IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 14 luglio 1990, concernente i
regimi di importazione e di esportazione delle merci;
  Visto il decreto ministeriale  del  30  ottobre  1990,  concernente
l'elenco  delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione
e per il transito;
  Ritenuta la necessita' di dare esecuzione a decisioni  adottate  in
sede  internazionale  e comunitaria, nonche' ad esigenze di interesse
nazionale;
                             Determina:
  1.  Le  modifiche  ed  integrazioni,   specificate   in   allegato,
all'elenco delle merci la cui esportazione e transito sono sottoposte
ad   autorizzazione   ministeriale,   qualunque   sia   il  Paese  di
destinazione (allegato 1) consistenti nell'inclusione  di  tre  nuovi
articoli  (1518,  1602, 1701) e nelle modifiche dei seguenti articoli
che vengono integralmente riprodotti: B03, MA04,  MA07,  MA11,  MA17,
MA24, 1361, 1485, 1564, 1566, 1568 e 1763.
  2.  Le  modifiche  all'allegato  2  contenente l'elenco delle merci
sottoposte ad autorizzazione ministeriale in relazione  al  Paese  di
destinazione,  consistenti  nella  eliminazione  delle  voci doganali
75.02 (nichel greggio) e  75.03.00  (cascami,  rottami  e  avanzi  di
nichel).
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 maggio 1991
                                      Il Ministro
                              del commercio con l'estero
                                       LATTANZIO
Il Ministro delle finanze
        FORMICA