IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Viste le domande in data 19 ottobre 1989, 8 maggio 1989, 4 ottobre 1989, 9 giugno 1989, 28 settembre 1989, 14 marzo 1990, 10 maggio 1990, 24 maggio 1990, 4 luglio 1990 presentate dalla Minerva vita assicurazioni S.p.a., con sede in Segrate (Milano), intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, nonche' l'autorizzazione ad elevare l'aliquota del rendimento delle gestioni separate denominate Minervir e Previr per particolari contratti; Vista la documentazione allegata alle predette istanze; Viste le lettere del 25 luglio 1989, 15 novembre 1989, 21 dicembre 1989, 29 maggio 1990, 21 giugno 1990, 3 agosto 1990, 19 settembre 1990, 8 ottobre 1990 e 26 novembre 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Minerva vita assicurazioni S.p.a., con sede in Segrate (Milano): 1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1); 4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3); 5) tariffe di assicurazione mista a premio unico tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5); 7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000; 8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000; 9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000; 10) tariffe di opzione per il differimento automatico di scadenza nel pagamento di un capitale garantito da contratti a prestazioni rivalutabili (tariffe a tasso tecnico 3% e 4%); 11) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 10); 12) tariffa n. 221/cap.: capitalizzazione finanziaria a premio unico per il pagamento di un capitale annualmente rivalutabile per operazioni collettive finalizzate all'accantonamento del trattamento di fine rapporto; 13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 12); 14) tariffa di opzione per il differimento nel pagamento del capitale garantito alla scadenza contrattuale della tariffa di capitalizzazione di cui al precedente punto 12); 15) clausola di copertura provvisoria immediata da applicare alle proposte di assicurazione sulla vita; 16) condizioni generali e speciali di polizza da applicare alle coperture assicurative emesse nella forma temporanea per il caso di morte, a premio unico, di annualita' posticipate certe pagabili in rate mensili a partire dalla data di decesso dell'assicurato emesse a fronte della copertura di mutui concessi dietro cessione di una quota dello stipendio; 17) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico; 18) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio annuo; 19) tariffa n. 900: capitalizzazione finanziaria a premio unico da utilizzare per l'assunzione di contratti in forma individuale (tariffa tasso tecnico 0%); 20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa n. 900; 21) tariffa n. 901: capitalizzazione finanziaria a premio unico da utilizzare per l'emissione di contratti in forma individuale (tariffa a tasso tecnico 4%); 22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa n. 901; 23) tariffa n. 902: capitalizzazione finanziaria a premio annuo da utilizzare per l'emissione di contratti in forma individuale (tariffa a tasso tecnico 0%); 24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa n. 902; 25) tariffa n. 903: capitalizzazione finanziaria a premio annuo da utilizzare per l'emissione di contratti in forma individuale (tariffa a tasso tecnico 4%); 26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa n. 903. Le tariffe e le condizioni generali e speciali di polizza di cui ai punti 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) e 26), sostituiscono le analoghe approvate con decreto ministeriale del 2 luglio 1979.