IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2831,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in
legge il 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle  autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Siena;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita',  di  approvare  le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 23  novembre  1990,  favorevole  alla  soppressione
degli articoli 18, 19 e 20 dello statuto, relativi all'istituto unico
policattedra del circolo giuridico;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Siena, approvato e
modificato con i  decreti  in  premessa  indicati,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli articoli 18, 19 e 20 dello statuto, relativi all'istituto unico
policattedra   del   circolo  giuridico,  annessi  alla  facolta'  di
giurisprudenza sono soppressi, con il conseguente  spostamento  della
numerazione degli articoli successivi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Siena, 11 aprile 1991
                                               Il rettore: BERLINGUER