IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della facolta' di magistero in data 5 aprile 1990, dal  consiglio  di
amministrazione  in  data  22  maggio 1990 e dal senato accademico in
data 23 maggio 1990;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta,  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle  deliberazioni  degli  organi  accademici  e
convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza del 12 settembre 1990;
  Viste le delibere del consiglio di facolta' di magistero in data 22
novembre  1990,  del consiglio di amministrazione in data 27 novembre
1990 e del senato accademico in data 20 dicembre 1990;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Genova,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nell'art. 64 dello statuto relativo alle lauree che  conferisce  la
facolta'  di magistero, la laurea in "lingue e letterature straniere"
cambia denominazione in "lingue e letterature straniere (europee)".