IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 12 febbraio 1988, n. 5195; Visto il regio decreto 1 marzo 1888, n. 5247; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100; Visto il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e il regio decreto 27 giugno 1933, n. 703; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; Decreta: Art. 1. Sono delegate al sen. avv. Franco Castiglione, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, le attribuzioni seguenti: 1) edilizia penitenziaria comprese le opere di sicurezza; 2) personale dell'Amministrazione penitenziaria; 3) attribuzioni di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 401, ivi compresa la presidenza delle commissioni di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, commi 1 e 2, della stessa legge; 4) prelievo sui capitoli di spesa di rappresentanza, delle spese casuali, nonche' di quelle per l'acquisto di riviste, giornali, ed altre pubblicazioni nei limiti delle somme assegnate; 5) sussidi al personale addetto alla propria segreteria; 6) autorizzazione e liquidazione delle missioni in territorio nazionale al personale addetto alla propria segreteria; 7) concessione di permessi sindacali relativamente al personale di cui punto 2); 8) tutti gli affari per i quali e' delegato di volta in volta dal Ministro; 9) la presidenza della delegazione a livello nazionale per la stipula degli accordi decentrati di cui all'art. 14, comma secondo, della legge 29 marzo 1983, n. 93.