IL RETTORE Visto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e segnatamente il comma 9 dell'art. 6 ed il comma 1 dell'art. 16; Vista la proposta di istituzione di una scuola diretta a fini speciali per "specialisti di statistica e di informatica" approvata dagli organi accademici dell'Istituto universitario navale di Napoli; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 10 ottobre 1990; Vista la nota prot. n. 4544 del 16 marzo 1991 trasmessa dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Viste le delibere degli organi accademici di adeguamento al sopra indicato parere formulato dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'art. 52 del vigente statuto e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 52. - Nell'Istituto universitario navale di Napoli sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali per: 1) operatori economici dei servizi turistici; 2) tecnici dell'amministrazione aziendale; 3) esperti di statistica informatica.