IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Viste le domande in data 27 ottobre 1989,  22  dicembre  1989  e  2
aprile  1990  presentate  dalla  Compagnia Tirrena di assicurazioni -
Societa'  per  azioni,  con  sede  in  Roma,   intese   ad   ottenere
l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni
speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Viste  le  lettere  n. 924432 del 4 dicembre 1989, n. 022419 del 13
luglio 1990 e n. 021968 del 29 maggio 1990 con  le  quali  l'Istituto
per   la   vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi  ostativi
alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo,  le  seguenti  tariffe  di  assicurazione sulla vita e le
condizioni di polizza  in  sostituzione  delle  analoghe  in  vigore,
presentate  dalla  Compagnia  Tirrena di assicurazioni - Societa' per
azioni, con sede in Roma:
   1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante  tariffa
a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
precedente punto 1);
   3)  tariffe  di  assicurazione mista a premio annuo rivalutabile -
tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio  adottati  sono
gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);
   4)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 3);
   5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tariffa a tasso
tecnico 0%, 3%, 4%;
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 5);
   7)  tassi  di  premio  unico  di  inventario  da utilizzare per la
rivalutazione della prestazione garantita dalle forme assicurative  a
premio annuo costante di cui al precedente punto 1) - tariffa a tasso
tecnico 0%, 3%, 4%;
   8)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  1)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 1.000.000;
   9)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare  a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  3)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 700.000;
   10)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare  a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  5)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 5.000.000;
   11)  tariffa di assicurazione mista a capitale raddoppiato in caso
di morte, con capitale e premio annuo rivalutabili (tariffa  a  tasso
tecnico  0%, 3% e 4%). La tariffa al tasso tecnico del 4% sostituisce
la tariffa n. 63 approvata con decreto ministeriale 12 luglio 1985;
   12) condizioni speciali di polizza, comprensive delle clausole  di
rivalutazione  delle  prestazioni  garantite, della tariffa di cui al
punto 11). Le condizioni speciali di polizza della tariffa  al  tasso
tecnico   del   4%   sostituiscono   quelle   approvate  con  decreti
ministeriali 12 luglio 1985 e 21 luglio 1986;
   13) tariffa di assicurazione mista a capitale raddoppiato in  caso
di  morte,  a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e
4%). La tariffa al tasso tecnico del 4% sostituisce la tariffa n.  62
approvata con decreto ministeriale del 12 luglio 1985;
   14)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
punto  13).  Le condizioni speciali di polizza della tariffa al tasso
tecnico  del  4%   sostituiscono   quelle   approvate   con   decreti
ministeriali 12 luglio 1985 e 21 luglio 1986;
   15)  tariffa di assicurazione mista a capitale raddoppiato in caso
di morte, a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%  e  4%).  La
tariffa  al  tasso  tecnico  del  4%  sostituisce  la  tariffa  n. 99
approvata con decreto ministeriale del 21 luglio 1986;
   16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della  prestazione  garantita, della tariffa di cui al
punto 15). Le condizioni speciali di polizza della tariffa  al  tasso
tecnico   del   4%   sostituiscono   quelle   approvate  con  decreti
ministeriali 12 luglio 1985 e 21 luglio 1986;
   17) premi unici di inventario (tasso  tecnico  0%,  3%  e  4%)  da
utilizzare per la rivalutazione del capitale assicurato dalle tariffe
di  cui al precedente punto 16). Per assicurati di sesso femminile si
adottano gli stessi tassi di  premio  di  inventario  utilizzati  per
assicurati  di  sesso maschile prevedendo tuttavia un ringiovanimento
di cinque anni di eta' con una eta'  minima  della  testa  assicurata
pari a 15 anni, ferma restando la durata contrattuale prevista;
   18)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al  precedente  punto  11)  allorquando  il  premio  inizialmente
corrisposto superi l'importo di L. 700.000;
   19)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al  precedente  punto  13)  allorquando  il  premio  inizialmente
corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;
   20)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare  a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al  precedente  punto  15)  allorquando  il  premio  inizialmente
corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;
   21) sfera di applicazione delle tariffe di cui ai punti 11), 13) e
15), per durate contrattuali inferiori a dieci anni;
   22)  sfera  di applicazione delle tariffe di assicurazione mista a
premio annuo costante, a premio rivalutabile e a  premio  unico,  per
durate contrattuali inferiori a dieci anni, in sostituzione di quelle
allegate al parere del 4 dicembre 1989 di approvazione delle suddette
tariffe.