IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 7, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede l'istituzione, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, di quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D allegata alla richiamata legge n. 233/1990 ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni; Considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 233/1990, ciascuna azienda e' inclusa per ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la diversa consistenza aziendale, nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti, determinato ai sensi dell'art. 11- bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; Visto l'art. 7, comma 5, della legge n. 233/1990 che prevede la determinazione della misura del reddito agrario per ciascuna fascia con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative sul piano nazionale; Visto l'art. 7, comma 6, della legge n. 233/1990 secondo il quale per le imprese agricole di allevamento di animali per le quali manchi il reddito agrario l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale e' effettuata sulla base di criteri determinati, in relazione alle dimensoni delle aziende e distintamente per singole specie di animali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative sul piano nazionale; Sentite le organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative sul piano nazionale; Ritenuta la necessita' di determinare i criteri per l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale determinate ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233, delle imprese agricole di allevamento di animali per le quali manchi, in tutto o in parte, il reddito agrario; Decreta: Art. 1. Le aziende che esercitano attivita' di allevamento di animali oltre il limite indicato alla lettera b) dell'art. 29, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inserite nelle fasce di reddito convenzionale determinate ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233, sulla base dell'importo corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti determinato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, maggiorato del reddito relativo ai capi eccedenti il limite predetto, risultante dall'applicazione delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto ministeriale 21 dicembre 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1991), emanato ai sensi dell'art. 78 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.