IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, integrata e modificata con legge 29 settembre 1967, n. 955; Visto il precedente decreto concernente la fissazione del coefficiente di rivalutazione dei contributi per danni di guerra emanato in data 2 agosto 1989 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1990; Vista la nota n. 20784 del 13 dicembre 1990 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica i seguenti indici per l'anno 1988: indice medio dei prezzi all'ingrosso = 442,8; indice dei salari dell'industria (base 1940 = 1) aggiornato al 1988 = 2211,76; Ritenuta la necessita' di calcolare per il 1989, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 968/1953 e dell'art. 18 della legge n. 955/1967, il rapporto esistente tra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente la dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di commisurazione per la categoria dei beni relativi ad attivita' industriali, commerciali, artigiane e professionali indicati nell'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, integrata e modificata dalla legge 29 settembre 1967, n. 955; Decreta: Il rapporto di cui alle premesse per il 1989, previsto dalla lettera c) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e dall'art. 18 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per i beni relativi ad attivita' industriali, commerciali, artigiane e professionali e' determinato in 1327,28. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 23 febbraio 1991 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA Il Ministro del tesoro CARLI Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1991 Registro n. 10 Industria, foglio n. 246