IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e in particolare gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 355/77, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca marittima; Considerato che l'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4256/88, recante disposizioni d'applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il FEOGA - Sezione orientamento -, ha abrogato il citato regolamento CEE n. 355/77, tranne gli articoli da 6 a 15 e da 17 a 23 per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1989, per i prodotti dell'agricoltura ovvero prima del 31 dicembre 1990 per quanto concerne il settore della pesca; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 3796/81, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4028/86, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4042/89, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Vista la propria delibera in data 28 giugno 1990, con la quale e' stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 183/87, il fabbisogno per il 1991, statale e regionale connesso con l'attuazione delle politiche comunitarie, ivi compreso, nel limite massimo di lire 120 miliardi, quello relativo al cofinanziamento delle iniziative nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Viste le note n. 603833 del 25 ottobre 1990 e n. 6079 del 19 gennaio 1991 con le quali il Ministero della marina mercantile quantifica complessivamente in 100 miliardi il cofinanziamento nazionale necessario per attivare i progetti di pesca marittima, approvati dalla Commissione delle Comunita' europee in applicazione dei regolamenti comunitari n. 355/77, e n. 4028/86, nonche' i programmi operativi in corso di presentazione in sede comunitaria nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno 1991-1993, riguardante la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, adottato dalla Commissione delle Comunita' europee in data 11 marzo 1991 nell'ambito del citato regolamento n. 4042/89; Ritenuto, pertanto, che il predetto limite massimo di cui alla citata delibera del 28 giugno 1990 puo' essere rideterminato in lire 100 miliardi; Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/87 possono essere finanziati, dalle competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Delibera: 1. Le linee di intervento finanziario per l'attuazione, nel 1991, delle iniziative previste nell'ambito dei regolamenti comunitari in materia di pesca marittima ed acquacoltura, richiamati in premessa, sono specificate, in relazione alla tipologia di azioni, nella tabella allegata. 2. Ai fini dell'attivazione degli interventi di cui alla tabella allegata e nei limiti degli importi ivi indicati, il Fondo di rotazione istituito dall'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede ad erogare direttamente ai singoli beneficiari i corrispondenti aiuti, sulla base delle richieste del Ministero della marina mercantile. 3. Il limite massimo del fabbisogno finanziario per l'anno 1991, relativo al cofinanziamento delle politiche comunitarie nel settore della pesca e dell'acquacoltura, fissato in lire 120 miliardi dalla propria delibera del 28 giugno 1990, viene determinato in lire 100 miliardi. Roma, 30 maggio 1991 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO