IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 927 del 24 novembre 1981 ed in particolare l'art. 6, ultimo comma; Viste le istanze presentate in data 29 marzo 1990 (e successiva integrazione del 17 maggio 1990) dalla Stazione sperimentale per i combustibili di S. Donato Milanese (Milano), codice fiscale 008800300157, con sede e laboratori a S. Donato Milanese (Milano), viale Alcide De Gasperi, 3, intese ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981; Ritenuto che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981 riguarda esclusivamente l'idoneita' del laboratorio all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei saggi previsti dagli allegati I e II del citato decreto del Presidente della Repubblica e non interferisce con l'applicazione di altre normative esistenti; Visti gli esiti dell'ispezione condotta in data 18 maggio 1990; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica gia' menzionato; Decreta: Art. 1. La Stazione sperimentale per i combustibili, codice fiscale 008800300157, con sede e laboratori a S. Donato Milanese (Milano), viale Alcide De Gasperi, 3, e' autorizzata ad eseguire in conformita' ai principi di buone pratiche di laboratorio le prove contenute nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981 gia' citato nelle premesse, in appresso specificate: analisi elementare; caratterizzazioni spettrali (UV, IR, NMR); punto di fusione-intervallo di fusione; densita' relativa; tensione di vapore; tensione superficiale; autoinfiammabilita'; esplosivita'; proprieta' comburenti. Il Ministero della sanita' potra' provvedere ad eseguire altresi' controlli e verifiche degli studi effettuati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il D.P.R. n. 927/1981 concernente: "Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 79/831 del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 20 febbraio 1982. Nota all'art. 1: - Il D.M. 26 giugno 1986 concernente: "Applicazione dei principi di buone pratiche di laboratorio sulle sostanze chimiche e criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981, art. 6" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 1986.