IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, concernente la ricognizione e la classificazione degli uffici del Ministero della sanita' in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1974, registro n. 2 Sanita', foglio n. 232, riguardante il regolamento ministeriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni; Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta l'opportunita' di delegare talune attribuzioni al Sottosegretario di Stato per la sanita' sen. avv. Elena Marinucci; Decreta: Al Sottosegretario di Stato per la sanita' sen. avv. Elena Marinucci sono delegati i provvedimenti, non riservati ai dirigenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativi: al Servizio centrale della programmazione sanitaria; alla Direzione generale per l'igiene degli alimenti e nutrizione; alla Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica (con esclusione dei provvedimenti riguardanti la polizia mortuaria e l'edilizia abitativa speciale); all'Ufficio attuazione del Servizio sanitario nazionale (con esclusione dell'assistenza sanitaria al personale navigante); all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicuezza del lavoro; gli atti concernenti le liti attive e passive che superino i limiti previsti dalla lettera l) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Sono, altresi', delegati al Sottosegretario sen. avv. Elena Marinucci, con riferimento e nei limiti delle materie innanzi indi- cate, le funzioni e gli atti seguenti: risposte orali e scritte alle interrogazioni, interpellanze e mozioni parlamentari; rappresentanza del Ministro nei lavori parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; atti non menzionati dal presente decreto che rivestano carattere di assoluta urgenza e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro stesso. Sono riservati in ogni caso al Ministro gli atti che, pur concernendo le materie sopra delegate, rivestano speciale rilevanza politico-amministrativa. E' delegata, inoltre, al Sottosegretario sen. avv. Elena Marinucci, nei casi in cui il Ministro non ritenga di intervenire, la presidenza: del comitato tecnico scientifico per la programmazione sanitaria; del comitato amministrativo e del comitato esecutivo dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 1991 Il Ministro: DE LORENZO Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1991 Registro n. 6 Sanita', foglio n. 388