IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.  375,  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  nonche'  il decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
  Vista la legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  recante  "Norme  per  la
tutela della concorrenza e del mercato";
  Visto  in particolare il titolo V della predetta legge n. 287/1990,
che detta norme in materia di  partecipazione  al  capitale  di  enti
creditizi;
  Vista  la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed
il risparmio del 20 marzo 1987 in materia di  rapporti  partecipativi
al capitale degli enti creditizi e di fidi a soggetti collegati;
  Visti  la  legge 30 luglio 1990, n. 218 e il decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356;
  Avuto presente che la disciplina in materia di assetti  proprietari
degli  enti  creditizi  ha  la finalita' di salvaguardare l'autonomia
della  gestione  bancaria,   quale   presupposto   per   l'efficiente
allocazione delle risorse;
  Considerata   la   necessita'   di  impartire  direttive  volte  ad
assicurare l'indipendenza degli enti  creditizi  e  la  tutela  degli
interessi dei depositanti;
  Vista  la  relazione  con  la  quale la Banca d'Italia ha formulato
proposte per l'applicazione dei principi contenuti nel titolo V della
legge n. 287/1990;
  Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  14  del
menzionato  regio  decreto-legge  12 marzo 1936, n. 375, e successive
modifiche ed integrazioni;
                              Decreta:
  La Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri ad essa demandati  dal
titolo  V  della  legge  10  ottobre  1990,  n. 287, si atterra' alle
indicazioni e ai criteri generali di seguito specificati.
1. LA DISCIPLINA AUTORIZZATIVA.
1.1. Ambito di applicazione.
  Ai sensi della legge n. 287/1990 rilevano, ai  fini  autorizzativi,
le seguenti fattispecie:
    a)  acquisizione  o  sottoscrizione  di  azioni o quote dell'ente
creditizio che comportano, tenuto conto delle  azioni  o  quote  gia'
possedute,  una partecipazione non di controllo superiore al 5% e non
eccedente il 15% del capitale dell'ente medesimo;
    b) acquisizione o sottoscrizione  di  azioni  o  quote  dell'ente
creditizio  che  comportano,  tenuto  conto delle azioni o quote gia'
possedute, una partecipazione superiore al 15% del capitale ovvero il
controllo   dell'ente    stesso,    indipendentemente    dall'entita'
dell'interessenza;
    c)  acquisizione  o  sottoscrizione  di  azioni o quote dell'ente
creditizio che comportano, di  per  se'  o  unitamente  a  variazioni
precedenti,  un  incremento o decremento superiore al 2% del capitale
dell'ente creditizio, nei casi in cui la partecipazione gia' detenuta
sia superiore al 5% del capitale dell'ente stesso.
  Ai fini della definizione  delle  soglie  autorizzative  va  tenuto
conto  di  tutte  le  azioni  o quote acquisite o sottoscritte aventi
diritto al voto; nel calcolo della percentuale si computano quindi le
azioni privilegiate, ma non quelle di risparmio.
  L'ammontare   della   partecipazione   va  rapportato  al  capitale
sottoscritto o al  fondo  di  dotazione  dell'ente  creditizio  quale
risulta  dall'atto  costitutivo  e  dalle  successive  modificazioni,
esclusa la parte rappresentata da azioni o quote di risparmio.
  Per le fattispecie sopra indicate, la partecipazione  nel  capitale
dell'ente  creditizio  rileva  quando  la stessa sia acquisita in via
diretta o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie
o per interposta persona.
  Ai fini della presente disciplina,  il  rapporto  di  controllo  si
considera esistente nei casi contemplati dall'art. 27, comma 2, della
legge  n. 287/1990. Con riferimento ai casi di controllo per patto di
sindacato,  sono  da  considerare  rilevanti  soltanto  i  patti   di
sindacato   diretti   negli  enti  creditizi;  inoltre  non  sono  da
considerare controllanti i soggetti che controllano i partecipanti al
patto. Resta fermo il controllo indiretto sulla  banca  autonomamente
configurabile ex art. 2359 del codice civile.
  In  ogni  caso,  la  Banca d'Italia potra' tener conto, ai fini del
rilascio delle autorizzazioni, degli eventuali  accordi  tra  i  soci
sussistenti nella catena partecipativa.
1.2. Divieto di autorizzazione.
  In  relazione  al  disposto  dell'art.  27, comma 6, della legge n.
287/1990, la Banca d'Italia non  potra'  rilasciare  l'autorizzazione
per  le  operazioni  di  cui  al  punto  1.1,  lettera  b), qualora i
partecipanti al capitale dell'ente creditizio siano soggetti  diversi
dagli enti creditizi o dagli enti e societa' finanziari, intendendosi
per  tali i soggetti che svolgono attivita' imprenditoriale, in forma
individuale o associata, in settori non creditizi e non finanziari.
  Le persone fisiche, quelle giuridiche nonche'  gli  enti  privi  di
personalita'  giuridica  che  non siano imprenditori commerciali sono
esclusi dal divieto di autorizzazione.
  Per  definire  l'appartenenza  al  settore  finanziario,  va  fatto
riferimento  alla  lista di attivita' indicate nell'art. 27, comma 1,
del decreto legislativo n. 356 del 21 novembre 1990 che  tiene  conto
delle indicazioni della seconda direttiva bancaria CEE n. 646/1989.
  Gli   enti   o   societa'   che   hanno   per  oggetto  l'esercizio
dell'attivita' assicurativa vanno assimilati, ai fini della  presente
disciplina, a quelli finanziari.
1.3. Concessione delle autorizzazioni.
  Le  autorizzazioni  sono  rilasciate  dalla  Banca  d'Italia previa
verifica delle seguenti condizioni:
   sottoscrizione, da  parte  delle  persone  fisiche  o  dei  legali
rappresentanti   delle   persone  giuridiche,  di  un  protocollo  di
autonomia, secondo le modalita' piu' avanti  indicate  (punto  2  del
presente  decreto),  nel quale venga assunto l'impegno a non porre in
essere comportamenti che contrastino con  le  esigenze  di  autonomia
gestionale dell'ente creditizio partecipato;
   possesso  del  requisito di onorabilita', secondo le previsioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  27  giugno  1985,  n.
350,  e successive modificazioni, da parte di coloro che ricoprono le
cariche di amministratore, sindaco, direttore generale o  liquidatore
qualora la partecipazione sia assunta da societa' o enti.
  Ai  fini  della  concessione dell'autorizzazione, la Banca d'Italia
valuta  tutti  gli   elementi   informativi   trasmessi   a   corredo
dell'istanza,  tenendo  altresi'  conto  di eventuali collegamenti di
carattere tecnico, organizzativo,  finanziario  e  convenzionale  del
richiedente  con  altri  soggetti, in modo da prevenire le ipotesi di
influenza  dominante  che  siano  pregiudizievoli   per   l'autonomia
gestionale e allocativa dell'ente creditizio.
  Ai  fini  dell'individuazione delle ipotesi di influenza dominante,
la Banca d'Italia potra' avvalersi delle presunzioni di cui  all'art.
26, comma 2, del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990.
  Per  le  richieste  di  autorizzazione  relative  a  partecipazioni
eccedenti il 15% o che comunque determinino  il  controllo  dell'ente
creditizio,  la  Banca  d'Italia  si  atterra'  ai  seguenti  criteri
autorizzativi:
   qualora il richiedente sia una societa'  o  ente  finanziario,  la
Banca d'Italia verifica preliminarmente se l'oggetto sociale indicato
dall'atto  costitutivo  e  dallo  statuto  includa  lo svolgimento di
attivita'  diverse  da  quella  creditizia  e  finanziaria;  in  caso
affermativo,  essa  puo'  accordare  l'autorizzazione solo qualora il
soggetto richiedente provi che tali attivita' rappresentano una parte
non rilevante delle proprie  complessive  attivita'  e  comunque  non
eccedono  il  15% del totale, calcolato con le modalita' che la Banca
d'Italia stessa provvedera' a stabilire;
   qualora il richiedente sia una societa'  o  ente  finanziario  che
detiene  il  controllo  di  una  o  piu' societa' operanti in settori
diversi da quelli creditizio  e  finanziario,  l'autorizzazione  puo'
essere  rilasciata  a condizione che il valore di tali partecipazioni
costituisca una quota non rilevante e in ogni caso non  eccedente  il
15%  del  valore  complessivo  delle  partecipazioni,  anche  non  di
controllo, facenti capo alla societa' o ente;
   qualora il richiedente sia una persona fisica o giuridica,  ovvero
un  ente  privo di personalita' giuridica che non svolge direttamente
attivita' d'impresa, ma detiene il controllo di una o  piu'  societa'
operanti  in  settori  diversi da quello creditizio e finanziario, la
Banca d'Italia,  nell'esercizio  dei  poteri  autorizzativi  ad  essa
spettanti,  considerera'  di  regola  sfavorevolmente le richieste di
tali soggetti quando il valore di dette partecipazioni di  controllo,
posto  in  rapporto  con  quello complessivo delle partecipazioni dai
medesimi detenute, ecceda la misura del 15%;
   nell'ipotesi  in  cui  il  controllo  dell'ente   creditizio   sia
realizzato,  attraverso  un  sindacato  di voto, da parte di soggetti
diversi dagli enti creditizi o enti e societa' finanziari,  la  Banca
d'Italia,  in  relazione  a  quanto  previsto  dall'art. 27, comma 6,
valuta se la partecipazione al sindacato di voto  e'  determinante  o
meno  ai  fini indicati dalla legge, tenendo conto delle disposizioni
che nei singoli casi formano oggetto del patto di sindacato stesso.
  E' demandata alla Banca d'Italia la facolta' di autorizzare in  via
generale  i soci aderenti a sindacati di voto con quote non superiori
all'1% del capitale sottoscritto o fondo di  dotazione  -  esclusi  i
titoli di risparmio - dell'ente creditizio.
1.4. Revoca e sospensione delle autorizzazioni.
  La   Banca   d'Italia   ha   facolta'   di  procedere  alla  revoca
dell'autorizzazione  qualora  vengano  meno  o   si   modifichino   i
presupposti in base ai quali i provvedimenti autorizzativi sono stati
assunti,  in  particolare allorche' vengano a determinarsi situazioni
alle  quali  si  applichi  il  divieto  di  autorizzazione  ai  sensi
dell'art. 27, comma 6.
  Inoltre, tra i motivi di revoca rientrano:
   l'assunzione di comportamenti oggettivamente  comprovati  volti  a
eludere la normativa;
   la violazione di impegni contenuti nel protocollo di autonomia;
   la  trasmissione  alla  Banca  d'Italia di informazioni e dati non
corrispondenti al vero.
  La sopensione dell'autorizzazione puo' essere disposta dalla  Banca
d'Italia  quando venga accertata la temporanea insussistenza di uno o
piu' dei requisiti richiesti per l'autorizzazione, il cui  ripristino
sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato.
1.5. Procedure autorizzative.
  I  soggetti  che abbiano acquisito o sottoscritto azioni o quote di
un  ente  creditizio,  nelle  ipotesi  in  cui  vi  e'   obbligo   di
autorizzazione, non possono esercitare il diritto di voto inerente ai
titoli  stessi  fino  a  quando non abbiano ottenuto l'autorizzazione
della Banca d'Italia; ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge, e'
richiesta  la  preventiva  autorizzazione  dell'organo  di  vigilanza
qualora  l'operazione  comporti  l'assunzione del controllo dell'ente
creditizio.
  Le   domande   di   autorizzazione    devono    essere    inoltrate
sollecitamente,  utilizzando  il  modello  che sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. La Banca d'Italia, allo scopo di semplificare gli
adempimenti  procedurali,  ha  facolta'   di   stabilire   specifiche
modalita'  per  la  presentazione delle domande da parte dei soggetti
appartenenti allo stesso gruppo di imprese.
  Gli enti creditizi possono inoltrare le richieste di autorizzazione
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di vigilanza
in materia di partecipazioni,  sempreche'  le  istanze  stesse  siano
espressamente  effettuate  anche  ai  sensi  e  per gli effetti della
normativa di cui al titolo V della legge.
1.6. Partecipazioni esistenti alla data di entrata  in  vigore  della
legge.
  Per  quanto riguarda le partecipazioni superiori al 5% e quelle che
comportano il controllo dell'ente creditizio, esistenti alla data  di
entrata in vigore della legge, la Banca d'Italia esercitera' i poteri
autorizzativi previsti dall'art. 27, comma 7, attenendosi ai seguenti
criteri:
    a) le partecipazioni assunte prima della data del 25 gennaio 1989
potranno  essere  mantenute,  previa verifica da parte dell'organo di
vigilanza che le stesse  non  abbiano  comportato  un  pregiudizio  o
un'effettiva lesione dell'autonomia gestionale dell'ente partecipato;
    b)  le  partecipazioni  costituite prima della predetta data, che
hanno superato i limiti di cui all'art. 27,  comma  6,  per  acquisti
successivi  al  25 gennaio 1989, potranno essere autorizzate se detti
acquisti  consistono  in  atti  di  naturale   consolidamento   della
partecipazione  (ad  esempio,  fusione di due o piu' enti o societa',
esercizio del diritto di  prelazione),  sempreche'  non  risulti  che
dalla  partecipazione  stessa  sia derivato un pregiudizio per l'ente
creditizio;
    c)  le  partecipazioni costituite integralmente o incrementate in
misura decisiva dopo il 25 gennaio 1989 dovranno essere valutate alla
stregua di quelle acquisite dopo l'entrata in vigore della legge.
2. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA.
  Il protocollo di autonomia e' una  dichiarazione  indirizzata  alla
Banca   d'Italia   che   dovra'   contenere  l'impegno  del  soggetto
dichiarante a:
   non porre in essere, in virtu'  della  propria  partecipazione  al
capitale  della banca, atti o comportamenti contrari alle esigenze di
autonomia gestionale dell'ente partecipato nonche' all'interesse  dei
depositanti;
   non  imporre  all'ente  creditizio  partecipato,  nell'ipotesi  di
instaurazione di rapporti contrattuali,  condizioni  sfavorevoli  per
l'ente medesimo;
   far  conoscere tempestivamente alla Banca d'Italia ogni successivo
fatto  o  atto  che  modifichi  le  informazioni  rese  nonche'  ogni
ulteriore    circostanza   significativa   riguardante   la   propria
partecipazione nell'ente creditizio;
   aderire agli inviti  che  la  Banca  d'Italia,  in  linea  con  le
direttive  generali  fissate  dal  Comitato del credito, rivolga agli
azionisti in tema di autonomia gestionale degli enti creditizi;
   assicurare che dati e notizie forniti siano conformi a verita'.
  La Banca d'Italia ha facolta' di richiedere, anche caso  per  caso,
l'assunzione  di  ulteriori  piu'  specifici  impegni  da  parte  dei
soggetti che rivestano una posizione rilevante nel capitale dell'ente
creditizio.
  La dichiarazione dovra' essere  inoltrata  alla  Banca  d'Italia  a
corredo  della domanda di autorizzazione, nonche' all'ente creditizio
cui si  riferisce  la  partecipazione;  peraltro,  qualora  l'istanza
riguardi  successive  variazioni  che  comportano  un  aumento  o una
diminuzione dell'interessenza superiore al due per cento del capitale
dell'ente creditizio, la  Banca  d'Italia  potra'  consentire  che  i
soggetti  richiedenti  si  limitino  a confermare la dichiarazione in
precedenza rilasciata, sempreche' a seguito di  tali  variazioni  non
siano  mutate  le  condizioni e i presupposti relativi all'originaria
autorizzazione.
3. CONFLITTI DI INTERESSE.
3.1. Disciplina dei fidi agli azionisti rilevanti.
  Resta ferma per il momento la disciplina stabilita con delibera del
Comitato del credito del 20 marzo  1987,  salvi  gli  adeguamenti  di
seguito  indicati  resi  necessari  dalle disposizioni introdotte dal
titolo V della legge n. 287/1990.
  1) La disciplina in materia  di  fidi  ad  azionisti  rilevanti  e'
estesa agli istituti di credito speciale.
  2) Per azionisti rilevanti si intendono:
   le  persone  fisiche  o  giuridiche  e  le societa' di persone che
direttamente o indirettamente partecipano nella  misura  indicata  al
successivo punto 3) al capitale degli enti creditizi;
   le societa' direttamente o indirettamente controllate dai suddetti
partecipanti al capitale.
  Dal  novero  degli  azionisti  rilevanti  restano  esclusi gli enti
pubblici che hanno effettuato  il  conferimento  dell'intera  azienda
bancaria  ai  sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, per i quali i
limiti  di  indebitamento  sono  oggetto  di  specifica  disposizione
statutaria  approvata  dalle  autorita' (art. 12, lettera f), decreto
legislativo n. 356/1990).
  3)  La  quota di partecipazione al capitale atta ad individuare gli
azionisti rilevanti viene stabilita dalla Banca  d'Italia  in  misura
superiore  al  5%,  ovvero, indipendentemente da tale limite, qualora
l'interessenza determini, a norma dell'art. 27, comma 2, della  legge
10   ottobre   1990,  n.  287,  il  controllo  dell'ente  creditizio.
Nell'ipotesi di partecipazione a patto di sindacato  di  voto  avente
per  oggetto  le  azioni o quote dell'ente creditizio, si considerano
azionisti rilevanti, oltre agli aderenti al patto con quote superiori
al 5%, anche quelli con quote inferiori a tale soglia,  purche'  tale
partecipazione  sia  determinante per la formazione della maggioranza
richiesta per le deliberazioni del sindacato stesso.
  Per  la  determinazione  della  quota  di  partecipazione   si   fa
riferimento a quanto indicato al punto 1.1 del presente decreto.
  4) La concessione degli affidamenti da parte dell'ente creditizio e
delle societa' bancarie e finanziarie da questo controllate in favore
dell'intero   raggruppamento  dell'azionista  rilevante  deve  essere
contenuta nel limite del 20% del patrimonio.
  La Banca d'Italia,  con  riferimento  a  peculiari  caratteristiche
strutturali   o  situazioni  gestionali,  ha  facolta'  di  stabilire
specifiche modalita' di applicazione  della  disciplina,  anche,  per
quanto  concerne la determinazione dei limti alla concessione di fidi
agli azionisti rilevanti.
  Gli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29,  comma  1,
del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche
e integrazioni, sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia, con le
modalita'  da  questa  indicate,  segnalazioni  in  ordine ai fidi in
favore dei propri amministratori,  sindaci,  membri  della  Direzione
generale e delle societa' ad essi facenti capo.
  La  Banca d'Italia impartisce istruzioni in ordine alle notizie che
gli enti creditizi devono richiedere, ai fini dell'applicazione della
presente disciplina, in occasione dell'istruttoria delle  istanze  di
affidamento.
  E'  demandata  alla  Banca  d'Italia la facolta' di stabilire norme
transitorie per consentire agli  enti  creditizi  di  ricondurre  gli
affidamenti  gia'  concessi  entro  i  limiti previsti dalla presente
disciplina.
3.2.  Conflitti  di  interesse  relativamente  ad   altre   attivita'
bancarie.
  La Banca d'Italia dispone che, nei rapporti che hanno riguardo alle
attivita'  diverse  da  quella  di  erogazione  del credito, gli enti
creditizi  non  applichino,  agli  azionisti  rilevanti,   condizioni
contrattuali   piu'  favorevoli  rispetto  a  quelle  praticate  alla
clientela per prestazioni equivalenti.
  La Banca d'Italia emanera' le disposizioni applicative del presente
decreto dandone comunicazione al Comitato  interministeriale  per  il
credito ed il risparmio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 giugno 1991
                                                   Il Ministro: CARLI