IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche  comunitarie  riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti  normativi  comunitari  e,  in  particolare, gli articoli 2 e 3,
relativi    ai    compiti   del   CIPE   e   degli   altri   Comitati
interministerialiin  ordine alle azioni necessarie per armonizzare la
politica  economica  nazionale  con le politiche comunitarie, nonche'
l'art.  5  che  ha  istituito  il Fondo di rotazione per l'attuazione
delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052   in  data  24  giugno  1988,  relativo  ai  compiti  dei  Fondi
strutturali,  al  rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione
di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari
esistenti;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
4253  in  data  19  dicembre  1988,  relativo  al coordinamento degli
interventi dei Fondi strutturali;
  Vista la legge 1› marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Vista  la  normativa  nazionale e regionale attinente ai settori ai
quali si riferiscono le azioni comunitarie;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosita' sociale;
  Vista  la  propria  delibera  in  data 30 marzo 1989, relativa alla
proposta italiana di programma per le regioni in ritardo di sviluppo,
ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo
1);
  Viste  la  decisione  in  data  31  ottobre  1989,  con la quale la
Commissione   delle   Comunita'   europee   ha  approvato  il  Quadro
comunitario  di  sostegno  relativo all'obiettivo 1, nonche' le altre
decisioni riguardanti altre azioni;
  Visti  i  programmi  operativi  predisposti  dalle  amministrazioni
interessate  e presentati dal Governo italiano alla Commissione delle
Comunita'   europee,  per  quanto  riguarda  l'intervento  dei  Fondi
comunitari;
  Considerato  che,  a  fronte  delle  risorse rese disponibili dalla
Comunita'  europea  per  il periodo 1990-91, ammontanti a circa 3.360
miliardi  di  lire,  occorre  provvedere  ad assicurare le necessarie
risorse nazionali;
  Considerato  che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3
della  citata  legge  n.  183/87,  possono  essere  finanziati, dalle
competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di
questo Comitato;
  Sulla  base  dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  Le  linee  di intervento, per le zone del Mezzogiorno richiamate in
premessa,  quali  risultano  dal  quadro  comunitario  di  sostegno e
relativi   programmi   operativi   nonche'   dalle   altre  decisioni
comunitarie,  riguardano  iniziative  di  sviluppo  in  vari  settori
produttivi  e  di natura infrastrutturale. Dette linee di intervento,
unitamente   alle   relative   risorse  finanziarie  nazionali,  sono
riportate  nella  tabella  allegata  che forma parte integrante della
presente delibera.
  Il  finanziamento  della  quota nazionale per gli anni 1990 e 1991,
pari  a miliardi di lire 3.491,8 di competenza statale e' assicurato,
per  2.664,6  miliardi  di  lire,  a valere sulla legge n. 64/86 e su
altre leggi nazionali attinenti ai settori ai quali si riferiscono le
azioni  comunitarie,  per  637,6  miliardi  di lire da disponibilita'
regionali  anch'esse attinenti ai settori di riferimento e, per 117,5
miliardi  di  lire,  a  valere  sulle  disponibilita'  del  Fondo  di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
  L'intervento   del   Fondo   di  rotazione  puo'  essere  attivato,
nell'indicato  limite  massimo  di  lire  117,5  miliardi, soltanto a
seguito del dimostrato completo utilizzo dei finanziamenti assicurati
per ciascuna azione dalle altre fonti di cui al comma precedente.
  Le  erogazioni  da  parte del predetto Fondo saranno effettuate, in
favore  dei  soggetti attuatori delle azioni, secondo le procedure di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988, citato in
premessa.
   Roma, 30 maggio 1991
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO