IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1953, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 1989 relativo alla approvazione del piano di sviluppo dell'Universita' per gli anni 1986-90, che prevede per l'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti la possibilita' di istituire la facolta' di medicina veterinaria e la facolta' di farmacia; Visto il proprio decreto n. 1548 del 1 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 1989, con il quale sono state istituite presso l'Universita' "G. D'Annunzio" la facolta' di medicina veterinaria e la facolta' di farmacia; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 18 gennaio 1991; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidate dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come segue: a) all'art. 6 "articolazione dell'Universita' e organizzazione" dopo la facolta' di medicina veterinaria va aggiunta: facolta' di farmacia con il corso di laurea in farmacia e il corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, con sede in Chieti; b) dopo l'art. 359 sono inseriti i seguenti nuovi articoli e titoli relativi alla istituzione della facolta' di farmacia: TITOLO XII FACOLTA' DI FARMACIA Art. 360. - La facolta' di farmacia conferisce le lauree in: farmacia; chimica e tecnologia farmaceutiche. Entrambi i corsi di laurea si effettuano mediante un ciclo di studi della durata di cinque anni di insegnamento teorico-pratico, in cui lo studente e' chiamato alla scelta di uno specifico orientamento, operata fra quelli di seguito riportati. Il titolo di ammissione e' quello previsto dalla legge. Art. 361. - Il corso di laurea in farmacia si effettua mediante un ciclo di studi universitario della durata di cinque anni di insegnamento teorico e pratico comprendente un periodo semestrale di tirocinio pratico pre-laurea. Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato e' non inferiore a venticinque e non superiore a ventisette. Per ogni materia la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alle teorie. Il titolo di ammissione e' quello previsto dalla legge. Per realizzare una migliore professionalita' del laureato in settori dell'attivita' farmaceutica sono previsti degli orientamenti. Il corso di studi si articola in insegnamenti fondamentali annuali o semestrali ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali. La frequenza dei corsi e' obbligatoria. Sono previsti i seguenti orientamenti: farmaceutico, farmacologico, biochimico-clinico, cosmetologico. Gli insegnamenti del corso di laurea in farmacia sono i seguenti: Insegnamenti fondamentali: 1) fisica; 2) istituzioni di matematica (a); 3) chimica generale ed inorganica; 4) botanica farmaceutica; 5) biologia generale (b); 6) anatomia umana; 7) fisiologia generale; 8) chimica organica; -------------------------------------------------------- (a) Con elementi di statistica ed informatica. (b) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale. 9) chimica analitica (semestrale) (c); 10) analisi dei medicinali I (semestrale); 11) microbiologia (semestrale); 12) chimica biologica (d); 13) patologia generale (e); 14) farmacologia e farmacognosia I (f); 15) chimica farmaceutica e tossicologica I; 16) analisi dei medicinali II; 17) farmacologia e farmacognosia II (g); 18) chimica farmaceutica e tossicologica II; 19) analisi dei medicinali III; 20) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche I; 21) disciplina fondamentale di orientamento; 22) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche II; 23) farmacologia e farmacognosia III (h); 24) igiene (semestrale) (i). 25) discipline complementari (semestrali) di orientamento esame integrato. Gli insegnamenti relativi agli orientamenti sopraindicati sono: Orientamento cosmetologico: Insegnamento fondamentale annaule: chimica dei prodotti cosmetici. Discipline semestrali a scelta dello studente: elementi di dermatologia; prodotti cosmetici; microbiologia applicata; tecnica e legislazione dei prodotti cosmetici. Orientamento farmaceutico: Insegnamento fondamentale annuale: complementi di chimica farmaceutica. Discipline semestrali a scelta dello studente: chimica biofarmaceutica; chimica delle sostanze organiche naturali; chimica dei composti eterociclici; chimica tossicologica; biotecnologie farmaceutiche. -------------------------------------------------------- (c) Per la facolta' di farmacia. (d) Biochimica generale ed applicata medica. (e) Con elementi di terminologia medica. (f) Farmacognosia. (g) Farmacologia e farmacoterapia. (h) Tossicologia. (i) Con elementi di epidemiologia e di medicina preventiva. Orientamento farmacologico: Insegnamento fondamentale annuale: farmacologia applicata. Discipline semestrali a scelta dello studente: farmacocinetica; farmacologia cellulare; neuropsicofarmacologia; biometria e statistica. Orientamento biochimico-clinico: Insegnamento fondamentale annuale: biochimica applicata. Discipline semestrali a scelta dello studente: analisi biochimico-cliniche; chimica analitica clinica; farmacologia molecolare; metodologia biochimica; fisiopatologia clinica. Art. 362. - Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facolta', per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, possono deliberare di attivare uno o piu' orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o piu' discipline semestrali. Al fine di conseguire il migliore risultato dell'attivita' didattica, il consiglio di facolta', su parere espresso dal consiglio di corso di laurea, definisce il piano degli studi per quanto attiene la propedeuticita' delle discipline e dei relativi esami. Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente puo' presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facolta' e previsto dal manifesto degli studi, purche' nell'ambito delle discipline attivate. Il consiglio di corso di laurea valutera' la congruita' del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1988. Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno. Art. 363. - Lo studente puo' sostenere i singoli esami di profitto previo accertamento della osservata frequenza ai relativi corsi e tenendo conto delle propedeuticita' proposte dai competenti organi accademici. Lo studente e' comunque tenuto a superare tutti gli esami fondamentali, compreso l'esame del corso fondamentale dell'orientamento prescelto, oltre che l'esame, come esame integrato, di almeno altri due corsi semestrali individuati fra quelli indicati per l'orientamento scelto. Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di piu' insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Lo studente e' inoltre tenuto a dimostrare di aver appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua straniera in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. La conoscenza verra' verificata attraverso un colloquio, per ciascuna delle lingue straniere indicate, da tenersi entro il quarto anno. Esso sara' regolarmente verbalizzato da una commissione che potra' comprendere il lettore di lingua attribuito alla facolta' di farmacia. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto, il colloquio o i colloqui relativi alle lingue straniere ed avere effettuato il tirocinio pratico. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale o compilativa su argomento concordato con un docente della facolta', in una delle discipline comprese nel curriculum dello studente. Per la tesi sperimentale e' obbligatoria la frequenza per almeno un anno accademico in un laboratorio scientifico, sotto la guida di un docente preferibilmente della facolta'. Il tirocinio pratico professionale di sei mesi, di regola da espletare durante il quinto anno, deve essere fatto presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale. Il compimento del semestre di pratica professionale deve risultare da un attestato del titolare o del direttore della farmacia all'uopo frequentata. Art. 364. - Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche si effettua mediante un ciclo di studi universitario della durata di cinque anni, suddivisi in un triennio propedeutico ed in un biennio. Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato e' non inferiore a trenta e non superiore a trentadue. Per ogni materia la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alle teorie. L'ammissione al quarto anno potra' avvenire soltanto dopo il superamento di almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali del primo triennio. E' previsto un periodo di tirocinio pratico post- lauream. Tale tirocinio e' indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista. Per realizzare una migliore professionalita' del laureato in settori dell'attivita' farmaceutica sono previsti i seguenti orientamenti: farmacoterapeutico; scienze e sviluppo del farmaco; tecnologico farmaceutico. Il corso di studi si articola in insegnamenti fondamentali annuali o semestrali ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali. La frequenza dei corsi e' obbligatoria. Gli insegnamenti del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono i seguenti: Insegnamenti fondamentali: 1) matematica; 2) fisica; 3) chimica generale ed inorganica; 4) biologia generale (a); 5) anatomia umana; 6) microbiologia (semestrale); 7) chimica organica I; 8) chimica fisica; 9) chimica analitica (semestrale) (b); 10) analisi dei medicinali (semestrale); 11) chimica biologica (c); 12) fisiologia generale; 13) farmacologia e farmacognosia I (d); 14) chimica organica II; 15) metodi fisici in chimica organica; 16) biochimica applicata; 17) analisi dei farmaci I; 18) chimica farmaceutica e tossicologia I; 19) patologia generale (semestrale) (e); 20) chimica degli alimenti (semestrale); 21) farmacologia e farmacognosia II (f); 22) chimica farmaceutica e tossicologica II; 23) analisi dei farmaci II; 24) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche; 25) farmacologia e farmacognosia III (semestrale) (g); 26) disciplina fondamentale di orientamento; 27) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci; 28) chimica farmaceutica applicata; 29) impianti dell'industria farmaceutica; 30) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato. -------------------------------------------------------- (a) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale. (b) Per la facolta' di farmacia. (c) Biochimica generale ed applicata (medica). (d) Farmacognosia. (e) Con elementi di terminologia medica. (f) Farmacologia e farmacoterapia. (g) Tossicologia. Triennio propedeutico esami 1-19; biennio esami 20-30. Gli insegnamenti relativi agli orientamenti sopra indicati sono: Orientamento farmacoterapeutico: Insegnamento fondamentale annuale: saggi e dosaggi farmacologici. Discipline semestrali a scelta dello studente: chemioterapia; chimica tossicologica; farmacologia clinica; tossicologia industriale; terapia medica. Orientamento scienze e sviluppo del farmaco: Insegnamento fondamentale annuale: chimica farmaceutica e tossicologica III. Discipline semestrali a scelta dello studente: basi molecolari dell'attivita' dei farmaci; brevettistica farmaceutica; metodologie avanzate in chimica; farmaceutica; chimica farmaceutica industriale; sintesi speciali organiche; stereochimica; chimica dei recettori. Orientamento tecnologico farmaceutico: Insegnamento fondamentale annuale: tecnologia farmaceutica. Discipline semestrali a scelta dello studente: veicolazione e direzionamento dei farmaci; polimeri di interesse farmaceutico; normativa tecnica comunitaria ed internazionale dei medicamenti; chimica biofarmaceutica; chimica farmaceutica industriale. Art. 365. - Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 il consiglio di corso di laurea e quello di facolta', per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, possono deliberare di attivare uno o piu' orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o piu' discipline semestrali. Al fine di conseguire il migliore risultato dell'attivita' didattica, il consiglio di facolta', su parere espresso dal consiglio di corso di laurea, definisce il piano degli studi per quanto attiene la propedeuticita' delle discipline e dei relativi esami. Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente puo' presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facolta' e previsto dal manifesto degli studi, purche' nell'ambito delle discipline attivate. Il consiglio di corso di laurea valutera' la congruita' del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1988. Lo studente deve iniziare l'attivita' della tesi all'inizio del quarto anno frequentando un laboratorio scientifico preferibilmente della facolta'. Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno. Art. 366. - Lo studente puo' sostenere i singoli esami di profitto previo accertamento della osservata frequenza ai relativi corsi e tenendo conto delle propedeuticita' proposte dai competenti organi accademici. Lo studente e' comunque tenuto a superare tutti gli esami fondamentali compreso l'esame del corso fondamentale dell'orientamento prescelto, oltre che l'esame, come esame integrato, di almeno altri due corsi semestrali individuati fra quelli indicati per l'orientamento scelto. L'ammissione al quarto anno puo' avvenire solo quando lo studente abbia superato almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali previsti nel primo triennio di studi. Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di piu' insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Lo studente e' inoltre tenuto a dimostrare di aver appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua straniera in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. La conoscenza verra' verificata attraverso un colloquio, per ciascuna delle lingue straniere indicate, da tenersi entro il quarto anno. Esso sara' regolarmente verbalizzato da una commissione che potra' comprendere il lettore di lingua attribuito alla facolta'. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto, il colloquio o i colloqui relativi alle lingue straniere. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale su argomento concordato con un docente della facolta', in una delle discipline comprese nel curriculum dello studente. Il tirocinio pratico professionale di sei mesi viene effettuato dopo la laurea e puo' aver luogo presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale. Puo' essere altresi' effettuato per meta' tempo in farmacia e per l'altra meta' presso l'industria farmaceutica. Il controllo di tale tirocinio pratico sara' effettuato in sede di esame di Stato per l'abilitazione professionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, 16 marzo 1991 Il rettore: CRESCENTI