IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 7, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede l'istituzione, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, di quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D allegata alla richiamata legge n. 233/1990 ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni; Considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 233/1990, ciascuna azienda e' inclusa per ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la diversa consistenza aziendale, nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti, determinato ai sensi dell'art. 11- bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; Visto l'art. 7, comma 5, della legge n. 233/1990 che prevede la determinazione della misura del reddito agrario per ciascuna fascia con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative sul piano nazionale; Sentite le organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative sul piano nazionale; Ritenuta la necessita' di determinare la misura del reddito agrario annuo per ciascuna fascia di cui alla tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233; Decreta: La misura del reddito agrario annuo per ciascuna fascia di cui alla tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, da valere ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni e' determinata nei seguenti importi: prima fascia: fino a L. 700.000; seconda fascia: da L. 700.001 a L. 3.000.000; terza fascia: da L. 3.000.001 a L. 7.000.000; quarta fascia: oltre L. 7.000.000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 giugno 1991 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MARINI Il Ministro del tesoro CARLI Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA