Alle aziende produttrici  di  con-
                                  serve vegetali
                                    e, per conoscenza:
                                  al Ministero della sanita'
                                  al   Ministero  dell'agricoltura  e
                                  delle foreste
  1.  A  partire  dal  20  giugno  1991,   ai   fini   degli   scambi
infracomunitari,  tutti  i  prodotti  alimentari  dovranno  riportare
sull'etichetta  la  menzione  di   identificazione   del   lotto   di
appartenenza.
  Tale disposizione e' contenuta nella direttiva CEE del Consiglio n.
89/396, in corso di attuazione.
  Ora,  poiche'  un'elevata  quantita'  della  produzione di conserve
alimentari  vegetali  e'  destinata  all'esportazione,   si   ritiene
necessario  stabilire,  in conformita' all'art. 45, lettera c), della
legge 29 dicembre 1990,  n.  428,  ed  in  attesa  dell'adozione  del
decreto  legislativo  di  attuazione  della  direttiva  suddetta,  la
dicitura di identificazione del  lotto  per  le  conserve  alimentari
vegetali   prodotte   nell'anno   1991   che  usufruiscono  di  aiuti
comunitari, nel modo seguente: lettera T  (che  indica  l'anno  1991)
seguita da un numero relativo al giorno dell'anno (da 1 a 365).
  A partire dal prossimo anno la lettera di identificazione del lotto
sara'  stabilita  con  provvedimento  da pubblicare, entro il mese di
gennaio, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. Con circolare n. 137 del 25 giugno 1990 (Gazzetta  Ufficiale  n.
166  del  18  luglio  1990) sono state dettate talune regole circa la
conservazione del concentrato di pomodoro.
  Con la presente si ritiene necessario fornire ulteriori  istruzioni
in  relazione  ad  altri  problemi  sollevati  a  seguito della prima
applicazione.
 Il punto 2, lettera a), della circolare n. 137 tratta i  concentrati
di  pomodoro  con  residuo secco pari o superiore al 28% ed indica le
modalita' di immagazzinamento.
  Non sono stati presi in  considerazione  anche  i  concentrati  con
residuo  secco  inferiore  al  28% in quanto questi, qualora all'atto
della produzione non siano stati posti in contenitori destinati  alla
vendita  al  consumatore,  devono  essere conservati in conformita' a
quanto stabilito dall'art. 6 della legge 10 marzo 1969, n. 96.
  3. E' stato rilevato altresi' che per i concentrati di pomodoro con
residuo pari o superiore a 36%, in relazione anche alle  importazioni
in  contenitori  di  plastica  o  di  metallo  non  asettici, occorre
stabilire regole particolari di conservazione.
  Al riguardo si precisa che:
   i concentrati di pomodoro  con  residuo  secco  inferiore  al  36%
devono  rispondere  a  quanto  stabilito  al  punto  3  della  citata
circolare n. 137;
   i concentrati di pomodoro con residuo secco pari  o  superiore  al
36%,  qualora  immessi  in  contenitori  non  asettici, devono essere
contenuti in busta di plastica per  alimenti,  essere  immediatamente
trasferiti  in  locali freschi e ben ventilati e chiusi ermeticamente
entro le quarantotto ore successive alla  lavorazione  con  eventuale
aggiunta di sale.
                                                 Il Ministro: BODRATO