IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Viste le domande in data 27 ottobre 1989, 22 dicembre 1989 e 2 aprile 1990 presentate dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni - Societa' per azioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore; Vista la documentazione allegata alle predette istanze; Viste le lettere n. 924432 del 4 dicembre 1989, n. 022419 del 13 luglio 1990 e n. 021968 del 29 maggio 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni - Societa' per azioni, con sede in Roma: 1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1); 4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3); 5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5); 7) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione della prestazione garantita dalle forme assicurative a premio annuo costante di cui al precedente punto 1) - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000; 9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000; 10) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000; 11) tariffa di assicurazione mista a capitale raddoppiato in caso di morte, con capitale e premio annuo rivalutabili (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). La tariffa al tasso tecnico del 4% sostituisce la tariffa n. 63 approvata con decreto ministeriale 12 luglio 1985; 12) condizioni speciali di polizza, comprensive delle clausole di rivalutazione delle prestazioni garantite, della tariffa di cui al punto 11). Le condizioni speciali di polizza della tariffa al tasso tecnico del 4% sostituiscono quelle approvate con decreti ministeriali 12 luglio 1985 e 21 luglio 1986; 13) tariffa di assicurazione mista a capitale raddoppiato in caso di morte, a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). La tariffa al tasso tecnico del 4% sostituisce la tariffa n. 62 approvata con decreto ministeriale del 12 luglio 1985; 14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al punto 13). Le condizioni speciali di polizza della tariffa al tasso tecnico del 4% sostituiscono quelle approvate con decreti ministeriali 12 luglio 1985 e 21 luglio 1986; 15) tariffa di assicurazione mista a capitale raddoppiato in caso di morte, a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). La tariffa al tasso tecnico del 4% sostituisce la tariffa n. 99 approvata con decreto ministeriale del 21 luglio 1986; 16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al punto 15). Le condizioni speciali di polizza della tariffa al tasso tecnico del 4% sostituiscono quelle approvate con decreti ministeriali 12 luglio 1985 e 21 luglio 1986; 17) premi unici di inventario (tasso tecnico 0%, 3% e 4%) da utilizzare per la rivalutazione del capitale assicurato dalle tariffe di cui al precedente punto 16). Per assicurati di sesso femminile si adottano gli stessi tassi di premio di inventario utilizzati per assicurati di sesso maschile prevedendo tuttavia un ringiovanimento di cinque anni di eta' con una eta' minima della testa assicurata pari a 15 anni, ferma restando la durata contrattuale prevista; 18) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 11) allorquando il premio inizialmente corrisposto superi l'importo di L. 700.000; 19) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 13) allorquando il premio inizialmente corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000; 20) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 15) allorquando il premio inizialmente corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000; 21) sfera di applicazione delle tariffe di cui ai punti 11), 13) e 15), per durate contrattuali inferiori a dieci anni; 22) sfera di applicazione delle tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante, a premio rivalutabile e a premio unico, per durate contrattuali inferiori a dieci anni, in sostituzione di quelle allegate al parere del 4 dicembre 1989 di approvazione delle suddette tariffe.