IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  della  seconda Universita' degli studi di Roma,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  ottobre
1980, n. 1137, e successive modificazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste   le   delibere  del  consiglio  di  facolta'  di  ingegneria
rispettivamente del 26 ottobre 1988 e del 27 febbraio 1990;
  Viste le delibere del senato accademico rispettivamente del 9 marzo
1989 e del 9 maggio 1990;
  Viste le delibere del consiglio di amministrazione  rispettivamente
dell'8 maggio 1989 e del 23 luglio 1990;
  Riconosciuta la necessita' di approvare le nuove modifiche proposte
in  deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto della seconda Universita' degli studi di Roma, approvato
e  modificato  con  i  decreti  sopra  indicati,   e'   ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nell'art.  95,  all'elenco  delle  scuole  dirette  a fini speciali
istituite presso la seconda  Universita'  degli  studi  di  Roma,  e'
aggiunta   la  scuola  diretta  a  fini  speciali  di  strumentazione
industriale.
  Dopo l'art. 465 sono inseriti gli articoli dal 466 al 474  relativi
alla  scuola  diretta  a  fini speciali di strumentazione industriale
come segue:
    Scuola diretta a fini speciali di strumentazione industriale
  Art. 466. - E' istituita una scuola  diretta  a  fini  speciali  di
strumentazione  industriale presso la seconda Universita' degli studi
di Roma.
  La scuola ha il compito di preparare personale con  competenze  nel
settore  dell'automazione  industriale  per competenze specifiche nel
settore dell'elettronica industriale.
  La scuola rilascia il diploma di strumentazione industriale.
  Art. 467. - La scuola ha la durata di due anni.
  Ciascun  anno  prevede  duecentoquaranta  ore  di  insegnamento   e
duecentoquaranta ore di attivita' pratiche guidate.
  Qualora  vengano  attivate  iniziative  di  istruzione a distanza a
norma dell'art. 92 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
382/80, la durata del corso e' prorogabile a tre anni.
  In  base  alle  strutture disponibili (in ambito universitario ed a
quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e  privati)
la  scuola  accettera'  un  numero massimo di iscritti determinato in
trenta per ciascun anno di corso per un totale di novanta studenti.
  Qualora  vengano  attivate  iniziative  di istruzione a distanza si
potranno avere iscrizioni  separate,  con  le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 468, per un massimo di duecentocinquanta studenti per
ogni anno di corso, oltre agli studenti ripetenti.
  Art.  468. - Nel caso in cui la struttura dell'eventuale sistema di
istruzione a distanza sia basata su una rete di  centri  di  supporto
territoriali,  fermi  restando  i disposti degli articoli precedenti,
potranno essere stabiliti contingenti di posti in riferimento a  tali
centri.  Le  modalita' di assegnazione degli studenti a distanza alle
strutture di supporto sono definite nel bando annuale di concorso.
  Art. 469. - Concorrono alla costituzione della scuola  la  facolta'
di   ingegneria,   alla  quale  afferiscono  gli  insegnamenti  e  il
dipartimento di ingegneria elettronica.
  Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la
sede della direzione della scuola.
  Art. 470. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
 1› Anno - Primo semestre:
   elementi di elettronica;
   elementi di programmazione dei calcolatori;
   istituzioni di matematica;
   meccanica e termologia applicate.
  1› Anno - Secondo semestre:
   elementi di elettronica;
   introduzione ai sistemi di controllo e regolazione;
   due insegnamenti a scelta tra quelli opzionali.
 2› Anno - Primo semestre:
   automazione industriale;
   elettronica industriale;
   strumentazione industriale;
   un insegnamento a scelta tra quelli opzionali.
 2› Anno - Secondo semestre:
   misure;
   tre insegnamenti a scelta tra quelli opzionali.
  Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:
   affidabilita' e sicurezza;
   applicazioni della ricerca operativa;
   calcolatori di processo;
   calcolo numerico;
   dinamica e controllo degli impianti;
   elementi di progettazione di sistemi strumentali;
   grafica e sistemi di calcolo interattivi;
   impianti di elaborazione;
   impianti industriali;
   microprocessori;
   modellistica e simulazione dei processi industriali;
   robotica industriale e automazione della produzione;
   strumentazione pneumatica;
   tecnica della regolazione;
   strumentazione optoelettronica.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art. 471. -  Gli  insegnamenti  prevedono  attivita'  pratiche  che
consistono  in  esercitazioni  sulla  materia trattata nel corso e in
attivita' sperimentali.
  Tutti   gli   insegnamenti   sono   semestrali.   La  scelta  degli
insegnamenti opzionali verra' fatta all'inizio di ciascun anno  dagli
studenti  sulla  base delle indicazioni contenute nel manifesto degli
studi, che indichera' la effettiva attivazione degli  insegnamenti  e
la loro collocazione in aree disciplinari omogenee.
  Qualora  vengano  attivate iniziative di istruzione a distanza e la
durata del corso venga prorogata a tre anni il consiglio della scuola
indichera' la relativa ripartizione degli insegnamenti fra i tre anni
del corso a distanza.
  Art. 472. - L'attivita'  pratica  comporta  esercitazioni  pratiche
guidate e al calcolatore relative alle materie di insegnamento.
  La frequenza ai corsi e al tirocinio pratico e' obbligatoria.
  Art.  473.  -  E'  obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la
guida di  un  docente,  di  massima  nell'ambito  di  uno  dei  corsi
opzionali  dell'ultimo  anno.  Tale  tirocinio ha la durata di almeno
ottanta ore e consiste in un lavoro personale di progettazione di  un
sistema hardware o software.
  Art.  474.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione di un elaborato predisposto durante il tirocinio.
  Il presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 10 aprile 1991
                                                           Il rettore