IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI D'INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di soggiorno e turismo, la facolta' di vietare, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente siano fatti affluire nelle stesse; Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 31 dicembre 1990, n. 1373; Vista la nota dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo delle isole Eolie, n. 049 del 16 gennaio 1991; Vista la nota della regione siciliana - assessorato regionale turismo comunicazioni e trasporti, gruppo 6/TR - n. 1606, in data 28 febbraio 1991, che esprime parere favorevole all'emanazione del decreto di limitazione dell'afflusso dei veicoli, nel periodo 1 luglio-31 agosto 1991, sulle isole di Vulcano, Filicudi, Stromboli, Panarea e Lipari con le deroghe e le puntualizzazioni indicate nella domanda inoltrata al Ministero dei lavori pubblici dal sindaco del comune di Lipari; Vista la nota della prefettura di Messina in data 13 marzo 1991, n. 2841/Gab.; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. Dal 1 luglio 1991 al 31 agosto 1991 e' vietato l'afflusso di veicoli a motore sulle isole del comune di Lipari con le seguenti precisazioni: A) Vulcano e Filicudi: divieto di sbarco a tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Lipari, con la sola deroga per i villeggianti che abbiano la necessita' del proprio mezzo di trasporto e che dimostrino di essere proprietari di case o di essere in possesso di prenotazione confermata per alloggiare in zone ricettive e distanti da Vulcano Porto, e Filicudi Porto ed a condizione che gli stessi intendano trascorrere nelle predette isole un periodo di soggiorno non inferiore a 30 giorni. Divieto di sbarco a caravans e auto- caravans con deroga solo per coloro che dimostrino di avere la prenotazione confermata nei campeggi esistenti. B) Stromboli e Panarea: divieto assoluto di sbarco per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori senza alcuna deroga, ad eccezione di quelli adibiti a trasporto merci. C) Lipari: divieto di sbarco a caravans e auto-caravans con deroga solo per coloro che dimostrino di avere la prenotazione confermata nei campeggi.