IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Viste le domande in data 21  dicembre  1987,  26  aprile  1989,  10
luglio  1989,  20  luglio 1989, 31 luglio 1989, 11 settembre 1989, 27
ottobre 1989, 21 dicembre 1989, 18 gennaio 1990, 27 febbraio 1990, 21
maggio 1990 presentate dalla Phenix Soleil vita S.p.a., con  sede  in
Roma,  intese  ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione
sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe
in vigore nonche' del testo del regolamento della  gestione  separata
denominata Open;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Viste  le  lettere n. 924196 del 15 novembre 1989, n. 021116 del 29
marzo 1990, n. 021472 del 19 aprile 1990, n.  021868  del  18  maggio
1990,  n. 021968 del 29 maggio 1990, n. 022484 del 18 luglio 1990 con
le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  le  domande
anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo,  le  seguenti  tariffe  di  assicurazione sulla vita e le
condizioni di polizza  in  sostituzione  delle  analoghe  in  vigore,
nonche'  del testo del regolamento della gestione separata denominata
Open, presentate dalla Phenix Soleil vita S.p.a., con sede in Roma:
   1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante -  tasso
tecnico 0%, 3%, 4%;
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
precedente punto 1);
    3)  tariffe  di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile -
tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli  stessi
delle tariffe di cui al precedente punto 1);
    4)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 3);
    5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso  tecnico
0%, 3%, 4%;
    6)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 5);
    7)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  1)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 1.000.000;
    8)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  3)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 700.000;
    9)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare  a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  5)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 5.000.000;
   10)  tariffa  di  opzione  per  il  differimento del pagamento del
capitale  garantito  alla  scadenza   contrattuale   da   polizze   a
prestazione rivalutabile;
   11)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di cui
al precedente punto 10);
   12) coefficienti per la determinazione del valore di  riscatto  da
utilizzare  in caso di anticipata liquidazione del capitale nel corso
dei primi cinque anni del differimento automatico di scadenza;
   13) tariffa di assicurazione temporanea per il  caso  di  morte  a
capitale  crescente annualmente del 10% a partire dal secondo anno, a
premio annuo costante;
   14) condizioni speciali di  polizza,  comprensive  delle  relative
condizioni  di applicazione, della tariffa di cui al precedente punto
10);
   15) tassi di premio unico  di  inventario  da  utilizzare  per  la
determinazione del valore di riduzione del capitale assicurato con la
predetta tariffa;
   16)  clausola  per  il  differimento  nel  pagamento  del capitale
liquidabile in  caso  di  premorienza,  da  applicare  a  tariffe  di
assicurazione emesse in forma mista;
   17) regolamento della gestione separata denominata Open;
   18)  clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in base
al  rendimento  del  predetto  fondo  relativa  alla  tariffa  G7   -
assicurazione di capitale differito con controassicurazione, a premio
unico - approvata con decreto ministeriale del 28 aprile 1988.