IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un "Fondo sanitario nazionale" il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale; Visto il decreto legislativo del 16 dicembre 1989, n. 418, con il quale sono state trasferite alla conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale; Tenuto conto che la predetta conferenza Stato-regioni, in data 21 febbraio 1991, ha espresso parere favorevole sulla proposta del Ministro della sanita' di ripartizione, fra le regioni e province autonome, del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, per il 1991; Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti; Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sara' approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto che il CIPE con delibera del 12 marzo 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1991) ha determinato in L. 77.060.700.000.000 la quota annua 1991 da assegnare in favore delle regioni e delle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di L. 19.265.175.000.000; Visto che il CIPE con la stessa delibera del 12 marzo 1991, ha determinato in L. 125.000.000.000 la quota annua 1991 da assegnare in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 31.250.000.000; Visto il proprio decreto n. 122455 del 21 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti, con il quale e' stato erogato per le necessita' finanziarie del primo trimestre 1991 l'importo di L. 19.265.175.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' quello di L. 31.250.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa; Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/1978, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanita' e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/1978, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente; Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del quarto trimestre 1990 da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; Ritenuto necessario provvedere, per intanto, all'assegnazione ed all'erogazione, a titolo di acconto, per il secondo trimestre 1991, della somma complessiva di L. 19.265.175.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di L. 31.250.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa; Visto il cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1991, che presenta la necessaria disponibilita' sia in termini di competenza che di cassa; Decreta: Art. 1. E' assegnata, a titolo di acconto, per il secondo trimestre 1991, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 19.265.175.000.000 ripartita come appresso: Regione Piemonte L. 1.514.731.500.000 Regione Valle d'Aosta " 29.763.250.000 Regione Lombardia " 3.027.506.000.000 Provincia autonoma di Bolzano " 117.486.250.000 Provincia autonoma di Trento " 126.886.000.000 Regione Veneto " 1.508.860.500.000 Regione Friuli-Venezia Giulia " 422.821.750.000 Regione Liguria " 675.171.000.000 Regione Emilia-Romagna " 1.473.634.250.000 Regione Toscana " 1.283.803.500.000 Regione Umbria " 297.466.750.000 Regione Marche " 497.082.500.000 Regione Lazio " 1.855.252.500.000 Regione Abruzzo " 424.672.750.000 Regione Molise " 115.464.000.000 Regione Campania " 1.802.413.000.000 Regione Puglia " 1.277.932.500.000 Regione Basilicata " 187.873.750.000 Regione Calabria " 651.686.750.000 Regione Sicilia " 1.476.350.750.000 Regione Sardegna " 498.315.750.000 _____________________ Totale. . . L. 19.265.175.000.000 E' assegnato, inoltre, in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 31.250.000.000 per le necessita' finanziarie del secondo trimestre 1991.
Nota in lingua italiana: Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, e' pubblicato alla pagina 45 della presente Gazzetta Ufficiale l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui e' riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento. Nota in lingua tedesca: Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gema'(Beta) Artikel 5 Abssatze 2 und 3 des Dekrets des Prasidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 45 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino- Su'dtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.