IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Viste le domande in data 21 dicembre 1987, 26 aprile 1989, 10 luglio 1989, 20 luglio 1989, 31 luglio 1989, 11 settembre 1989, 27 ottobre 1989, 21 dicembre 1989, 18 gennaio 1990, 27 febbraio 1990, 21 maggio 1990 presentate dalla Phenix Soleil vita S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore nonche' del testo del regolamento della gestione separata denominata Open; Vista la documentazione allegata alle predette istanze; Viste le lettere n. 924196 del 15 novembre 1989, n. 021116 del 29 marzo 1990, n. 021472 del 19 aprile 1990, n. 021868 del 18 maggio 1990, n. 021968 del 29 maggio 1990, n. 022484 del 18 luglio 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, nonche' del testo del regolamento della gestione separata denominata Open, presentate dalla Phenix Soleil vita S.p.a., con sede in Roma: 1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1); 4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3); 5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5); 7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000; 8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000; 9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000; 10) tariffa di opzione per il differimento del pagamento del capitale garantito alla scadenza contrattuale da polizze a prestazione rivalutabile; 11) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 10); 12) coefficienti per la determinazione del valore di riscatto da utilizzare in caso di anticipata liquidazione del capitale nel corso dei primi cinque anni del differimento automatico di scadenza; 13) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 10% a partire dal secondo anno, a premio annuo costante; 14) condizioni speciali di polizza, comprensive delle relative condizioni di applicazione, della tariffa di cui al precedente punto 10); 15) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la determinazione del valore di riduzione del capitale assicurato con la predetta tariffa; 16) clausola per il differimento nel pagamento del capitale liquidabile in caso di premorienza, da applicare a tariffe di assicurazione emesse in forma mista; 17) regolamento della gestione separata denominata Open; 18) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in base al rendimento del predetto fondo relativa alla tariffa G7 - assicurazione di capitale differito con controassicurazione, a premio unico - approvata con decreto ministeriale del 28 aprile 1988.