IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministerialiin ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Vista la normativa nazionale e regionale attinente ai settori ai quali si riferiscono le azioni comunitarie; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale; Vista la propria delibera in data 30 marzo 1989, relativa alla proposta italiana di programma per le regioni in ritardo di sviluppo, ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo 1); Viste la decisione in data 31 ottobre 1989, con la quale la Commissione delle Comunita' europee ha approvato il Quadro comunitario di sostegno relativo all'obiettivo 1, nonche' le altre decisioni riguardanti altre azioni; Visti i programmi operativi predisposti dalle amministrazioni interessate e presentati dal Governo italiano alla Commissione delle Comunita' europee, per quanto riguarda l'intervento dei Fondi comunitari; Considerato che, a fronte delle risorse rese disponibili dalla Comunita' europea per il periodo 1990-91, ammontanti a circa 3.360 miliardi di lire, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali; Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/87, possono essere finanziati, dalle competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: Le linee di intervento, per le zone del Mezzogiorno richiamate in premessa, quali risultano dal quadro comunitario di sostegno e relativi programmi operativi nonche' dalle altre decisioni comunitarie, riguardano iniziative di sviluppo in vari settori produttivi e di natura infrastrutturale. Dette linee di intervento, unitamente alle relative risorse finanziarie nazionali, sono riportate nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera. Il finanziamento della quota nazionale per gli anni 1990 e 1991, pari a miliardi di lire 3.491,8 di competenza statale e' assicurato, per 2.664,6 miliardi di lire, a valere sulla legge n. 64/86 e su altre leggi nazionali attinenti ai settori ai quali si riferiscono le azioni comunitarie, per 637,6 miliardi di lire da disponibilita' regionali anch'esse attinenti ai settori di riferimento e, per 117,5 miliardi di lire, a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. L'intervento del Fondo di rotazione puo' essere attivato, nell'indicato limite massimo di lire 117,5 miliardi, soltanto a seguito del dimostrato completo utilizzo dei finanziamenti assicurati per ciascuna azione dalle altre fonti di cui al comma precedente. Le erogazioni da parte del predetto Fondo saranno effettuate, in favore dei soggetti attuatori delle azioni, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988, citato in premessa. Roma, 30 maggio 1991 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO