IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                            D'INTESA CON
                             IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Viste  le  leggi  20  giugno  1966,  n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67,
concernenti limitazioni  alla  circolazione  stradale  nelle  piccole
isole,  che  attribuiscono  al Ministro dei lavori pubblici di intesa
con  il  Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo,   sentite   le
amministrazioni  comunali interessate e la locale azienda autonoma di
soggiorno e turismo, la facolta' di vietare, nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone  non  facenti
parte  della  popolazione  stabilmente residente siano fatti affluire
nelle stesse;
  Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data
31 dicembre 1990, n. 1373;
  Vista la nota dell'azienda autonoma di soggiorno  e  turismo  delle
isole Eolie, n. 049 del 16 gennaio 1991;
  Vista  la  nota  della  regione  siciliana  - assessorato regionale
turismo comunicazioni e trasporti, gruppo 6/TR - n. 1606, in data  28
febbraio  1991,  che  esprime  parere  favorevole  all'emanazione del
decreto di limitazione dell'afflusso  dei  veicoli,  nel  periodo  1›
luglio-31  agosto  1991, sulle isole di Vulcano, Filicudi, Stromboli,
Panarea e Lipari con le deroghe e le puntualizzazioni indicate  nella
domanda  inoltrata  al  Ministero dei lavori pubblici dal sindaco del
comune di Lipari;
  Vista la nota della prefettura di Messina in data 13 marzo 1991, n.
2841/Gab.;
  Ritenuto opportuno adottare i richiesti  provvedimenti  limitativi,
per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dal  1›  luglio  1991  al  31  agosto 1991 e' vietato l'afflusso di
veicoli a motore sulle isole del comune di  Lipari  con  le  seguenti
precisazioni:
   A)  Vulcano e Filicudi: divieto di sbarco a tutti gli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori  appartenenti  a  persone  non  stabilmente
residenti nel comune di Lipari, con la sola deroga per i villeggianti
che  abbiano  la  necessita'  del  proprio  mezzo  di trasporto e che
dimostrino di essere proprietari di case o di essere in  possesso  di
prenotazione  confermata  per alloggiare in zone ricettive e distanti
da Vulcano Porto, e Filicudi Porto ed a  condizione  che  gli  stessi
intendano  trascorrere  nelle  predette isole un periodo di soggiorno
non inferiore a 30 giorni. Divieto  di  sbarco  a  caravans  e  auto-
caravans  con  deroga  solo  per  coloro  che  dimostrino di avere la
prenotazione confermata nei campeggi esistenti.
   B)  Stromboli  e  Panarea:  divieto   assoluto   di   sbarco   per
autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori  senza  alcuna  deroga,  ad
eccezione di quelli adibiti a trasporto merci.
   C) Lipari: divieto di sbarco a caravans e auto-caravans con deroga
solo per coloro che dimostrino di avere  la  prenotazione  confermata
nei campeggi.