IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Istituto  universitario  navale di Napoli,
approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n.  1570,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla istituzione del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e segnatamente il comma 9 dell'art. 6 ed il comma 1 dell'art. 16;
  Vista la proposta di istituzione  di  una  scuola  diretta  a  fini
speciali  per  "specialisti di statistica e di informatica" approvata
dagli organi accademici dell'Istituto universitario navale di Napoli;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale nella  seduta
del 10 ottobre 1990;
  Vista  la  nota  prot.  n.  4544  del  16  marzo 1991 trasmessa dal
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Viste le delibere degli organi accademici di adeguamento  al  sopra
indicato parere formulato dal Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato
e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  L'art.  52  del  vigente  statuto  e'  soppresso  e  sostituito dal
seguente:
  Art. 52.  -  Nell'Istituto  universitario  navale  di  Napoli  sono
istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali per:
   1) operatori economici dei servizi turistici;
   2) tecnici dell'amministrazione aziendale;
   3) esperti di statistica informatica.