IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 927 del 24
novembre 1981 ed in particolare l'art. 6, ultimo comma;
  Viste le istanze presentate in data 2 settembre 1988 (e  successive
integrazioni  del  16  maggio  1990  e  8  agosto  1990) dallo studio
laboratorio A.S.A. di Treviso, codice fiscale 01956450264, con sede e
laboratori  a  Treviso,  via  Paganini,  12,   intese   ad   ottenere
l'autorizzazione  di  cui all'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 927/1981;
  Ritenuto che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  927/1981  riguarda  esclusivamente
l'idoneita' del laboratorio all'applicazione delle buone pratiche  di
laboratorio  nell'effettuazione dei saggi previsti dagli allegati I e
II  del  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  e   non
interferisce con l'applicazione di altre normative esistenti;
  Visti gli esiti dell'ispezione condotta in data 10 aprile 1990;
  Sentito  il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva
di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  gia'
menzionato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  studio laboratorio A.S.A., codice fiscale 01956450264, con sede
e laboratori a Treviso, via Paganini, 12, e' autorizzato ad  eseguire
in  conformita' ai principi di buone pratiche di laboratorio le prove
contenute nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica
n. 927/1981 gia' citato nelle premesse, in appresso specificate:
   analisi elementare (N, P, S, alogeni, metalli);
   caratterizzazioni spettrali (UV);
   punto di fusione-intervallo di fusione;
   punto di ebollizione-intervallo di ebollizione;
   densita' relativa;
   tensione di vapore;
   solubilita' in acqua;
   punto di infiammabilita'.
  Il Ministero della sanita' potra' provvedere ed  eseguire  altresi'
controlli  e verifiche degli studi effettuati secondo quanto previsto
dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota alle premesse:
             - Il D.P.R. n. 927/1981 concernente: "Recepimento  della
          direttiva  del  Consiglio delle Comunita' europee n. 79/831
          del 18 settembre 1979,  recante  la  sesta  modifica  della
          direttiva  n.  67/548/CEE,  relativa  alla classificazione,
          imballaggio ed alla  etichettatura  delle  sostanze  e  dei
          preparati  pericolosi"  e'  stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 50 del 20 febbraio 1982.
          Nota all'art. 1:
             -  Il D.M. 26 giugno 1986 concernente: "Applicazione dei
          principi di buone pratiche di  laboratorio  sulle  sostanze
          chimiche  e  criteri  per  il rilascio delle autorizzazioni
          previste dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
          927/1981,  art.  6"  e'  stato  pubblicato  nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  198  del  27  agosto
          1986.