IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n. 1073, modificato con regio
decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle
deliberazioni  del  consiglio  della facolta' di medicina e chirurgia
del 21 settembre 1987, del senato accademico del 26 settembre 1987  e
del   consiglio   di   amministrazione  del  28  settembre  1987  per
l'istituzione della scuola diretta a fini  speciali  per  tecnici  di
terapia intensiva chirurgica;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica del 18 gennaio  1991,  prot.  n.  1879/1988
(Istruz. univ. - Uff. II) e l'allegato parere favorevole espresso dal
Consiglio  universitario nazionale nella sua riunione del 20 febbraio
1988 alla istituzione della scuola di cui sopra;
  Riconosciuta la particolare necessita'  di  apportare  la  modifica
proposta  dalle autorita' accademiche, in deroga al termine triennale
di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto  1933,
n.  1592,  per  i  motivi  esposti  nelle  deliberazioni degli organi
accademici  di  questo  Ateneo  e  ritenuti  validi   dal   Consiglio
universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato  con  i  decreti  indicati  nelle  premesse  e  successive
modificazioni, e' ulteriormente modificato, come appresso:
                            Articolo unico
  Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole
dirette   a  fini  speciali  all'art.  645  (ex  273)  contenente  la
elencazione delle  scuole  e'  aggiunta  la  scuola  diretta  a  fini
speciali per tecnici di terapia intensiva chirurgica.
  Dopo  l'art.  757  (ex 728) sono aggiunti i seguenti nuovi articoli
relativi alla istituzione del:
                              CAPO XII
                   Scuola diretta a fini speciali
             per tecnici di terapia intensiva chirurgica
  Art. 758. - E' istituita la scuola  diretta  a  fini  speciali  per
tecnici  di  terapia  intensiva  chirurgica presso l'Universta' degli
studi di Catania.
  La  scuola  ha lo scopo di formare tecnici di terapia intensiva con
competenze specifiche nell'assistenza e nel trattamento pre- e  post-
operatorio dei pazienti chirurgici.
  La scuola rilascia il titolo di tecnico di terapia intensiva.
  Art.  759.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno  di  corso  prevede  400  ore  di  insegnamento  e  di
attivita' pratiche guidate, queste ultime per almeno il 50% delle ore
previste.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
cinque per ciacun anno di corso, per un totale di quindici studenti.
  Art. 760. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia,  la cattedra di anestesiologia e rianimazione, la cattedra
di  prima  semeiotica  chirurgica,  la  cattedra  di  prima   clinica
chirurgica  di  pronto  soccorso  e  la  cattedra  di seconda clinica
chirurgica di pronto soccorso.
  Art. 761. - Sono ammessi alle prove  per  ottenere  l'iscrizione  i
diplomati  degli  istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a  quello  dei  posti
disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati,
e'  subordinato  al  superamento  di un esame mediante prova scritta,
preferibilmente  con   domande   a   risposte   multiple,   integrate
eventualmente  da  un  colloquio,  per il 70% dei punti disponibili e
dalla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria  superiore
in misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Art.  762. - L'attivita' didattica comprende ogni anno quattrocento
ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione  di  testi  scientifici,  sara'  effettuato entro il primo
biennio.
  Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   anatomia umana *;
   elementi di fisiologia;
   tecnica infermieristica;
   tecniche diagnostiche cliniche e strumentali;
   elementi di farmacologia e farmacoterapia *.
 2› Anno:
    elementi di chirurgia generale;
   fisiopatologia chirurgica;
   igiene e microbiologia;
   elementi di nutrizione enterale e parenterale;
   dietologia;
   informatica;
   tecniche operatorie generali.
 3› Anno:
   terapia intensiva;
   chirurgia di pronto soccorso;
   anestesiologia;
   rianimazione;
   trattamento pre- e post-operatorio;
   fisioterapia e terapia riabilitativa;
   legislazione sanitaria.
  Gli  insegnamenti  con  asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Art. 763. - Durante i tre anni di corso e' richiesta  la  frequenza
nei seguenti reparti:
   istituto di anestesiologia e rianimazione, ospedale
V. Emanuele II - Catania;
   cattedra  di prima clinica chirurgica di pronto soccorso, ospedale
V. Emanuele II - Catania;
   cattedra  di  seconda  clinica  chirurgica  di  pronto   soccorso,
ospedale  V.  Emanuele  II  -  Catania,  presso  la  prima semeiotica
chirurgica.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
specializzando  un  adeguato  periodo  di  esperienza e di formazione
professionale.
  Le attivita' pratiche e di tirocinio sono le seguenti:
 1› Anno:
   esercitazioni: osservazioni guidate, tecniche infermieristiche  di
base;
   tirocinio in servizi ospedalieri ed extraospedalieri;
   visite documentative a servizi sanitari e sociali.
 2› Anno:
   esercitazioni: come il primo anno;
   tirocinio  in  servizi ospedalieri ed extraospedalieri per le aree
relative agli isegnamenti del secondo anno di corso;
   visite documentative a servizi sanitari e sociali.
 3› Anno:
   tirocinio in servizi ospedalieri ed extraospedalieri per  le  aree
relative agli insegnamenti del terzo anno di corso;
   visite documentative a servizi sanitari e sociali.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il presente decreto sara' inviato al Ministero  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e tecnologica per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Catania, 27 febbraio 1991
                                                 Il rettore: RODOLICO