IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ha istituito la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale; Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che stanzia la complessiva somma di 870 miliardi di lire per la realizzazione di un programma di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, demandando (comma 4) alla predetta commissione tecnico-scientifica l'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti di cui alle lettere a), b), e) e g) del primo comma, sulla base degli obiettivi e delle priorita' fissati dal programma medesimo; Vista la deliberazione in data 5 agosto 1988 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che definisce il programma degli interventi e le relative procedure di finanziamento; Visto l'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319; Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica espletata dalla commissione tecnico-scientifica secondo i criteri e le modalita' fissati dal citato programma, (punti 11.3 e 11.4), dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale; Ritenuto che le proposte di finanziamento della predetta commissione siano meritevoli di approvazione, comprese le proposte di prescrizione dalla stessa formulate in ordine ai criteri realizzativi dei singoli interventi; Ritenuto che i finanziamenti relativi ai progetti in questione debbano essere modulati in rapporto all'effettivo rispetto di dette prescrizioni; Tenuto conto dell'esigenza di definire - in conformita' a quanto previsto al punto 12.2, per piu' volte citato dal programma - le attivita' di controllo e di verifica periodica dello stato di avanzamento dei lavori e le modalita' per il trasferimento dei fondi ai soggetti titolari degli interventi approvati; Considerato che, in base al medesimo programma, il tempo massimo per la realizzazione degli interventi e' fissato in diciotto mesi dalla data di concessione del finanziamento; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvate per un importo di lire 5.000 milioni le proposte di finanziamento dei progetti elencati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, ai fini del completamento delle attivita' preliminari e della stesura del piano generale di risanamento delle acque, per gli importi e con le prescrizioni indi- cate del medesimo allegato.