LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con  regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata dal C.A.I. di Bormio per  la  realizzazione
di  risanamento  ed ampliamento capanna Dosde', localita' Val Viola -
Val Cantone di Dosde' su  area  ubicata  nel  comune  di  Valdidentro
(Sondrio),  mappale 10, foglio 88, mappale 7, foglio 87, sottoposta a
vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della
 legge  8  agosto  1985,  n.  431,  nonche'  gravata  da  vincolo  di
immodificabilita'  ed  inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1-
ter  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  in  quanto  ricompresa
nell'ambito  territoriale  n.  2,  individuato  con  deliberazione di
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale  dell'opera  in
argomento,   diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  pubblici  e
sociali,  consistenti  nel  risanamento  ed  adeguamento  igienico  e
funzionale del rifugio, meta di molti escursionisti;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,   in   considerazione  dell'improcrastinabile  esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non puo' esimersi dal prendere in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8 agosto 1985, n. 431, cio' in considerazione del  minimo
impatto ambientale delle opere;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che  urbanistico
ed economicosociale, propri del piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge  8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto,  dall'ambito territoriale n. 2,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
  1)  di  stralciare,  per  le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), mappale  10,  foglio  88,
mappale  7,  foglio 87, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  2) di riperimetrare, in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto  1)  della  presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3
giugno 1940,  n.  1357  e  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della legge
regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi' come  modificato  dalla  legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  4)  di inviare al sindaco del comune di Valdidentro (Sondrio) copia
della  Gazzetta  Ufficiale,  contenente  la  presente  deliberazione,
affinche'  provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso
dovra' tenere a disposizione degli interessati copia  della  Gazzetta
Ufficiale  con  la  relativa  planimetria, ai sensi dell'art. 4 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
   Milano, 26 marzo 1991
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO