IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Viste le domande in data 19 ottobre 1989, 8 maggio 1989, 4  ottobre
1989,  9  giugno  1989,  28  settembre 1989, 14 marzo 1990, 10 maggio
1990, 24 maggio 1990, 4 luglio 1990  presentate  dalla  Minerva  vita
assicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in  Segrate  (Milano),  intese  ad
ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita  e  di
condizioni  di  polizza,  in  sostituzione  delle analoghe in vigore,
nonche' l'autorizzazione ad elevare l'aliquota del  rendimento  delle
gestioni  separate  denominate  Minervir  e  Previr  per  particolari
contratti;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Viste le lettere del 25 luglio 1989, 15 novembre 1989, 21  dicembre
1989,  29  maggio  1990,  21 giugno 1990, 3 agosto 1990, 19 settembre
1990, 8 ottobre 1990 e 26 novembre 1990 con le quali  l'Istituto  per
la  vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -
ISVAP,  ha  comunicato  che  non  esistono  elementi  ostativi   alla
emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo,  le  seguenti  tariffe  di  assicurazione sulla vita e le
condizioni di polizza  in  sostituzione  delle  analoghe  in  vigore,
presentate  dalla  Minerva  vita  assicurazioni  S.p.a.,  con sede in
Segrate (Milano):
   1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante  tariffa
a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
precedente punto 1);
   3)  tariffe  di  assicurazione  mista  a premio annuo rivalutabile
tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio  adottati  sono
gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);
   4)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 3);
   5) tariffe di assicurazione mista a premio unico tariffa  a  tasso
tecnico 0%, 3%, 4%;
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 5);
   7)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  1)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 1.000.000;
    8)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  3)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 700.000;
    9)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare  a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  5)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 5.000.000;
   10)  tariffe di opzione per il differimento automatico di scadenza
nel pagamento di un capitale garantito  da  contratti  a  prestazioni
rivalutabili (tariffe a tasso tecnico 3% e 4%);
   11)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 10);
   12)  tariffa  n.  221/cap.:  capitalizzazione finanziaria a premio
unico per il pagamento di un capitale  annualmente  rivalutabile  per
operazioni  collettive finalizzate all'accantonamento del trattamento
di fine rapporto;
   13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della  prestazione  garantita, della tariffa di cui al
precedente punto 12);
   14) tariffa di opzione  per  il  differimento  nel  pagamento  del
capitale  garantito  alla  scadenza  contrattuale  della  tariffa  di
capitalizzazione di cui al precedente punto 12);
   15) clausola di copertura provvisoria immediata da applicare  alle
proposte di assicurazione sulla vita;
   16)  condizioni  generali  e speciali di polizza da applicare alle
coperture assicurative emesse nella forma temporanea per il  caso  di
morte,  a  premio  unico, di annualita' posticipate certe pagabili in
rate mensili a partire dalla data di decesso dell'assicurato emesse a
fronte della copertura di mutui concessi dietro cessione di una quota
dello stipendio;
   17)   condizioni   generali   di   polizza   per   contratti    di
capitalizzazione finanziaria a premio unico;
   18)    condizioni   generali   di   polizza   per   contratti   di
capitalizzazione finanziaria a premio annuo;
   19) tariffa n. 900: capitalizzazione finanziaria a premio unico da
utilizzare  per  l'assunzione  di  contratti  in  forma   individuale
(tariffa tasso tecnico 0%);
   20)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa  n.
900;
   21) tariffa n. 901: capitalizzazione finanziaria a premio unico da
utilizzare per l'emissione di contratti in forma individuale (tariffa
a tasso tecnico 4%);
   22)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa  n.
901;
   23) tariffa n. 902: capitalizzazione finanziaria a premio annuo da
utilizzare per l'emissione di contratti in forma individuale (tariffa
a tasso tecnico 0%);
   24)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa  n.
902;
   25) tariffa n. 903: capitalizzazione finanziaria a premio annuo da
utilizzare per l'emissione di contratti in forma individuale (tariffa
a tasso tecnico 4%);
   26)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa  n.
903.
  Le tariffe e le condizioni generali e speciali di polizza di cui ai
punti   17),   18),  19),  20),  21),  22),  23),  24),  25)  e  26),
sostituiscono le analoghe approvate con decreto  ministeriale  del  2
luglio 1979.