IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 7, comma 1, della legge 2 agosto  1990,  n.  233,  che
prevede  l'istituzione, per gli assicurati iscritti alla gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, di quattro  fasce  di  reddito
convenzionale  individuate  in  base  alla  tabella  D  allegata alla
richiamata legge n.  233/1990 ai fini del calcolo  dei  contributi  e
della determinazione della misura delle pensioni;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  7, comma 2, della legge n.
233/1990, ciascuna azienda e' inclusa per ciascun anno,  frazionabile
per  settimana  per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la
diversa consistenza aziendale, nella fascia di reddito  convenzionale
corrispondente  al  reddito agrario dei terreni condotti, determinato
ai sensi dell'art. 11- bis del decreto-legge 14 marzo  1988,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154;
  Visto  l'art.  7,  comma  5, della legge n. 233/1990 che prevede la
determinazione della misura del reddito agrario per  ciascuna  fascia
con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con  i  Ministri  del  tesoro  e  dell'agricoltura  e  delle
foreste,  sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  piu'
rappresentative sul piano nazionale;
  Visto l'art. 7, comma 6, della legge n. 233/1990 secondo  il  quale
per le imprese agricole di allevamento di animali per le quali manchi
il  reddito agrario l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale
e' effettuata sulla base di criteri determinati,  in  relazione  alle
dimensoni  delle  aziende  e  distintamente  per  singole  specie  di
animali, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  di  concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e
delle foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria  piu'
rappresentative sul piano nazionale;
  Sentite    le    organizzazioni   sindacali   di   categoria   piu'
rappresentative sul piano nazionale;
  Ritenuta la necessita' di determinare i  criteri  per  l'inclusione
nelle  fasce  di reddito convenzionale determinate ai sensi dell'art.
7, comma 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233, delle imprese agricole
di allevamento di animali per le quali manchi, in tutto o  in  parte,
il reddito agrario;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le aziende che esercitano attivita' di allevamento di animali oltre
il  limite  indicato alla lettera b) dell'art. 29, comma 2, del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inserite
nelle fasce di reddito convenzionale determinate ai  sensi  dell'art.
7,   comma  5,  della  legge  2  agosto  1990,  n.  233,  sulla  base
dell'importo corrispondente al reddito agrario dei  terreni  condotti
determinato  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno  1990,  n.  165,
maggiorato del reddito relativo ai capi eccedenti il limite predetto,
risultante  dall'applicazione  delle  tabelle  1,  2  e 3 allegate al
decreto ministeriale 21 dicembre 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 2 del  3
gennaio  1991),  emanato  ai sensi dell'art. 78 del testo unico delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.