Art. 1.
  Il  comma  3 dell'art. 1 della circolare n. 17 del 28 marzo 1991 e'
sostituito dal seguente:
  "3. Il periodo di attivita' considerato dalla  presente  circolare,
definito  anno  teatrale,  inizia il 1› settembre e si conclude il 31
maggio dell'anno successivo, ad eccezione delle  iniziative  previste
agli articoli 5, 6, 14 e 17 per le quali l'anno teatrale inizia il 1›
gennaio  e  si  conclude  il 31 dicembre. Per gli enti o associazioni
stabili di produzione di cui ai successivi articoli 7, 8 e  9  l'anno
teatrale resta fissato al periodo 1› settembre-31 agosto".