IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  927  del  24
novembre 1981 ed in particolare l'art. 6, ultimo comma;
  Viste  le  istanze  presentate  in data 29 marzo 1990 (e successiva
integrazione del 17 maggio 1990) dalla Stazione  sperimentale  per  i
combustibili   di   S.   Donato  Milanese  (Milano),  codice  fiscale
008800300157, con sede e laboratori a S.  Donato  Milanese  (Milano),
viale  Alcide  De  Gasperi, 3, intese ad ottenere l'autorizzazione di
cui all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
927/1981;
  Ritenuto  che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  927/1981  riguarda  esclusivamente
l'idoneita'  del laboratorio all'applicazione delle buone pratiche di
laboratorio nell'effettuazione dei saggi previsti dagli allegati I  e
II   del  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  e  non
interferisce con l'applicazione di altre normative esistenti;
  Visti gli esiti dell'ispezione condotta in data 18 maggio 1990;
  Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione  consultiva
di  cui  all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica gia'
menzionato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  Stazione  sperimentale  per  i  combustibili,  codice   fiscale
008800300157,  con  sede  e laboratori a S. Donato Milanese (Milano),
viale Alcide De Gasperi, 3, e' autorizzata ad eseguire in conformita'
ai principi di buone  pratiche  di  laboratorio  le  prove  contenute
nell'allegato  I  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
927/1981 gia' citato nelle premesse, in appresso specificate:
   analisi elementare;
   caratterizzazioni spettrali (UV, IR, NMR);
   punto di fusione-intervallo di fusione;
   densita' relativa;
   tensione di vapore;
   tensione superficiale;
   autoinfiammabilita';
   esplosivita';
   proprieta' comburenti.
  Il Ministero della sanita' potra' provvedere ad  eseguire  altresi'
controlli  e verifiche degli studi effettuati secondo quanto previsto
dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             -  Il D.P.R. n. 927/1981 concernente: "Recepimento della
          direttiva del Consiglio delle Comunita' europee  n.  79/831
          del  18  settembre  1979,  recante  la sesta modifica della
          direttiva n.  67/548/CEE,  relativa  alla  classificazione,
          imballaggio  ed  alla  etichettatura  delle  sostanze e dei
          preparati pericolosi" e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 50 del 20 febbraio 1982.
          Nota all'art. 1:
             -  Il D.M. 26 giugno 1986 concernente: "Applicazione dei
          principi di buone pratiche di  laboratorio  sulle  sostanze
          chimiche  e  criteri  per  il rilascio delle autorizzazioni
          previste dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
          927/1981,  art.  6"  e'  stato  pubblicato  nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  198  del  27  agosto
          1986.