IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela
delle acque dall'inquinamento;
  Vista  la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge,
con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
  Vista  la  legge  24  dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e
modifiche  delle  leggi  16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n.
319;
  Vista la legge 5 marzo 1982, n. 62, che ha convertito in legge, con
modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;
  Vista la legge 27 febbraio 1984, n. 18, che ha convertito in legge,
con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747;
  Vista  la legge 25 luglio 1984, n. 381, che ha convertito in legge,
con modificazioni, il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;
  Visto  l'art.  10  della  legge  24  gennaio  1986,  n.  7,  che ha
convertito  in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 novembre
1985, n. 667;
  Visto  l'art.  17,  comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
autorizza  per  l'anno  1988  la spesa di 30 miliardi di lire per gli
interventi  di  cui  ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 25
novembre  1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
gennaio 1986, n. 7;
  Visto   l'art.   4  del  decreto-legge  13  giugno  1989,  n.  227,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1989, n. 283, che
dispone la riduzione di 15 miliardi di lire della predetta spesa;
 Visto  il  decreto 22 giugno 1989, n. 295, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 21 agosto 1989;
  Visto peraltro che con decreto ministeriale n. 1069 del 16 febbraio
1988  veniva  utilizzata  la somma di lire 4.089 milioni per progetti
relativi al fenomeno di eutrofizzazione delle acque;
  Viste  le  risultanze dell'istruttoria tecnica espletata, secondo i
criteri  e le modalita' fissati dal citato decreto 22 giugno 1989, n.
295,  della  commissione  tecnico-scientifica  per la valutazione dei
progetti  di  protezione  e  risanamento  ambientale che ammetteva al
finanziamento progetti per complessivi 10.911 milioni;
  Ritenuto   che   le   proposte   di  finanziamento  della  predetta
commissione siano meritevoli di approvazione;
  Ravvisata la necessita' di individuare le modalita' di accertamento
della   corretta   e   tempestiva   realizzazione   degli  interventi
finanziati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono  ammessi al contributo per un spesa di lire 10.911 milioni
gli  interventi elencati nell'allegato 1, che fa parte integrante del
presente  decreto,  per  gli  importi  e con le prescrizioni indicati
nell'allegato medesimo.
  2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le
amministrazioni  titolari  dovranno  provvedere  all'avviamento delle
attivita'  previste  dandone  immediata  comunicazione  al  Ministero
dell'ambiente.
  3.   Alla   notificazione  dell'avviamento  delle  attivita',  alle
amministrazioni   titolari  degli  interventi  verra'  attribuito  un
acconto   pari  al  25%  del  finanziamento  concesso.  I  successivi
pagamenti,   in   quote  non  inferiori  al  25%  dell'ammontare  del
finanziamento  concesso,  avverranno  a fronte di comprovati stati di
avanzamento   dei   lavori  o  degli  studi  (o  di  altri  documenti
giustificativi  della  spesa,  convalidati e trasmessi da parte delle
amministrazioni titolari degli interventi).
  4.  Trascorsi  inutilmente  i  termini  previsti al punto 2, per le
modalita'  di  erogazione  dei  fondi  si  provvede  tramite apposito
disciplinare  da stipularsi tra la regione competente ed il Ministero
dell'ambiente  con  la  eventuale partecipazione dell'esecutore degli
studi, indagini ed analisi o del soggetto che realizzera' le opere.
  5.  Durante  lo  svolgimento  delle attivita' si potranno apportare
variazioni al programma operativo dei lavori o degli studi al fine di
assicurare  la migliore rispondenza agli obiettivi perseguiti entro i
limiti del costo complessivo e dei tempi di esecuzione previsti.
  6.  I finanziamenti sono attribuiti alle singole amministrazioni al
lordo spese e commissioni per il trasferimento dei fondi.
  7.  In  relazione  ai  finanziamenti di cui al presente decreto, e'
autorizzato l'impegno della complessiva somma di L. 10.911 milioni.