IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto ministeriale del 14 luglio 1990, concernente i regimi di importazione e di esportazione delle merci; Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1990, concernente l'elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito; Ritenuta la necessita' di dare esecuzione a decisioni adottate in sede internazionale e comunitaria, nonche' ad esigenze di interesse nazionale; Determina: 1. Le modifiche ed integrazioni, specificate in allegato, all'elenco delle merci la cui esportazione e transito sono sottoposte ad autorizzazione ministeriale, qualunque sia il Paese di destinazione (allegato 1) consistenti nell'inclusione di tre nuovi articoli (1518, 1602, 1701) e nelle modifiche dei seguenti articoli che vengono integralmente riprodotti: B03, MA04, MA07, MA11, MA17, MA24, 1361, 1485, 1564, 1566, 1568 e 1763. 2. Le modifiche all'allegato 2 contenente l'elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione ministeriale in relazione al Paese di destinazione, consistenti nella eliminazione delle voci doganali 75.02 (nichel greggio) e 75.03.00 (cascami, rottami e avanzi di nichel). Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 maggio 1991 Il Ministro del commercio con l'estero LATTANZIO Il Ministro delle finanze FORMICA