IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento; Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544; Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319; Vista la legge 5 marzo 1982, n. 62, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801; Vista la legge 27 febbraio 1984, n. 18, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747; Vista la legge 25 luglio 1984, n. 381, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176; Visto l'art. 10 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667; Visto l'art. 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza per l'anno 1988 la spesa di 30 miliardi di lire per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7; Visto l'art. 4 del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1989, n. 283, che dispone la riduzione di 15 miliardi di lire della predetta spesa; Visto il decreto 22 giugno 1989, n. 295, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 1989; Visto peraltro che con decreto ministeriale n. 1069 del 16 febbraio 1988 veniva utilizzata la somma di lire 4.089 milioni per progetti relativi al fenomeno di eutrofizzazione delle acque; Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica espletata, secondo i criteri e le modalita' fissati dal citato decreto 22 giugno 1989, n. 295, della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale che ammetteva al finanziamento progetti per complessivi 10.911 milioni; Ritenuto che le proposte di finanziamento della predetta commissione siano meritevoli di approvazione; Ravvisata la necessita' di individuare le modalita' di accertamento della corretta e tempestiva realizzazione degli interventi finanziati; Decreta: Art. 1. 1. Sono ammessi al contributo per un spesa di lire 10.911 milioni gli interventi elencati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, per gli importi e con le prescrizioni indicati nell'allegato medesimo. 2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le amministrazioni titolari dovranno provvedere all'avviamento delle attivita' previste dandone immediata comunicazione al Ministero dell'ambiente. 3. Alla notificazione dell'avviamento delle attivita', alle amministrazioni titolari degli interventi verra' attribuito un acconto pari al 25% del finanziamento concesso. I successivi pagamenti, in quote non inferiori al 25% dell'ammontare del finanziamento concesso, avverranno a fronte di comprovati stati di avanzamento dei lavori o degli studi (o di altri documenti giustificativi della spesa, convalidati e trasmessi da parte delle amministrazioni titolari degli interventi). 4. Trascorsi inutilmente i termini previsti al punto 2, per le modalita' di erogazione dei fondi si provvede tramite apposito disciplinare da stipularsi tra la regione competente ed il Ministero dell'ambiente con la eventuale partecipazione dell'esecutore degli studi, indagini ed analisi o del soggetto che realizzera' le opere. 5. Durante lo svolgimento delle attivita' si potranno apportare variazioni al programma operativo dei lavori o degli studi al fine di assicurare la migliore rispondenza agli obiettivi perseguiti entro i limiti del costo complessivo e dei tempi di esecuzione previsti. 6. I finanziamenti sono attribuiti alle singole amministrazioni al lordo spese e commissioni per il trasferimento dei fondi. 7. In relazione ai finanziamenti di cui al presente decreto, e' autorizzato l'impegno della complessiva somma di L. 10.911 milioni.