IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  l'art.  2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive    modificazioni,    concernente     l'attribuzione     ai
Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748,  concernente  la  disciplina  delle  funzioni dirigenziali nelle
amministrazioni dello Stato, anche con ordine autonomo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17  aprile
1991  con  il  quale  sono stati nominati Sottosegretari di Stato per
l'agricoltura e le foreste l'on. Maurizio Noci, l'on. Romeo  Ricciuti
e l'on. Alessandro Ghinami;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  delegare  ai  predetti Sottosegretari
alcune attribuzioni in base alla normativa sopra citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti indicati  nell'art.
4 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Maurizio Noci
sono   delegati   gli  affari  relativi  alle  sottoelencate  materie
rientranti nella competenza della Direzione generale della produzione
agricola, della Direzione  generale  dell'economia  montana  e  delle
foreste,  del  Corpo  forestale dello Stato, della Direzione generale
della tutela economica dei prodotti agricoli:
    a) le produzioni agrumicole, la produzione vinicola,  dell'alcool
e  dei  prodotti alcolici e la produzione delle nocciole; adempimenti
relativi alla gestione del mercato ed alla tutela economica  di  tali
prodotti;  disciplina  del  materiale di moltiplicazione e tenuta dei
registri di varieta'; norme  di  qualita';  denominazione  tipica  di
origine della produzione vinicola;
    b)  la  produzione zootecnica; adempimenti relativi alla gestione
del  mercato  ed  alla  tutela  economica  dei  prodotti  zootecnici;
disciplina  e  vigilanza  sulla  tutela  dei libri genealogici, sulla
riproduzione animale nonche'  sull'importazione  ed  esportazione  di
bestiame;
    c)  i  cereali  e  loro  derivati,  il  riso  e  le leguminose da
foraggio; adempimenti relativi alla  gestione  del  mercato  ed  alla
tutela  economica  di  tali  prodotti;  orientamenti  produttivi  nel
settore cerealicolo; disciplina in materia di sementi e di tenuta dei
registri di varieta';
    d) la ricerca e sperimentazione agraria, per quanto di competenza
della Direzione generale  della  produzione  agricola,  relativamente
alle produzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), nonche' la
divulgazione   agricola  e  l'attivita'  promozionale  all'interno  e
all'estero relativamente alle stesse produzioni;
    e) la caccia ed i regolamenti di polizia rurale; la  pesca  nelle
acque interne, l'acquacoltura;
    f)  l'economia  montana,  le foreste e la difesa del suolo, anche
per quanto  attiene  ai  rapporti  di  collaborazione  col  Ministero
dell'ambiente; il Corpo forestale dello Stato;
    g)   le   direttive   ed  i  regolamenti  comunitari  in  materia
strutturale  facenti  capo  alla  sezione  orientamento   del   Feoga
attualmente   amministrati  dalla  Direzione  generale  dell'economia
montana e delle foreste.