IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 13 marzo 1958, n. 29; Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128; Ritenuto opportuno introdurre nel rispetto dell'art. 30 del trattato CEE il principio comunitario del "mutuo riconoscimento" delle certificazioni e delle relazioni tecnico-scientifiche nonche' delle attestazioni cliniche e comunque di tutte le documentazioni richieste per ottenere l'autorizzazione a porre in commercio tutte le categorie di presidi medico-chirurgici quando tali documentazioni garantiscano un livello di tutela dell'obiettivo perseguito, riconosciuto equivalente dal Ministero della sanita'; Decreta: Articolo unico 1. Le documentazioni richieste per ottenere l'autorizzazione a porre in commercio i presidi medico-chirurgici, provenienti da altri paesi CEE, sono riconosciute equivalenti dal Ministero della sanita', quando tali documentazioni garantiscano un livello di tutela dell'obiettivo perseguito. 2. Al fine di formulare il giudizio di equivalenza di cui al comma precedente il Ministero della sanita' acquisisce presso le autorita' competenti degli altri Paesi comunitari le norme tecniche ivi vigenti. La stessa documentazione puo' essere presentata dalle aziende interessate, in occasione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un presidio medico-chirurgico importato da altro paese CEE, unitamente alle prove tecniche del Paese d'origine. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 1991 Il Ministro: DE LORENZO