautela possibile e' il rispetto del termine.
Le modalita' di compilazione dei certificati sono del tutto identiche
agli  anni  precedenti.  Gli  enti pero', nonostante il miglioramento
qualitativo di cui si dira' appresso, continuano a ripetere errori ed
imprecisioni  che  appesantiscono  notevolmente   il   lavoro   delle
Prefetture, ritardano l'acquisizione dei dati necessari e soprattutto
impediscono  di  dare  in tempo utile notizie, riflessioni e studi al
Parlamento, al Governo ed  al  mondo  politico  nazionale  e  locale.
Pertanto  qui di seguito vengono dati suggerimenti e raccomandazioni,
utili per un corretto svolgimento del servizio.
2.2 Certificati: suggerimenti e raccomandazioni.
Com'e' noto i certificati sono presentati  dagli  enti  locali,  alle
Prefetture  e  pervengono  pel  tramite  di  queste al Ministero, per
l'acquisizione e lo studio dei dati da parte dell'ufficio  studi  per
la finanza locale.
Dall'esame  dei  certificati  dei bilanci preventivi 1990 e dei conti
consuntivi  1988  sono  state  riscontrate  svariate  anomalie  nella
compilazione  che hanno reso necessaria la restituzione di gran parte
delle certificazioni medesime, soprattutto dei certificati  di  conto
consuntivo.  L'attenzione riposta dagli enti locali alle modalita' di
compilazione dei certificati di bilancio  preventivo,  stabilite  con
circolare  F.L. 21 del 26 luglio 1989, ha poi permesso un consistente
miglioramento   qualitativo    nella    predisposizione    di    tali
certificazioni.
Le  Prefetture  fornendo  agli  enti  locali  validi  suggerimenti  e
delucidazioni per la correzione dei documenti hanno  permesso  che  i
certificati fossero ritrasmessi al Ministero debitamente integrati.
L'ufficio  studi  per  la  finanza  locale,  sta ora provvedendo alla
verifica dei certificati di bilancio preventivo 1991 e di  consuntivo
1989.  Da  un  primo  sommario  esame  si  e'  constatato un notevole
miglioramento, rispetto agli anni  precedenti,  nella  stesura  delle
certificazioni.  Cio' nonostante si registrano ancora talune anomalie
che  non  permettono  l'acquisizione  dei  dati   e   comportano   la
restituzione dei certificati.
Pertanto,  al  fine di evitarne il ripetersi, per i ritardatari per i
quali i tempi di elaborazione sono ancor piu' ridotti, si elencano le
irregolarita'   maggiormente   riscontrate   nei    due    tipi    di
certificazione:
- mancata apposizione delle firme;
- mancata apposizione del timbro del comune;
- mancata firma del Presidente del CO.RE.CO. per i certificati di
  bilancio;
- mancata apposizione del timbro del CO.RE.CO.;
- mancata presentazione di una o piu' pagine del certificato;
- compilazione dei documenti con valori non espressi in migliaia di
  lire;
- certificazione non leggibile su una o piu' pagine;
- aggiunta di campi non previsti.
Per  quanto  riguarda  piu'  specificatamente  i  conti consuntivi si
rilevano, inoltre, nei quadri fisici le seguenti anomalie:
- mancata o incompleta compilazione dei quadri relativi ai "dati
  generali";
- mancata indicazione dell'esistenza o meno dei servizi;
- mancata indicazione del codice "tipo di gestione" in corrispondenza
  ai dati indicati o viceversa;
- mancata indicazione di importi, del numero degli addetti o di altri
  dati richiesti, qualora il servizio sia dichiarato "esistente";
- indicazione di dati di dettaglio per i servizi dichiarati
  "inesistente".
I  certificati  errati  o  incompleti  non  possono  essere  ritenuti
validamente  presentati,  in  quanto  contrastano  con  l'obbligo  di
fornitura   dei   dati,   previsto  per  legge  e  percio'  impongono
l'applicazione della sanzione di legge.
Le Prefetture percio' devono porre la  massima  attenzione  a  quanto
sopra  esposto  onde evitare la restituzione dei certificati da parte
del Ministero ed il conseguente blocco dell'erogazione  della  quarta
rata dei contributi ordinari.
Per  facilitare  le  Prefetture nell'attivita' di controllo dei conti
consuntivi, vengono trasmessi in allegato alla presente circolare, la
guida  alla  compilazione  del  certificato  sul   conto   consuntivo
(allegato   n.   1),   le  note  integrative  alla  compilazione  dei
certificati sul conto consuntivo (allegato  n.  2),  la  tabella  dei
controlli  automatizzati  per  i  comuni e per le province dei quadri
finanziari (allegato n. 3) e la tabella dei  controlli  automatizzati
per i comuni dei quadri fisici (allegato n. 4).
Si  rammenta  che  le Prefetture devono verificare sui quadri fisici,
che i valori indicati  sul  certificato  siano  compresi  tra  quelli
indicati  nell'apposita  tabella;  in  caso  contrario  devono essere
effettuate  indagini   richiedendo   agli   enti   locali   opportuni
chiarimenti e facendo apportare, se del caso, le opportune modifiche.
@3. Trasferimenti erariali per il 1991
L'articolo  1 del decreto-legge n. 6 del 1991, indica distintamente i
fondi attraverso i quali  lo  Stato  concorre  al  finanziamento  dei
bilanci  1991  delle  amministrazioni provinciali, dei comuni e delle
comunita' montane.
Stante la scadenza del termine per  l'approvazione  del  bilancio  di
previsione,  fissato  al  31 ottobre dall'articolo 55 della legge 142
del  1990,  come  gia'  detto  poi  prorogato  al  31  dicembre,  per
consentire  la  redazione  dei  bilanci 1991, con circolare 14 del 26
settembre 1990 si e' provveduto ad  autorizzare  gli  enti  locali  a
prevedere   trasferimenti   ordinari   e  perequativi  ammontanti  in
complesso allo stesso importo del 1990 maggiorato del  5  per  cento,
come  previsto  nel documento di programmazione economica pluriennale
dello Stato.
A seguito della emanazione del citato decreto-legge n.  6  del  1991,
sono  state  elaborate le spettanze dei singoli enti che, ovviamente,
sono coerenti anche nella articolazione dei fondi,  alle  indicazioni
date con la circolare 14 del 1990. Le singole attribuzioni sono state
portate  a  conoscenza  delle  province e delle comunita' montane con
comunicazione del 27 marzo 1991 mentre ai comuni e' stata  fatta  una
prima  comunicazione  il 14 marzo 1991 integrata da una seconda il 27
marzo 1991.
Allo scopo di  dare  agli  enti  ogni  opportuna  delucidazione,  che
consenta  di  evitare successive richieste di chiarimenti, si precisa
quanto appresso.
3.1 Contributi ordinari.
Per  il  1991 i contributi per comuni e province sono aumentati del 5
per cento rispetto al 1990. Il contributo e' corrisposto  in  quattro
rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
Per  le  comunita'  montane  l'incremento  risulta superiore al 5 per
cento in quanto ad un incremento del fondo di  6.700  milioni  si  e'
aggiunto anche quello dovuto alla destinazione in favore delle stesse
di  una  parte  del  ricavato dell'addizionale sui consumi di energia
elettrica, pari a 15.000 milioni.
Il contributo e' erogato in tre quote, la prima nella misura fissa di
60 milioni e' gia' stata erogata con pagamento disposto nel  mese  di
gennaio  1991,  la seconda ad esaurimento del fondo di 86.700 milioni
verra' assegnata entro il mese di ottobre 1991.
La distribuzione alle comunita' montane del contributo  ordinario  di
15.000  milioni  rinvenienti  dall'addizionale sui consumi di energia
elettrica verra' effettuata, come per i comuni e  le  amministrazioni
provinciali,  dopo  che  i relativi fondi saranno acquisiti nel conto
speciale di tesoreria e messi a disposizione di questo dicastero.
Alle comunita' montane infine, saranno trasferite nel 1991, anche  le
somme  stanziate  dalla  legge  finanziaria per le finalita' previste
dalla legge n. 93 del 1981, ai fini dello sviluppo della montagna  ed
iscritta  da  quest'anno  nello  stato  di  previsione  del Ministero
dell'interno.  Queste  somme  pari,  a   100.000   milioni,   saranno
ripartite,  in  proporzione  alla popolazione montana residente al 31
dicembre  del  penultimo  anno  precedente,  ove  non  si  riesca   a
modificare   il   sistema  di  ripartizione  secondo  le  aspirazioni
manifestate dall'associazione di categoria (UNCEM).
3.2 Contributi perequativi.
Le dotazioni del 1991 sono incrementate del 5 per cento rispetto agli
stanziamenti del 1990 per un totale di 1.020.400 milioni per le prov-
ince e lire 6.167.000 milioni per i comuni.
A questi contributi si aggiungono quelli derivanti dalla  addizionale
sui consumi di energia elettrica, al netto delle somme necessarie per
assicurare copertura alle disposizioni riguardanti l'allineamento dei
contributi  1989  dei  comuni  con  meno  di  5.000  abitanti  ed  al
finanziamento degli oneri dei mutui contratti nel 1989 e nel 1990 dai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti  per  le  opere  di
carattere ambientale (acquedotti, fognature ecc.).
L'importo  presunto  e' gia' stato determinato in lire 98.000 milioni
per le province, lire 174.500 milioni per  i  comuni  e  lire  15.000
milioni  per le comunita' montane. Per il calcolo relativo, ogni ente
dovra' tenere conto del  parametro  per  miliardo  di  lire  ad  esso
assegnato e risultante dalla comunicazione delle spettanze 1991, gia'
trasmessa.
Le  sole  comunita'  montane,  cui  sono destinati 15.000 milioni del
fondo determineranno l'importo moltiplicando la  popolazione  montana
al 31 dicembre 1989 per la quota pro-capite di lire 1455,04323806.
E'  da segnalare infine che parte del fondo perequativo, quantificato
in lire 8.500 milioni per le province e 72.000 milioni per  i  comuni
e'  destinata agli enti i cui contributi ordinari e perequativi, pro-
capite,  spettanti  all'inizio  dell'anno  1990,  risultino  pari   o
inferiori  al  95  per  cento  della media nazionale per abitante dei
contributi  ordinari  e  perequativi  della  classe  demografica   di
appartenenza.  Ulteriore  quota  di  lire  100.000  milioni del fondo
perequativo dei comuni e' poi destinato all'attivazione delle  proce-
dure  di  allineamento  alla  media dei contributi e di mobilita' del
personale prevista dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989.
3.3 Media nazionale dei contributi ordinari e perequativi.
Negli ultimi anni, in considerazione dell'applicazione dei criteri di
perequazione  nella  attribuzione  dei trasferimenti erariali, questo
Ministero ha reputato valido che  i  singoli  enti  locali  potessero
valutare  la  situazione  generale  dei  trasferimenti, attraverso la
conoscenza dei valori medi dei contributi erariali di tutti gli  enti
distinti per classe demografica di appartenenza.
Inoltre,  dall'anno  1989,  a  seguito della introduzione delle norme
riguardanti gli enti  dissestati,  la  conoscenza  di  questi  valori
diviene  determinante  posto  che  il  comma  5  dell'articolo 25 del
decreto-legge n. 66/1989 prevede, tra le misure per il consolidamento
finanziario dell'ente, l'eventuale adeguamento dei contributi statali
alla media della classe demografica di appartenenza.
Con decreto ministeriale del 10 maggio 1991 si e' pertanto provveduto
ad individuare la media  dei  trasferimenti  ordinari  e  perequativi
all'inizio  del  1991,  di ciascuna delle fasce demografiche indicate
all'articolo 18, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n.  66
del 1989, considerate unificate le ultime due classi.
E'  bene  precisare  che  le medie appresso indicate sono divulgate a
scopo  puramente  informativo  e,  fatta  eccezione  per   i   comuni
dissestati,  non costituiscono titolo di integrazione finanziaria per
gli enti sottodotati.
Per  il  calcolo  delle  medie  sono  stati  considerati   oltre   ai
trasferimenti a titolo ordinario e perequativo, anche quelli relativi
a  finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985/1987, in quanto
ripartiti per legge col sistema di perequazione. Parimenti  e'  stata
ricompresa  anche  quella  parte  di contributo perequativo derivante
dall'addizionale sui consumi di energia elettrica, destinata nel 1989
ai comuni con popolazione sotto 5.000 abitanti per il  raggiungimento
delle assegnazioni complessive del 1988 e consolidatesi dal 1990.
Ai  fini  delle  eventuali valutazioni dei valori medi si ricorda che
questi contengono sia il contributo ordinario che quello  perequativo
e quindi risentono nel modo in cui si sono costituiti nel tempo i due
contributi.
Tanto  premesso si indicano di seguito le attuali medie nazionali dei
contributi erariali correnti, calcolate al 1o gennaio  1991,  con  la
popolazione calcolata al 31 dicembre 1989.
AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
Media nazionale pro-capite Lire 64.787
COMUNI
_____________________________________________________________________
 Classe     Fascia demografica                       Media nazionale
                                                        pro-capite
_____________________________________________________________________
  1a  Comuni con meno di  500                abitanti   lire 425.099
  2a  Comuni da           500   a      999   abitanti   lire 386.773
  3a  Comuni da         1.000   a    1.999   abitanti   lire 329.292
  4a  Comuni da         2.000   a    2.999   abitanti   lire 312.866
  5a  Comuni da         3.000   a    4.999   abitanti   lire 292.071
  6a  Comuni da         5.000   a    9.999   abitanti   lire 275.451
  7a  Comuni da        10.000   a   19.999   abitanti   lire 302.538
  8a  Comuni da        20.000   a   59.999   abitanti   lire 338.279
  9a  Comuni da        60.000   a   99.999   abitanti   lire 433.829
 10a  Comuni da       100.000   a  249.999   abitanti   lire 459.059
 11a  Comuni da       250.000   a  449.999   abitanti   lire 591.479
 12a  Comuni da       500.000   abitanti  ed  oltre     lire 580.350
_____________________________________________________________________
3.4 Contributi a regime per oneri discendenti dal contratto 1989/1990
per i dipendenti degli enti locali.
In  relazione  all'intervenuto  accordo  sindacale per il rinnovo del
contratto di lavoro per gli anni 1988/1990 dei dipendenti degli  enti
locali,  recepito  con  il decreto del Presidente della Repubblica n.
333 del 3 agosto 1990 si e'  provveduto  a  ripartire  tra  gli  enti
interessati  i  contributi  erariali  spettanti  per il 1990 a fronte
degli oneri sostenuti per l'applicazione del contratto  stesso  negli
anni 1988, 1989, 1990.
L'importo globale dello stanziamento pari a lire 2.868.000 milioni e'
stato  ripartito,  come  gia'  comunicato  con  circolare n. 18 del 7
novembre 1990, tra le categorie di enti (province, comuni e comunita'
montane) secondo le percentuali stabilite  nel  decreto  ministeriale
dell'8  agosto 1990 di cui e' parte integrante un allegato contenente
il parametro per miliardo di lire  tramite  il  quale  ogni  ente  ha
potuto calcolare la propria spettanza con la stessa procedura in atto
seguita per l'addizionale sui consumi di energia elettrica.
Il riparto del finanziamento di lire 2.503.000 milioni per il 1991 e'
in  fase  di  avanzata  elaborazione.  Lo stesso anche se seguito con
modalita' analoghe alla precedente attribuzione portera'  comunque  a
risultati  diversi,  anche se presumibilmente non di molto, in quanto
l'applicazione a regime del contratto risente del cosiddetto  effetto
di  trascinamento  di  alcuni istituti contrattuali che, specie per i
dipendenti appartenenti alle fasce piu' alte, hanno pieno vigore solo
a partire dall'anno 1991. La  differenza  trova  inoltre  spiegazione
nella  diversita'  dello  stanziamento  che,  per  il  1991, e' di L.
2.503.000  milioni  di  lire  contro  i  2.868.000  milioni  di  lire
precedenti. Non si deve pero' tralasciare la circostanza che anche se
minore  in valore assoluto, lo stanziamento e' invero piu' elevato in
quanto  si  riferisce  ad  un  solo   anno   mentre   il   precedente
trasferimento  corrispondeva  ad un onere di tre anni di applicazione
del contratto. Terminata l'elaborazione in  corso  sara'  emanato  il
necessario  decreto  ministeriale.  L'attribuzione  dei contributi e'
prevista entro il mese di giugno 1991.
Nell'occasione si e' proceduto  anche  alle  rettifiche  relative  ad
errori   riscontrati   nelle   schede   del   censimento  o  comunque
verificatisi nella trasmissione o nel controllo delle stesse, portati
a conoscenza o  comunque  rilevati  dall'ufficio.  A  tal  fine,  con
circolare  telegrafica  n.  4  del  17  febbraio  1991, emanata dalla
Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali  e  Personale
enti  locali, e' stato fatto presente a tutti gli enti che si sarebbe
tenuto conto  delle  eventuali  discordanze  segnalate  entro  il  31
gennaio  u.s..  Comunque  si  e'  potuto  tenere  conto  di  tutte le
segnalazioni pervenute entro il 15 aprile.  Ovviamente  le  modifiche
avranno  efficacia anche sul trasferimento per il 1991. Ai fini della
predisposizione del  bilancio  1991  si  ricorda,  comunque,  che  il
Ministero  ha  autorizzato  gli  enti  a  calcolare la spettanza 1991
adottando lo stesso parametro per miliardo di lire  riconosciuto  per
il 1990, salvo la successiva rettifica.
Per  gli enti che hanno avuto riconosciuto errori di segnalazione nel
numero  dei  dipendenti  per  il  periodo  1988-1990,  l'assegnazione
compensativa   avverra'   contestualmente  a  quella  del  1991,  con
prededuzione degli importi dal fondo relativo.
3.5 Contributi di specifica destinazione.
Il provvedimento di finanza locale per il 1991,  decreto-legge  n.  6
del  12  gennaio  1991,  non reca traccia di alcuni fondi erogati nei
precedenti anni.
E' sorto da taluni il  dubbio  che  questo  significasse  la  mancata
conferma dei citati fondi. In realta' questi sono oramai inseriti nel
bilancio   statale   a   legislazione  vigente  a  seguito  del  loro
consolidamento disposto dal  decreto-legge  n.  415  del  1989.  Essi
confluiscono   in   via   permanente   nel   bilancio  del  Ministero
dell'interno,  per  il  succesivo  riparto  tra   gli   enti   locali
interessati, senza la necessita' di ulteriori autorizzazioni legisla-
tive.
Pertanto,  anche  per  il  1991 sono confermati i seguenti contributi
consolidati negli importi gia' riconosciuti nel 1990:
    - contributo per il personale assunto ai  sensi  della  legge  1›
    giugno  1977,  n.  285,  complessivamente  pari  a  lire  811.000
    milioni. E' corrisposto in quattro rate  uguali  entro  il  primo
    mese di ciascun trimestre;
    - contributo per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali
    1985-1987,  pari  in totale a lire 745.000 milioni. E' attribuito
    in unica soluzione entro il mese di giugno 1991;
    - contributo per le spese di personale  di  cui  all'articolo  12
    della   legge  28  ottobre  1986,  n.  730  ed  al  comma  1  bis
    dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986,  n.  309,  pari
    complessivamente  a lire 40.000 milioni. Lo stanziamento, oltre a
    rilevarsi insufficiente a corrispondere interamente la  spettanza
    di  ciascun  ente, e' stato accreditato in misura parziale. Si e'
    provveduto ad erogare, pertanto, entro la scadenza di  legge,  un
    acconto  pari  al  90 per cento delle somme dovute ai sensi della
    predetta legge 730/86. Il restante 10 per cento sara' corrisposto
    nel prossimo mese di giugno, appena il Ministero del tesoro avra'
    provveduto ad accreditare l'importo ancora mancante.  Per  quanto
    concerne  il fondo di lire 1 miliardo, relativo alle spettanze di
    cui al menzionato decreto-legge n. 309/86, e' stato gia'  chiesto
    al  predetto  Dicastero  uno  stanziamento  integrativo  di  pari
    ammontare che sara' erogato con  la  massima  sollecitudine  agli
    enti  locali  interessati  ad  avvenuta  variazione  del relativo
    capitolo  dello  stato  di  previsione  della  spesa  di   questo
    Ministero.
3.6 Contributi per lo sviluppo degli investimenti.
Per  i  mutui  contratti  nel 1991 a scopo di investimento dagli enti
locali lo Stato  assicura  il  proprio  contributo  per  il  relativo
ammortamento a partire dal 1992.
Quest'anno  le  difficolta'  del  bilancio  dello Stato hanno imposto
nella stesura iniziale dello schema di legge  finanziaria  la  totale
assenza    di    stanziamenti   a   tale   titolo.   Successivamente,
nell'approvare la legge finanziaria, il Parlamento ha introdotto  una
specifica  integrazione  degli  stanziamenti  in  conto capitale onde
assegnare 600.000 milioni per gli  investimenti  degli  enti  locali.
Tale  somma e' poi diminuita a 400.000 milioni a seguito della scelta
governativa di destinare una parte allo stanziamento, pari a  200.000
milioni,  al finanziamento delle disposizioni legislative urgenti per
l'edilizia  scolastica   ed   universitaria   e   per   l'arredamento
scolastico, approvate con apposito decreto-legge.
Il  riparto dei fondi, ammontanti a 400.000 milioni, viene effettuato
nel seguente modo: per  65.000  milioni  al  finanziamento  di  mutui
ventennali  contratti  dai  comuni  con meno di 5.000 abitanti per la
costruzione, l'ampliamento o la  ristrutturazione  degli  acquedetti,
fognature,  impianti  di  depurazione delle acque, di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto  dei  mezzi  speciali;  per
335.000  milioni  a  favore  di  province, comuni e comunita' montane
mediante l'assegnazione di una quota fissa per  abitante,  maggiorata
per i comuni fino a 20.000 abitanti di una quota fissa.
Pertanto,  per le amministrazioni provinciali il fondo complessivo e'
di lire 42.000 milioni con quota per abitante e' di lire 754;  per  i
comuni  il fondo e' di lire 285.000 milioni, che consentono una quota
per abitante di lire  2.756,  e  lire  7.930  per  quelli  che  hanno
deliberato  il  dissesto finanziario ex articolo 25 del decreto-legge
66 del 1989; per le comunita' montane  il  fondo  e'  di  lire  8.000
milioni con una quota per abitante di lire 776. La quota fissa rimane
confermata  nella  misura  degli  anni  precedenti. La popolazione di
riferimento e' quella del 1989.
I contributi saranno corrisposti per il solo periodo di  ammortamento
del  mutuo  e saranno determinati calcolando una rata di ammortamento
annua costante posticipata, con  interesse  del  7  o  6  per  cento,
rispettivamente  per  gli  enti  con  popolazione  inferiore  a 5.000
abitanti o per quelli con popolazione uguale  o  superiore.  I  mutui
dovranno  essere  certificati entro il 28 febbraio 1992, in base alle
modalita' indicate da un apposito decreto ministeriale da  approvarsi
entro il 31 ottobre 1991 ed da apposita circolare illustrativa.
In  tema  di  capacita'  di investimento si fa presente che nel corso
dell'anno 1991 gli enti locali potranno attivare anche la  quota  dei
contributi   assegnati  per  gli  investimenti  1990  che,  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.
415,  potevano  attivarsi  anche nell'anno successivo, nonche' quelle
non  utilizzate  relative  agli  anni  1988  e  1989  per  le  quali,
rispettivamente,  il  comma  3  dell'articolo  5 del decreto-legge n.
6/1991 ed il comma  2  bis  dell'articolo  5  del  decreto  legge  n.
310/1990 hanno prorogato la scadenza al 31 dicembre 1991.
Riassumendo   nel   1991  gli  enti  locali  possono  utilizzare  per
l'assunzione di mutui le quote non ancora impegnate  riguardanti  gli
anni 1988, 1989 e 1990 e l'intero importo assegnato per l'anno 1991.
Le   modalita'   di   attribuzione   del  contributo  erariale  anche
relativamente alle quote di anni precedenti sono  quelle  applicabili
per  le  quote  del  1991 sopra descritte. Analoga proroga a tutto il
1991 e' stata introdotta per i mutui concedibili dalla Cassa depositi
e prestiti, ai comuni con meno di 5.000 abitanti, ai sensi del  comma
2  dell'articolo  10  del decreto-legge n. 359 del 1987 ed attivabili
entro i due esercizi successivi.
Tutte queste disposizioni, in linea generale, consentono un  recupero
delle capacita' di investimento.
Con  questo  intendimento  e per facilitare il ricorso al credito nel
1991 l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 310 del 1990 ha abolito
la disposizione di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge  2
marzo  1989,  n.  65  che  consentiva il ricorso a mutui con istituti
diversi  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  solo dopo la dichiarata
indisponibilita' dell'istituto stesso a concedere il mutuo e comunque
trascorsi 45 giorni dalla istanza di concessione.
Questo pero'  non  deve  far  tralasciare  la  massima  attenzione  e
prudenza  nella  scelta di operare investimenti. Si raccomanda quindi
una attenta analisi delle priorita'  e  delle  scelte  tenendo  conto
della  situazione  generale in cui versa l'ente al fine di evitare il
sensibile irrigidimento dei bilanci.   Essenziale al riguardo  e'  la
modifica apportata, dal comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge n.
65  del  1989, ai limiti di indebitamento di ogni singolo ente che, a
partire dall'anno 1991, deve essere conteggiati  facendo  riferimento
al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene
deliberata  l'assunzione  dei mutui. Quindi, per il 1991 e' da tenere
presente il  conto  consuntivo  1989.  Si  richiama  al  riguardo  la
disposizione  contenuta  nell'articolo  19 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 421 del 1979 che fa divieto di contrarre mutui se
non e' stato approvato  il  rendiconto  dell'esercizio  di  due  anni
precedenti  quello  in  cui  i  nuovi  mutui sono deliberati e quella
analoga di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 65 del 1989
che invece fa riferimento alla avvenuta approvazione del bilancio  di
previsione nel quale siano incluse le relative previsioni.
Il  tutto  infine  deve concretizzarsi nella scrupolosa redazione del
piano finanziario da approvarsi con delibera di consiglio, in cui  si
riflettano   interamente  le  valutazioni  di  carattere  finanziario
effettuate. Si conferma che la delicatezza della  materia  anche  per
l'aspetto  finanziario  e  le  ripercussioni  sul bilancio e l'intera
programmazione impongono, tassativamente,  l'approvazione  del  piano
finanziario esclusivamente da parte del consiglio.
Per  quanto riguarda infine gli enti che hanno deliberato il piano di
risanamento di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del  1989,
come  sopra accennato e' stato confermato in lire 7.930 la quota pro-
capite del contributo per investimento che, come consentito dal comma
8 del citato  articolo  25,  puo'  essere  destinata  alla  copertura
dell'ammortamento  dei  mutui  contratti  per  il  consolidamento del
disavanzo  e  dei  debiti  fuori  bilancio  per  i  quali  sia  stata
riscontrata  la  legittimita'. Inoltre il comma 6 dell'articolo 5 del
decreto-legge n. 6 del 1991 consente alla Cassa depositi  e  prestiti
di  concedere  formalmente  un  unico  mutuo anche se l'importo trovi
copertura  nelle  quote  disponibili  di  piu'  anni,   fatto   salvo
l'ammortamento e ovviamente l'erogazione per quote, in relazione alla
ripartizione   pluriennale   prevista   nel   decreto   del  Ministro
dell'interno. Per questi enti comunque resta ferma la possibilita' di
finanziare gli investimenti per la quota residua  dopo  la  copertura
dei mutui per il risanamento della gestione.
In  materia  di  mutui  si  richiama  anche  la circolare della Cassa
depositi e prestiti  del  gennaio  1991,  n.  1179  sottolineando  in
particolare  la  circostanza  della necessita' di confermare tutte le
richieste fatte al suddetto ente,  comprese  quelle  che,  nel  1989,
avessero gia' ottenuta l'adesione, oramai decaduta.
@4 Espropri
La  materia  degli espropri in questi ultimi anni ha sempre rivestito
una particolare importanza per gli enti  locali  in  quanto  il  peso
finanziario degli oneri ad essi conseguenti e' spesso alla base delle
difficolta'  dei bilanci di comuni e province. A volte ha determinato
anche il dissesto finanziario.
Si  e'  imposto, quindi, l'inevitabile intervento del legislatore che
con legge 27 ottobre 1988, n. 458 ha avviato un primo  tentativo  per
finanziare  gli  espropri  dei  comuni  con  mutui con ammortamento a
carico dello Stato.
Il riferimento nella legge  ai  soli  comuni  e  la  possibilita'  di
ricorrere  al  finanziamento  per  i soli oneri di esproprio in senso
stretto (cioe'  fatta  esclusione  di  ogni  fattispecie  anomala)  e
comunque  maturati  al  31  dicembre  1987,  ha  comportato lo scarso
utilizzo dei fondi all'uopo stanziati.
Per ovviare a questa situazione e cercare di  raggiungere  gli  scopi
prefissi dalla legge, la norma sopra indicata e' stata modificata dal
decreto-legge   415  del  1989  il  cui  articolo  12  ha  esteso  le
provvidenze anche alle province ampliando nel contempo  la  casistica
degli oneri finanziabili.
E'  stato poi consentito di finanziare i maggiori oneri successivi al
31 dicembre 1987 e comunque maturati entro il 31 dicembre 1990, con i
contributi erariali riconosciuti per gli investimenti.
Queste disposizioni hanno consentito un grosso passo avanti in questo
campo,  ma  non  hanno  determinato  una  definitiva  soluzione   del
problema.
Vi  e'  stato  cosi'  un  ulteriore  intervento  del  legislatore  in
occasione della emanazione del decreto-legge n. 6 del  1991,  il  cui
articolo 6 reca disposizioni in tema di espropri. La norma estende il
campo  di applicazione della legge n. 458 del 1988 comprendendo anche
il finanziamento  di  maggiori  oneri  per  indennita'  di  esproprio
rispetto  a quelli determinati in base alle leggi 22 ottobre 1971, n.
865 e 28 gennaio 1977 n. 10, purche' questi siano maturati  entro  il
15  gennaio  1991. Viene anche ampliato l'ambito di applicazione agli
accordi bonari.
Il finanziamento della disposizione rientra nell'ambito  delle  somme
stanziate per la citata legge 458 del 1988, che sono rimaste in larga
parte  inutilizzate  per  le  originarie  difficolta' di accesso alle
provvidenze.  In  caso  di  richieste   di   fondi   superiori   alle
disponibilita' e' previsto un riparto proporzionale.
Le  domande,  il  cui termine di presentazione e' scaduto entro il 15
aprile 1991, dovevano  avere  riguardo  ad  indennita'  di  esproprio
oppure  ad  indennita'  definitiva  per  accordo  bonario. Per quelle
riguardanti  le  indennita'  di  esproprio  determinate  da  sentenze
esecutive e' concessa una priorita'.
E'  prevista  inoltre  una clausola di salvaguardia consistente nella
facolta' di contrarre mutui  a  carico  dei  propri  bilanci  per  il
finanziamento dei maggiori oneri che non trovano capienza nell'ambito
delle provvidenze esaminate.
@5 Alienazione beni patrimoniali
Le  nuove  tendenze  di  politica  economica  in  tema di dismissioni
patrimoniali da parte dello Stato si sono  estese  anche  agli  altri
enti pubblici ed in particolare modo agli enti locali.
Le  perduranti difficolta' del bilancio statale che hanno consigliato
nell'ambito di una piu' vasta manovra economica di contenimento della
spesa pubblica anche il contenimento del credito agli enti locali  ed
ai  primi  passi  reali  per  un ritorno ad una finanza propria degli
enti, hanno indotto il legislatore  ad  ampliare  le  facolta'  degli
stessi in tema di alienazioni patrimoniali.
Le  uniche  fattispecie  precedentemente  previste  in  materia erano
quelle dell'articolo 1 bis, comma 3, del  decreto-legge  n.  318  del
1986 e quelle degli articoli 24 e 25 del decreto-legge n. 66 del 1989
che   consentivano   l'alienazione   di   beni,  rispettivamente  non
redditizzi  o  del  patrimonio  disponibile,   per   l'adozione   dei
provvedimenti  necessari  al  riequilibrio  del  bilancio  o  per  il
risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti
fuori bilancio.
Su questa precedente  normativa  si  innesta  ora  l'articolo  3  del
decreto-legge  31  ottobre 1990, n. 310 convertito, con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, che consente alle  province,  i
comuni,  le  comunita'  montane  ed  i  loro  consorzi di alienare il
patrimonio  disponibile  non  piu'  unicamente  ai  fini  dei  citati
articoli  1 bis del decreto legge 318 del 1986 e 24 e 25 del decreto-
legge 66 del 1989, ma anche per la realizzazione di opere pubbliche o
per  il  finanziamento  delle  perdite  di  gestione  delle   aziende
pubbliche di trasporto.
E'  possibile inoltre alienare il patrimonio di edilizia residenziale
con particolari modalita' a tutela di coloro che ne fanno uso.
E' stato tenuto debitamente conto della complessivita'  delle  proce-
dure  di  alienazione e quindi nella attesa del perfezionamento delle
stesse e' possibile  fare  ricorso  ad  operazioni  di  anticipazione
bancaria  attraverso  finanziamenti  con  istituti di credito, con le
modalita' emanate dal Ministero del tesoro.
Riguardo  a  queste  disposizioni  corre  l'obbligo   di   richiamare
l'attenzione   sulla   delicatezza  della  materia  per  il  pericolo
esistente di un eccessivo impoverimento  del  patrimonio  degli  enti
locali  tanto  piu'  significativo  se  come  e'  presumibile saranno
innanzitutto alienati, perche' piu' appetibili da  terzi,  quei  beni
contraddistinti  da  alta redditivita'. Non puo' sfuggire al riguardo
la circostanza della diminuzione di  entrate  patrimoniali,  certe  e
ripetitive  e  delle  sue ripercussioni sul bilancio. Uguale prudenza
dovra'  essere  adottata  per  il  ricorso  ai  finanziamenti  presso
istituti  di  credito  nelle  more del perfezionamento delle vendite.
L'operazione,  infatti,   andra'   esperita   solo   nella   certezza
dell'avvenuta   vendita   del   bene   o   ovviamente  tenendo  conto
dell'importo convenuto, dopo aver attentamente valutato anche i costi
bancari della anticipazione stessa.
Infine, in tema di trasferimento di beni dei comuni, province e  loro
consorzi  ad aziende speciali o societa' per azioni costituite per la
gestione di pubblici servizi, costituite ai  sensi  dell'articolo  22
della  legge  142 del 1990, l'articolo 13 bis del decreto-legge 6 del
1991, dispone l'esenzione  di  queste  operazioni  dalle  imposte  di
bollo,  registro,  invim,  ipotecarie,  catastali  e  da  ogni  altra
imposta, spesa,  tassa  o  diritto  di  qualsiasi  specie  o  natura,
riducendo  altresi' alla meta' gli onorari dei notai incaricati della
redazione degli atti conseguenti ai citati trasferimenti.
@6 Copertura costo servizi
Come per i  fondi  di  cui  al  precedente  paragrafo  3.4  anche  le
disposizioni  riguardanti  la  copertura  del  costo dei servizi sono
oramai a legislazione vigente e sono quelle  contenute  nell'articolo
14  del  decreto-legge  n.  415  del  1989.  Le percentuali minime di
copertura, stabili dal 1989, sono pertanto del 36  per  cento  per  i
servizi  a  domanda  individuale, del 50 per cento per lo smaltimento
dei rifiuti e dell'80 per cento per il servizio di acquedotto.
Ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto-legge  n.  6  del  1991  le
certificazioni  inerenti  il  rispetto  delle  percentuali  minime di
copertura dei costi dovranno essere trasmesse alle  Prefetture  entro
il  termine perentorio del 31 marzo 1992 per il successivo inoltro al
Ministero dell'interno. Le modalita'  delle  suddette  certificazioni
saranno  stabilite  entro il 31 ottobre 1991 con apposito decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con  quello  del  tesoro,  sentite
l'Associazione   Nazionale   Comuni   Italiani  e  l'Unione  Province
d'Italia.
Si richiama ancora una volta la massima attenzione sul  rispetto  dei
limiti  minimi  di  copertura  cui  come consuetudine e' connessa una
sanzione.
Infatti l'articolo 3, comma 3 e l'articolo 4, comma  3  del  decreto-
legge  n.  6  del 1991, impongono a province e comuni la restituzione
della parte di fondo perequativo pari all'incremento del 5 per  cento
attribuito  sulla  base  del  contributo perequativo riconosciuto nel
1990 e corrisposto  in  via  provvisoria  in  attesta  che  gli  enti
dimostrino appunto la copertura minima dei costi.
L'importo  della  eventuale  sanzione  si  ricava  dal tabulato delle
spettanze  gia'  trasmesso  e  corrisponde   alla   voce   contributi
perequativi "incremento di legge (5%)".
La  restituzione si attua d'ufficio, con detrazione dei trasferimenti
ordinari e perequativi, appena possibile.
Sulle modalita' delle certificazioni verranno comunque impartite piu'
specifiche e dettagliate istruzioni con apposita circolare.
@7 Enti in difficolta' finanziaria
Ancora una volta il legislatore ha ritenuto opportuno occuparsi degli
enti che versano in gravi difficolta' di  natura  finanziaria  e  che
siano  alle  prese  con la fenomenologia, pericolosa e devastante dei
debiti fuori bilancio.
7.1 Innovazioni normative per i debiti fuori bilancio.
Tra le problematiche che piu' hanno impegnato negli ultimi  tempi  il
legislatore   si   puo'   senz'altro  annoverare  quella  riguardante
l'indebitamento sommerso, cui  spesso  si  e'  fatto  ricorso,  nelle
fallace convinzione di poterne comunque sanare gli effetti negli anni
successivi.
Gia'  nel  1986, di fronte all'incalzare del problema, il legislatore
prescrisse per la  prima  volta  l'evidenziazione  dei  debiti  fuori
bilancio  nella  sede  del conto consuntivo e questo Ministero avvio'
una ricognizione  di  potenziali  situazioni  di  crisi  finanziaria.
L'indicazione  nei  consuntivi diede risultati contraddittori; mentre
l'indagine ministeriale,  cui  si  credette  di  connettere  benefici
contributivi,  evidenzio'  un  fenomeno largamente diffuso, in alcuni
casi patologico e soprattutto concentrato nel mezzogiorno.
Un primo passo legislativo di normazione e' stato effettuato  con  la
emanazione  degli  articoli  23,  24 e 25 del decreto-legge n. 66 del
1989. Il primo riafferma i principi contabili gia' vigenti in materia
di  effettuazione  delle  spese  e  disciplina   innovativamente   la
responsabilita' di cui viola la norma regolamentare imponendo l'onere
finanziario  della controprestazione agli amministratori o funzionari
che abbiano consentito la fornitura di beni o servizi. Gli altri  due
introducono  nuovi procedimenti, in sovrapposizione al gia' esistente
articolo  1  bis  del  decreto-legge  318/1986,  che  rispettivamente
prevedono il risanamento con mezzi propri (articolo 24) od il ricorso
all'aiuto da parte dello Stato nei  casi  in  cui  la  copertura  del
disavanzo  pregresso  non  sia  possibile con le sole risorse proprie
dell'ente. Per un piu' agevole rientro dei debiti fuori  bilancio  e'
stata   inizialmente   prevista,   con  il  citato  articolo  24,  la
possibilita' di predisporre rateizzazioni delle passivita'  pregresse
in 5 anni.
La  scadenza era stata fissata al 25 giugno e limitatamente ai debiti
esistenti al 27 aprile 1989, data di entrata in vigore dalla legge di
conversione del decreto-legge n. 66/1989.  Questo  termine  e'  stato
interpretato   come   ordinatorio,   principalmente  per  la  mancata
previsione di una sanzione, con la conseguenza di non  costituire  un
sufficiente  stimolo  alla  immediata applicazione della norma. Si e'
pertanto imposta la proroga del termine al 30 settembre 1990,  questa
volta  perentorio ed a pena di decadenza, come previsto dall'articolo
14 ter del decreto-legge n. 415 del 1989, che pero' ha confermato  il
riferimento  ai soli debiti esistenti al 27 aprile 1989 ed ha ridotto
il piano di rateizzazione a 4 anni.
Nel frattempo, e' intervenuta la legge 142 del 1990 che ha  riscritto
totalmente  la  materia  della responsabilita' degli amministratori e
del personale degli enti locali, dei pareri sulle regolarita' tecnica
e contabile delle deliberazioni,  nonche'  delle  attestazioni  sulla
copertura  finanziaria  degli  impegni di spesa. Per tali ultimi, con
effetto dell'entrata in vigore  della  norma  (13  giugno  1990),  ha
introdotto  la  sanzione della nullita' di diritto per gli impegni di
spesa privi di copertura finanziaria.
Tale complesso di norme,  mancando  di  alcun  specifico  richiamo  e
riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 23 del decreto-
legge  n.  66/1989,  ha  comportato  il  pericolo  che si formasse il
convincimento che detto articolo 23 fosse da una parte  incompatibile
e dall'altra soppiantato e quindi soppresso.
E'  parso  quindi  necessario  alla luce dei nuovi indennizzi dettati
dalla legge di riforma delle  autonomie,  ridare  pieno  vigore  alle
disposizioni contenute nell'articolo 23 rendendole compatibili con la
legge  di  riforma,  coordinando  peraltro i termini dei debiti fuori
bilancio riconoscibili  con  l'epoca  di  introduzione  dell'istituto
della nullita' di diritto.
Pertanto,  con l'articolo 12 bis del decreto-legge n. 6/1991 e' stato
rinviato al 15  luglio  1991,  con  termine  perentorio,  a  pena  di
decadenza,  il  termine per il riconoscimento di tutti i debiti fuori
bilancio esistenti alla data del 12 giugno 1990, data di  entrata  in
vigore  della  legge  di  riforma  delle autonomie n. 142, prevedendo
l'applicazione dell'articolo 23 del  decreto-legge  n.  66/1989,  per
tutte  le  opere,  la  fornitura  di  beni  e servizi, le prestazioni
ordinate o per le pendenze comunque costituite successivamente al  12
giugno 1990.
Per  le  modalita'  del  riconoscimento si richiama l'articolo 24 del
decreto-legge 66/1989 ed i chiarimenti dati nell'occasione.
E'  evidente  che  la  rinnovata  facolta'   di   risoluzione   degli
indebitamenti    pregressi    costituisce,   in   effetti,   l'ultima
possibilita' tecnica per ripianare situazioni difficili.  Decorso  il
termine  del  15  luglio  interviene  la  decadenza  dal  diritto  al
riconoscimento ed  ogni  successivo  tentativo  di  finanziamento  e'
impossibile.   Sorge   per   chi   ha   provocato  la  decadenza,  la
responsabilita' oggettiva e personale.
Si raccomanda,  quindi,  di  svolgere  ogni  azione  affinche'  detto
termine sia rispettato.
La  durata massima della rateizzazione e' di tre anni finanziari, per
rimanere in linea con le precedenti disposizioni. A fianco di  questa
figura  di  debiti fuori bilancio per i quali e', a certe condizioni,
ammessa la procedura di sanatoria, e'  stata  altresi'  prevista  una
elencanzione,  tassativa,  di  fattispecie  che  pur dando luogo alla
formazione di debiti fuori bilancio, per  loro  natura  non  generano
responsabilita'  a carico degli amministratori o dei dipendenti degli
enti, e che comunque potranno essere riconosciuti con le procedure di
cui all'articolo 1 bis del decreto-legge 318/1986.
Si risolve, cosi', il problema di indebitamenti finora non regolati.
Sono quelli inerenti: le sentenze passate in giudicato; la  copertura
di  disavanzi  di  enti, aziende ed organismi dipendenti dal comune o
della  provincia  a  seconda  dell'ente  interessato;  le   procedure
espropriative  o  di  occupazione  d'urgenza  per  opere  di pubblica
utilita' oppure in via generale tutti quei fatti e  provvedimenti  ai
quali  non  hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di
amministratori o dipendenti dell'ente.
A proposito della procedura di cui al piu' volte  citato  articolo  1
bis del decreto-legge n. 318/1986 si fa notare che lo stesso e' stato
modificato  dall'ultimo  comma dell'articolo 12 bis del decreto-legge
n. 6/1991.
Questo, nel modificare, per ragioni di coordinamento il  termine  del
30   giugno   per   l'approvazione  del  conto  consuntivo  dell'anno
precedente, in connessione  dell'articolo  55  comma  8  della  legge
142/1990,  ha  anticipato  al  15  luglio  successivo  l'adozione dei
provvedimenti di riequilibrio della gestione connessi al  consuntivo,
termine   stabilito   originariamente   al  15  ottobre,  sanzionando
l'eventuale inadempimento con lo scioglimento del consiglio,  con  le
procedure di cui all'articolo 39 della legge 142.
La  norma  va interpretata e coordinata alla luce delle piu' puntuali
disposizioni introdotte dalla legge di riforma delle autonomie locali
sul controllo di gestione degli enti. In questo quadro  e'  possibile
interpretare che la modifica cennata abbia riferimento esclusivamente
al  solo  termine per sanare eventuali disavanzi di amministrazione o
debiti fuori bilancio che risultino dal consuntivo  deliberato  entro
il 30 giugno di cui al comma 3 del citato articolo 1 bis del decreto-
legge 318/86.
Infatti,  il  termine  del 15 ottobre previsto dal precedente comma 2
dell'articolo 1 bis per sanare gli squilibri della gestione in  corso
non  sembra anticipabile, pena lo svuotamento del suo significato, in
quanto la facolta', ma anche l'obbligo, per gli enti di  svolgere  un
continuo  monitoraggio  dell'andamento  della  gestione  finanziaria,
adesso coadiuvati dalla preziosa opera dei revisori, non puo'  essere
limitata  ad  un  periodo della gestione, il 15 luglio, relativamente
limitato  e  poco  significativo,   tenuto   altresi'   conto   delle
limitazioni  esistenti  nel  primo  semestre  di esercizio in tema di
assunzione  di  impegni  per  spese  correnti  (50  per  cento  dello
stanziamento  in  annuo  previsto, ex articolo 6 del decreto-legge n.
65/1989) ma anche di quelle ancor piu'  restrittive  contenute  nelle
direttive  del  Presidente del Consiglio dei Ministri che annualmente
vengono emanate riguardo le modalita' di gestione della spesa, sia di
parte corrente che di parte capitale.
Si  ritiene, pertanto, che la lettura coordinata dagli articoli 1 bis
del decreto-legge 318/1986, 55 della legge  142/1990  e  12  bis  del
decreto-legge n. 6/1991 comporti:
-   l'approvazione del conto consuntivo entro il 30 giugno
    dell'esercizio successivo;
-   l'adozione entro il 15 luglio successivo dei provvedimenti per il
    riequilibrio   della   gestione   con  esclusivo  riferimento  al
    disavanzo di gestione o ai debiti  fuori  bilancio  eventualmente
    risultanti   dal   conto  consuntivo  dell'anno  precedente,  che
    rientrino  nella  casistica  per   i   quali   sia   ammesso   il
    riconoscimento;
-   l'approvazione entro il 15 ottobre della deliberazione con la
    quale  si  risolvono gli squilibri di gestione della competenza o
    dei residui evidenziatisi in sede  di  controllo  della  gestione
    dell'anno in corso.
E'  evidente  che  gli  enti locali debbono impiantare, ed i revisori
debbono controllare, un puntuale sistema di controllo di gestione che
ponga in evidenza i risultati maturati e realizzati dalla  competenza
e  dei residui, che consenta di allarmare tempestivamente l'autorita'
politica.
@.7.2 Procedura di dissesto.
Com'e' noto l'articolo  25  del  decreto-legge  n.  66  del  1989  ha
introdotto la procedura del dissesto per quegli enti che non siano in
grado  di  garantire  l'assolvimento  delle  funzioni  e  dei servizi
primari.
La procedura e'  articolata  e  prevede  l'intervento  del  Ministero
dell'interno  per l'approvazione del piano di risanamento predisposto
dall'ente.
Fino ad oggi a questo  Ministero  risulta  che  hanno  deliberato  il
dissesto  196  comuni,  di  cui  10 successivamente hanno revocato le
delibere. L'Ufficio ha esaminato 125 piani di risanamento  portandone
32 all'attenzione della Commissione di ricerca per la finanza locale,
deputata  per  legge  alla istruzione dei piani stessi. Ne sono stati
approvati 8, disapprovati 2. Dei rimanenti 22, 18 sono  in  corso  di
approvazione e per 4 e' stata richiesta ulteriore documentazione.
Poiche'  continuamente  vengono  richiesti  chiarimenti sulla portata
delle disposizioni riguardanti la procedura del dissesto, si  ritiene
utile fornire alcune delucidazioni.
La dichiarazione di dissesto e' atto dovuto, non rinviabile, da tutte
le  amministrazioni  che  si  trovano  nella  condizione di non poter
garantire l'assolvimento delle  funzioni  e  dei  servizi  essenziali
primari.
La disposizione che lo prevede ha carattere permanente.
Lo  stato  di  difficolta'  puo'  essere  dovuto ad una situazione di
debiti pregressi la cui  entita'  e'  al  di  sopra  delle  capacita'
economico-finanziarie   dell'ente  e  tale  da  non  consentire  piu'
l'erogazione dei servizi primari oppure puo' essere generata  da  una
impostazione  non  equilibrata  del bilancio causata da insufficiente
attivazione delle risorse proprie o da  spese  eccessive,  specie  di
personale.
In questi casi si rende obbligatorio il ricorso alle procedure di cui
all'articolo  25  del  decreto-legge  n.  66 del 1989, deliberando lo
stato di dissesto e procedendo  alla  predisposizione  del  piano  di
risanamento.
Alcuni  enti  che hanno gia' approvato il bilancio per l'esercizio in
corso hanno chiesto di sapere se sia possibile  l'annullamento  della
delibera  di  approvazione  del  bilancio ed il conseguente ricorso a
questa procedura.
Al riguardo, deve ritenersi che cio' non risulti possibile in  quanto
il  bilancio  gia'  approvato  ha  di  certo esplicato parte, a volte
notevole, dei suoi effetti, con connessa  determinazione  di  entrate
contributive  e  corrispettive,  con  la  contrazione  di  mutui  per
investimento, con autorizzazione di  riscossioni  ed  imputazione  di
pagamenti e con altri importanti effetti finanziari.
In  questi casi, per l'esercizio in corso, non puo' che continuare la
gestione conformata, programmata ed approvata sia pur con una attenta
politica  dell'entrata  e  della  spesa,  che  consenta  all'ente  di
completare  l'esercizio  ed  impostare in quello nuovo il risanamento
finanziario con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 25 del
decreto-legge n. 66/1989.
Alla procedure del risanamento si connettono, secondo la  legge,  una
serie  di  possibilita'  positive  ma  anche alcuni vincoli. Infatti,
l'ente che vedra' approvarsi il piano di risanamento potra'  risanare
la  situazione  debitoria  pregressa contraendo un mutuo con la Cassa
depositi e prestiti il cui onere  di  ammortamento  e'  integralmente
coperto  con  il  contributo  statale del fondo per lo sviluppo degli
investimenti, peraltro ora riconosciuto in  misura  maggiore  proprio
agli  enti  dissestati.  Se  i contributi ordinari e perequativi sono
inferiori alla media pro-capite nazionale della fascia demografica di
appartenenza  viene  concesso  un  contributo  integrativo  fino   al
riallineamento  alla  predetta  media.  Vengono inoltre conservate le
erogazioni statali per gli oneri del personale posto in  mobilita'  e
concessa   la   sospensione  delle  azioni  esecutive  dei  creditori
dell'ente fino  alla  approvazione  del  piano  di  risanamento,  con
l'obbligo per i giudici di liberare le somme pignorate.
Naturalmente  l'ente  deve produrre istanza al giudice competente per
la sospensione della procedura esecutiva.
Un'ulteriore facilitazione e' stata riservata,  dall'articolo  8  del
decreto-legge n. 6/1991, agli enti che abbiano deliberato il piano di
risanamento finanziario entro il 31 dicembre 1990. A questi ultimi la
norma  accorda  un rinvio del termine, per regolarizzare la posizione
debitoria nei confronti degli enti  previdenziali  ed  assistenziali,
scaduto il 15 maggio ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1991 n. 103
spostandolo  a  120  giorni  dalla  data  del  decreto  del  Ministro
dell'interno che approva il piano stesso.
In aggiunta a  questi  aspetti  positivi  occorre  osservare  precisi
vincoli  che  essenzialmente intendono evitare il ripetersi di queste
situazioni.
In particolare e' imposto l'obbligo di  ridurre  la  pianta  organica
entro  i  limiti  del rapporto medio dipendenti/abitanti della fascia
demografica  di  appartenenza,  ponendo  in  mobilita'  il  personale
eventualmente  in esubero ed il divieto per cinque anni di variare la
pianta organica cosi' rideterminata. E' fatto inoltre divieto per  10
anni  di assumere mutui per investimenti se non con la Cassa depositi
e prestiti e con gli Istituti di previdenza e per il credito sportivo
e  per  le  sole  somme  annuali  il cui ammortamento sia coperto dal
contributo statale del fondo investimenti che  eventualmente  residua
dopo la copertura dei mutui per il risanamento.
Infine   e'   obbligatorio  destinare  al  finanziamento  del  debito
pregresso  prioritariamente  il  ricavato   dalla   alienazione   del
patrimonio  disponibile,  eventuali  quote di mutuo economizzate e le
entrate "una tantum".
7.2.1 Principali adempimenti.
Il piano di risanamento e' costituito da due parti distinte, una  per
la  copertura  del  disavanzo  pregresso e dei debiti fuori bilancio,
l'altra relativa al pareggio finanziario della gestione dell'ente  ed
al suo consolidamento.
Relativamente  alla  prima  parte  concernente  il  debito  pregresso
occorre tenere presente che:
-   il riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve essere
    effettuato sulla base di una coerente documentazione dimostrativa
    della loro effettiva sussistenza e congruita' e, ove  necessario,
    devono  essere  stipulate  convenzioni  con  i  creditori. Dovra'
    essere predisposto altresi' un piano temporale  di  finanziamento
    dei debiti al quale rimangono vincolati per destinazione il mutuo
    e le altre risorse prioritarie;
-   per la determinazione del fabbisogno finanziario (disavanzo di
    amministrazione   piu'   debiti   fuori   bilancio)  deve  essere
    provveduto all'approvazione del  conto  consuntivo  (qualora  non
    ancora  approvato)  dell'anno  precedente quello cui si riferisce
    l'ipotesi di bilancio.  Tale adempimento oltre ad essere soggetto
    a scadenza per legge, e' necessario al fine della  determinazione
    del disavanzo di amministrazione;
-   devono essere individuati, per la prioritaria destinazione alla
    copertura  del  fabbisogno  come sopra determinato, il patrimonio
    disponibile, le  quote  di  mutuo  economizzate  e  le  eventuali
    entrate  "una  tantum".  Per  gli  eventuali beni disponibile che
    l'ente ritiene di  non  poter  alienare  dovra'  essere  prodotta
    dettagliata  motivazione  da  sottoporre  alle  valutazioni della
    Commissione di ricerca;
-   la differenza tra il fabbisogno individuato dal piano e le
    risorse reperibili direttamente determina l'importo del mutuo  da
    autorizzare con l'intervento di risanamento.
Relativamente   alla   seconda   parte   del  piano,  concernente  il
consolidamento della gestione dell'ente, occorre approvare un'ipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato, con contestuale  adozione  dei
relativi provvedimenti, che contempli:
-   l'elevazione ai livelli massimi dei tributi, delle tariffe e dei
    canoni  dei  beni  patrimoniali  e della percentuale di copertura
    tariffaria dei servizi a domanda individuale;
-   la riduzione delle spese per il personale con rideterminazione
    della pianta organica nei limiti  del  rapporto  medio  nazionale
    dipendenti/popolazione della fascia demografica di appartenenza e
    la messa in mobilita' del personale in esubero;
-   la riduzione della spesa per il personale a tempo determinato
    a non oltre il 50 per cento di quella media dell'ultimo triennio;
-   il contenimento delle altre spese entro il limite delle risorse,
    con  riduzione  o  eliminazione  di  quelle  non  aventi per fine
    l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici  da  assicurare
    alla comunita' secondo le prescrizioni della legge;
-   la richiesta di adeguamento dei contributi erariali alla media
    pro-capite   della   fascia   demografica   di  appartenenza,  se
    spettante.
7.2.2 Documentazione da produrre.
Poiche'  l'esame  dei  piani  di  risanamento  finora  pervenuti   ha
evidenziato  nella  documentazione  carenze vastamente ricorrenti, si
reputa opportuno indicare una serie di adempimenti e  formalita'  cui
gli enti in condizioni di dissesto debbono attenersi.
a) Deliberazione del piano di risanamento.
Deve   essere   prodotta  copia  della  deliberazione  del  piano  di
risanamento adottata dal consiglio comunale completa degli estremi di
esecutivita' dell'organo di controllo, resa conforme all'originale da
parte del  segretario  comunale.  Devono  essere  allegate  in  copia
conforme leggibile, anche la eventuale richiesta di chiarimenti dello
stesso organo di controllo e la relativa risposta.
La   deliberazione,   oltre   alle  cause  del  dissesto  da  esporre
dettagliatamente, devono contenere, se adottata entro  il  15  luglio
1991,  il  riconoscimento  dei debiti fuori bilancio risultanti dalla
data del 12 giugno 1990. A tale proposito si chiarisce che  nell'atto
deve  farsi  riferimento  alle attestazioni degli amministratori, del
segretario e  dei  funzionari.  Inoltre,  per  ciascun  debito,  gia'
definitivo  e  non  presunto, devono essere indicati:   il creditore;
l'oggetto  della  spesa;  il  tipo  e  gli  estremi   del   documento
comprovante la spesa (numero di fattura, data ed altra documentazione
probatoria); la dichiarazione di accertamento della regolarita' della
fornitura,  opera  e prestazione; la dichiarazione di acquisizione al
patrimonio dell'ente; la causa; il fine pubblico conseguito; i motivi
per  i  quali  non  e'  stata  adottata  la  deliberazione  d'impegno
preventiva.
La delibera deve poi contenere:
-   l'indicazione del risultato di amministrazione rilevato dal conto
    consuntivo  dell'anno precedente a quello cui si riferisce il pi-
    ano  di  risanamento.  E'  opportuno  chiarire  se  in  sede   di
    approvazione  del conto sia stato provveduto ad una revisione dei
    residui attivi e passivi;
-   l'indicazione del fabbisogno finanziario. Questo e' costituito
    dalla somma algebrica del risultato di  amministrazione  indicato
    in   prececenza  e  dell'importo  complessivo  dei  debiti  fuori
    bilancio;
-   la differenza tra il fabbisogno finanziario e l'importo
    complessivo dei mezzi di finanziamento prioritari;
-   l'indicazione dell'avvenuta approvazione dell'ipotesi di bilancio
    stabilmente riequilibrato.
Nel caso, da ritenersi anomalo, in cui il piano  di  risanamento  sia
stato  approvato con diverse delibere, queste devono essere trasmesse
tutte e complete dei dati sopra richiamati.
b) Ipotesi di bilancio.
L'ipotesi di bilancio, da approvarsi con la stessa  deliberazione  di
cui  sopra  e'  cenno,  deve  essere compilata sul modello ufficiale,
completa degli estremi di pubblicazione  e  firmata  per  conformita'
all'originale.  In  essa  devono  essere  debitamente e correttamente
compilati tutti gli allegati, quadri, tabelle e prospetti riassuntivi
previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421.
Nell'ipotesi  di bilancio non devono essere inseriti contributi dello
Stato non previsti espressamente per legge.
c) Ulteriore documentazione.
Unitamente alla deliberazione approvativa del piano di risanamento ed
all'ipotesi  di  bilancio  riequilibrato,  deve  essere  prodotta  la
seguente ulteriore documentazione;
-   copia conforme delle ultime deliberazioni con le quali sono state
    elevate  le  imposte,  le  tasse,  i  diritti  e le contribuzioni
    relativi  alle  entrate  comunali  ed  ai   servizi   a   domanda
    individuale o soggetti ad I.V.A.;
-   copia delle deliberazioni di rideterminazione della pianta
    organica. Per quanto concerne il personale da porre in mobilita',
    la  relativa  deliberazione  dovra'  contenere:  l'individuazione
    delle qualifiche e dei profili professionali di  tale  personale;
    la   quantificazione  del  costo  per  il  personale  stesso;  la
    quantificazione del  costo  per  oneri  diretti  e  riflessi  del
    personale  in  dotazione  al comune dopo la modifica della pianta
    organica;
-   copia del conto consuntivo dell'anno precedente quello a cui si
    riferisce il piano di risanamento, delle  relative  deliberazioni
    di  approvazione  completa  degli  estremi di pubblicazione e del
    visto di esecutivita' dell'organo  di  controllo  e  copia  della
    relazione   dei   revisori,   tutte   firmate   per   conformita'
    all'originale da parte del segretario comunale. I conti, composti
    dei due  documenti  finanziario  e  patrimoniale,  devono  essere
    compilati  in  ogni  loro parte e devono essere comprensivi degli
    allegati previsti dal decreto ministeriale del 23 febbraio 1983 e
    dalla circolare del 2 marzo 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 78/1983).
    Particolare  attenzione   inoltre   deve   essere   posta   nella
    compilazione dei riepiloghi in esso previsti.
    Atteso   che  dal  1989  il  disavanzo  di  amministrazione  puo'
    verificarsi solo a seguito di eventi straordinari ed  imprevisti,
    l'ente  per le gestioni successive al 1988 e fino a quella l'anno
    precedente a cui si riferisce il piano di  risanamento  compresa,
    deve  anche  ridurre  la  copia dei provvedimenti di riequilibrio
    adottati ai sensi dell'articolo 1 bis del decreto-legge 318/1986.
-   modello istruttorio conforme a quello approvato dalla Commissione
    di ricerca per la finanza locale  e  successivamente  aggiornato.
    Tale  documento deve essere compilato scrupolosamente in ogni sua
    parte e puntualmente  firmato  ove  previsto,  anche  se  i  dati
    richiesti  sono  negativi. Il quadro dimostrativo delle modifiche
    apportate alla pianta organica deve essere compilato anche se con
    il piano di risanamento non sono state apportate variazioni;
-   una scheda per ogni debito fuori bilancio, conforme ai modelli
    approvati;
-   attestazione sulla reale consistenza dei residui attivi e passivi
    e del risultato di amministrazione indicati nel conto consuntivo;
Appare  superfluo  rammentare  che  i  dati  indicati   nel   modello
istruttorio  devono  concordare  con  quelli  risultanti  dagli  atti
sopraillustrati.
Si richiama in proposito la responsabilita'  prevista  dal  comma  18
dell'art.  25  del  citato  decreto-legge  66/1989 per i segretari, i
ragionieri e gli amministratori circa la  veridicita'  e  l'esattezza
dei dati e delle notizie fornite con le certificazioni.
@.8 Aziende di trasporto.
La  situazione  finanziaria  delle  aziende  di trasporto pubblico e'
contraddistinta dal profondo  squilibrio  nella  gestione  economica,
indotto da elevati costi, specie di personale ed infine da dipendenza
pressoche' assoluta dai trasferimenti erariali, con assoluta modestia
dei proventi del traffico.
Il  problema ha trovato fino al 1986, soluzione nell'accollo da parte
dell'erario dei disavanzi di gestione delle citate aziende.
Successivamente,  interventi  analoghi  non  si  sono   potuti   piu'
ripetere, per l'indisponibilita' finanziaria erariale.
Si  e'  quindi  arrivati  al 1990 con una situazione aggravata cui il
legislatore ha inteso porre rimedio con una norma, l'articolo  2  del
decreto-legge  310 del 1990, con la quale si ipotizzano due ordini di
intervento erariale, per finanziare le perdite dal 1987 al 1990.
Il primo di questi interventi consiste nell'accensione da parte degli
enti locali di mutui al di fuori della Cassa depositi  e  prestiti  e
senza  intervento  erariale,  gli oneri di ammortamento sono a carico
dei bilanci degli enti.
Sono sorte al riguardo alcune incertezze sulla estensione  di  questa
disciplina anche ai consorzi fra comuni e province per il risanamento
della gestione relativa al servizio trasporti.
Questi  non  sono  citati  espressamente dall'articolo 2 del decreto-
legge n. 310 che autorizza la contrazione di mutui per  la  copertura
dei  disavanzi  di esercizio delle aziende di trasporto genericamente
agli "enti locali" tuttavia tenuto conto della  conforme  dottrina  e
della giurisprudenza della Corte Costituzionale che nel termine "enti
locali",  ha  sempre  inteso  ricomprendere sia gli enti territoriali
minori e gli altri soggetti istituzionali che risultano essere  delle
proiezioni  rappresentative  degli  stessi,  quali  i  consorzi, deve
ritenersi che anche i consorzi possono  essere  inseriti  nell'ambito
dell'azione  di  risanamento  dei debiti derivanti dalla gestione del
servizio di trasporto locale.
Questa interpretazione peraltro,  e'  supporta  della  "ratio"  della
normativa   che  intende  fornire  gli  strumenti  necessari  per  il
risanamento dei debiti derivanti dalla gestione dei trasporti  locali
ed   una   eventuale   esclusione   dei   consorzi   dell'articolo  2
comporterebbe  una  incompleta  opera  di   risanamento   senza   una
giustificata  ragione  e  sarebbe  poco  coerente  con  il successivo
articolo 3 del decreto-legge n. 310 che sempre al fine di  finanziare
le   perdite   di  gestione  delle  aziende  di  trasporto,  permette
esplicitamente, proprio ai consorzi, di  provvedere  ad  alienare  al
patrimonio disponibile.
L'assunzione  del mutuo per la copertura del disavanzo dell'esercizio
1990 e' concessa alla adozione entro  il  30  settembre  1991  di  un
rigoroso piano di risanamento economico-finanziario della azienda che
prevede  il  raggiungimento  dell'equilibrio  di  bilancio  entro  il
termine del 31 dicembre 1996.
Tale piano e' sottoposto ad approvazione del Ministro dell'interno su
proposta conforme della commissione di ricerca per la finanza locale,
che per l'occasione e' integrata da due rappresentanti del  Ministero
dei trasporti.
Il  secondo  intervento  consiste  nel  provvedere  al  deficit delle
aziende di trasporto pubblico con dismissioni patrimoniali.
Si ricorda infine che per i debiti fuori bilancio dovuti ai disavanzi
delle aziende di trasporto, ai sensi dell'articolo 12 bis,  comma  4,
lettera  b,  si  rende  applicabile  la  procedura  per  il  relativo
riconoscimento di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo  24  del  decreto-
legge n. 66/1989.
@.9. Adempimenti delle prefetture
Istituzionalmente  le  Prefetture  svolgono  una  continua e preziosa
attivita' di  collaborazione  con  gli  enti  locali  ed  i  relativi
amministratori   e   dirigenti.   Cio'   nonostante   si  rinnova  la
raccomandazione ad assistere gli enti,  stimolando  l'approfondimento
delle nuove norme e la correttezza degli adempimenti, peraltro sempre
piu' numerosi.
Particolare  attenzione andra' riservata da parte del terzo settore a
tutti gli  enti  che  abbiano  deliberato  il  piano  di  risanamento
finanziario  ex  articolo 25 del decreto legge n. 66 del 1989, avendo
particolare  cura  che  tutta  la  procedura  sia  impostata  con  le
modalita'  indicate  nel  precedente  paragrafo 7.2, nel rispetto non
solo della legge ma anche dei principi indicati dalla commissione  di
ricerca per la finanza locale che istruisce i piani di risanamento.
Si consiglia al riguardo di assegnare questo particolare settore alla
responsabilita'  di  unico  qualificato  funzionario  che se del caso
potra' acquisire presso questa direzione centrale per la finanza  lo-
cale  tutti  gli  elementi  conoscitivi  e gli orientamenti utili per
l'espletamento dell'incarico.
Tanto premesso si invita a convocare, in  conferenza  di  servizi,  i
segretari  comunali  e  provinciali e se possibile i ragionieri degli
enti locali, per illustrare la presente circolare e diramarne copia.
Si resta in attesa di riscontro di ricevuta e di adempimento.
                                                  Il Ministro: SCOTTI