IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  che
ha  istituito  la  commissione tecnico-scientifica per la valutazione
dei progetti di protezione e risanamento ambientale;
  Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988), che stanzia la complessiva somma di 870 miliardi di  lire  per
la  realizzazione  di  un  programma  di  interventi  urgenti  per la
salvaguardia  ambientale,  demandando   (comma   4)   alla   predetta
commissione   tecnico-scientifica   l'istruttoria   tecnica   per  la
valutazione dei progetti di cui alle lettere a),  b),  e)  e  g)  del
primo comma, sulla base degli obiettivi e delle priorita' fissati dal
programma medesimo;
  Vista   la  deliberazione  in  data  5  agosto  1988  del  Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica   (CIPE),   che
definisce  il  programma  degli interventi e le relative procedure di
finanziamento;
  Visto l'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319;
  Viste  le  risultanze  dell'istruttoria  tecnica  espletata   dalla
commissione  tecnico-scientifica  secondo  i  criteri  e le modalita'
fissati dal citato programma, (punti 11.3 e 11.4), dalla  commissione
tecnico-scientifica  per  la valutazione dei progetti di protezione e
risanamento ambientale;
  Ritenuto  che  le  proposte   di   finanziamento   della   predetta
commissione siano meritevoli di approvazione, comprese le proposte di
prescrizione dalla stessa formulate in ordine ai criteri realizzativi
dei singoli interventi;
  Ritenuto  che  i  finanziamenti  relativi  ai progetti in questione
debbano essere modulati in rapporto all'effettivo rispetto  di  dette
prescrizioni;
  Tenuto  conto  dell'esigenza  di definire - in conformita' a quanto
previsto al punto 12.2, per piu' volte  citato  dal  programma  -  le
attivita'  di  controllo  e  di  verifica  periodica  dello  stato di
avanzamento dei lavori e le modalita' per il trasferimento dei  fondi
ai soggetti titolari degli interventi approvati;
  Considerato  che,  in  base al medesimo programma, il tempo massimo
per la realizzazione degli interventi e'  fissato  in  diciotto  mesi
dalla data di concessione del finanziamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono approvate per un importo di lire 5.000 milioni le proposte
di finanziamento dei progetti elencati nell'allegato 1, che fa  parte
integrante  del  presente  decreto,  ai  fini del completamento delle
attivita'  preliminari  e  della  stesura  del  piano   generale   di
risanamento  delle acque, per gli importi e con le prescrizioni indi-
cate del medesimo allegato.