IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e in particolare gli articoli 2 e 3, relativi  ai  compiti
del  CIPE  e  degli  altri  Comitati interministeriali in ordine alle
azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con
le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il  Fondo
di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme di manifestazione di pericolosita' sociale;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
355/77, relativo ad  un'azione  comune  per  il  miglioramento  delle
condizioni  di  trasformazione  e di commercializzazione dei prodotti
agricoli e dei prodotti della pesca marittima;
  Considerato che l'art. 10 del regolamento CEE del  Consiglio  delle
Comunita' europee n. 4256/88, recante disposizioni d'applicazione del
regolamento  CEE  n.  2052/88  per quanto riguarda il FEOGA - Sezione
orientamento -, ha abrogato il  citato  regolamento  CEE  n.  355/77,
tranne  gli articoli da 6 a 15 e da 17 a 23 per i progetti presentati
prima del 31 dicembre 1989, per i  prodotti  dell'agricoltura  ovvero
prima  del  31  dicembre  1990  per  quanto concerne il settore della
pesca;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
3796/81,  relativo  all'organizzazione comune dei mercati nel settore
dei prodotti della pesca;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4028/86,  relativo  ad  azioni  comunitarie  per  il  miglioramento e
l'adeguamento   delle   strutture   nel   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4042/89, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione
e   di   commercializzazione   dei    prodotti    della    pesca    e
dell'acquacoltura;
  Vista  la  propria delibera in data 28 giugno 1990, con la quale e'
stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata  legge
n.  183/87,  il  fabbisogno per il 1991, statale e regionale connesso
con l'attuazione  delle  politiche  comunitarie,  ivi  compreso,  nel
limite   massimo   di   lire   120   miliardi,   quello  relativo  al
cofinanziamento  delle  iniziative  nel   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura;
  Viste  le  note  n.  603833  del  25  ottobre 1990 e n. 6079 del 19
gennaio 1991 con  le  quali  il  Ministero  della  marina  mercantile
quantifica   complessivamente  in  100  miliardi  il  cofinanziamento
nazionale necessario per attivare  i  progetti  di  pesca  marittima,
approvati  dalla  Commissione delle Comunita' europee in applicazione
dei regolamenti  comunitari  n.  355/77,  e  n.  4028/86,  nonche'  i
programmi  operativi  in  corso  di presentazione in sede comunitaria
nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno 1991-1993, riguardante
la trasformazione e commercializzazione dei prodotti  della  pesca  e
dell'acquacoltura, adottato dalla Commissione delle Comunita' europee
in data 11 marzo 1991 nell'ambito del citato regolamento n. 4042/89;
  Ritenuto,  pertanto,  che  il  predetto  limite massimo di cui alla
citata delibera del 28 giugno 1990 puo' essere rideterminato in  lire
100 miliardi;
  Considerato  che  per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3
della  citata  legge  n.  183/87  possono  essere  finanziati,  dalle
competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di
questo Comitato;
  Sulla  base  dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
                              Delibera:
  1. Le linee di intervento finanziario per l'attuazione,  nel  1991,
delle  iniziative  previste nell'ambito dei regolamenti comunitari in
materia di pesca marittima ed acquacoltura, richiamati  in  premessa,
sono  specificate,  in  relazione  alla  tipologia  di  azioni, nella
tabella allegata.
  2. Ai fini dell'attivazione degli interventi di  cui  alla  tabella
allegata  e  nei  limiti  degli  importi  ivi  indicati,  il Fondo di
rotazione istituito dall'art. 5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,
provvede   ad   erogare   direttamente   ai   singoli  beneficiari  i
corrispondenti aiuti, sulla base delle richieste del Ministero  della
marina mercantile.
  3.  Il  limite  massimo del fabbisogno finanziario per l'anno 1991,
relativo al cofinanziamento delle politiche comunitarie  nel  settore
della  pesca  e dell'acquacoltura, fissato in lire 120 miliardi dalla
propria delibera del 28 giugno 1990, viene determinato  in  lire  100
miliardi.
   Roma, 30 maggio 1991
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO