Art. 1. Il comma 3 dell'art. 1 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991 e' sostituito dal seguente: "3. Il periodo di attivita' considerato dalla presente circolare, definito anno teatrale, inizia il 1 settembre e si conclude il 31 maggio dell'anno successivo, ad eccezione delle iniziative previste agli articoli 5, 6, 14 e 17 per le quali l'anno teatrale inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre. Per gli enti o associazioni stabili di produzione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9 l'anno teatrale resta fissato al periodo 1 settembre-31 agosto".