IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  che
ha  istituito  la  commissione tecnico-scientifica per la valutazione
dei progetti di protezione e risanamento ambientale;
  Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988), che stanzia la complessiva somma di 870 miliardi di  lire  per
la  realizzazione  di  un  programma  di  interventi  urgenti  per la
salvaguardia  ambientale,  demandando   (comma   4)   alla   predetta
commissione   tecnico-scientifica   l'istruttoria   tecnica   per  la
valutazione dei progetti di cui alle lettere a),  b),  e)  e  g)  del
primo comma, sulla base degli obiettivi e delle priorita' fissati dal
programma medesimo;
  Vista   la  deliberazione  in  data  5  agosto  1988  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che approva
il  programma  degli  interventi   e   le   relative   procedure   di
finanziamento;
  Visto il proprio decreto 10 aprile 1990;
  Viste   le  risultanze  dell'istruttoria  tecnica  espletata  dalla
commissione tecnico-scientifica secondo  i  criteri  e  le  modalita'
fissati  dal citato programma, in particolare sui progetti in materia
di risanamento dei bacini idrografici di cui alla sezione II, punto 1
- E), b) dello stesso programma;
  Considerato che sulla base di tali risultanze sono  stati  ritenuti
meritevoli di finanziamento i progetti elencati nell'allegato 1;
  Tenuto  conto  dell'esigenza  di definire - in conformita' a quanto
previsto al punto 12.2 del piu' volte citato programma - le attivita'
di controllo e di  verifica  periodica  dello  stato  di  avanzamento
lavori  e  le  modalita'  per  il trasferimento dei fondi ai soggetti
titolari degli interventi approvati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' approvato il finanziamento di lire 7.938 milioni dei progetti
elencati nell'allegato  1,  che  fa  parte  integrante  del  presente
decreto.
  2.  Con  appositi  atti convenzionali, stipulati secondo le vigenti
norme  in  materia  di  contabilita'  generale  dello   Stato,   sono
stabilite, ai sensi del punto 11.5 del programma di cui alla delibera
CIPE   indicata   nelle  premesse,  le  modalita'  tecniche  relative
all'esecuzione delle attivita', le forme  di  controllo  e  vigilanza
sull'esatta  programmazione  e  realizzazione delle stesse attivita',
nonche' le modalita' di erogazione del finanziamento.