IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la legge 12 febbraio 1988, n. 5195;
  Visto il regio decreto 1› marzo 1888, n. 5247;
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
  Visto  il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e il regio decreto 27
giugno 1933, n. 703;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono delegate al sen. avv. Franco Castiglione,  Sottosegretario  di
Stato per la grazia e giustizia, le attribuzioni seguenti:
   1) edilizia penitenziaria comprese le opere di sicurezza;
   2) personale dell'Amministrazione penitenziaria;
   3)  attribuzioni  di  cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320,
convertito nella legge 3  ottobre  1987,  n.  401,  ivi  compresa  la
presidenza  delle  commissioni di cui all'art. 3, comma 1, e all'art.
4, commi 1 e 2, della stessa legge;
   4) prelievo sui capitoli di spesa di rappresentanza,  delle  spese
casuali,  nonche'  di  quelle per l'acquisto di riviste, giornali, ed
altre pubblicazioni nei limiti delle somme assegnate;
   5) sussidi al personale addetto alla propria segreteria;
   6) autorizzazione e  liquidazione  delle  missioni  in  territorio
nazionale al personale addetto alla propria segreteria;
   7) concessione di permessi sindacali relativamente al personale di
cui punto 2);
   8)  tutti gli affari per i quali e' delegato di volta in volta dal
Ministro;
   9) la presidenza della delegazione  a  livello  nazionale  per  la
stipula  degli  accordi decentrati di cui all'art. 14, comma secondo,
della legge 29 marzo 1983, n. 93.