IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio, n. 349;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915;
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  31  agosto  1987,   n.   361,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441;
 Visto  l'art.  9-  ter  del  decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475;
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  65,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155;
  Visto  il proprio decreto 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 26 maggio 1989;
  Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica espletata,  secondo  i
criteri  e  le  modalita'  fissati dal citato decreto 16 maggio 1989,
della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti
di protezione e risanamento ambientale;
  Ritenuto  che  le  proposte   di   finanziamento   della   predetta
commissione siano meritevoli di approvazione, comprese le proposte di
prescrizione della stessa formulate in ordine ai criteri realizzativi
dei singoli interventi;
  Ritenuto  che  i  finanziamenti debbano essere modulati in rapporto
all'effettivo rispetto di dette prescrizioni;
  Considerato che, in base  al  decreto  16  maggio  1989,  il  tempo
massimo  per  la  realizzazione degli interventi e' fissato in dodici
mesi dalla data di concessione del contrituto;
  Tenuto conto dell'esigenza di definire le attivita' di controllo  e
di  verifica  periodica  dello  stato  di  avanzamento  lavori  e  le
modalita' per il trasferimento dei fondi ai soggetti  titolari  degli
interventi approvati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Sono   ammessi   al   finanziamento  gli  interventi  elencati
nell'allegato 1 che e' parte integrante del presente decreto, per gli
importi e con le prescrizioni indicati nell'allegato medesimo.
  2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente  decreto,
le  amministrazioni titolari dovranno provvedere all'avviamento delle
attivita'  previste  dandone  immediata  comunicazione  al  Ministero
dell'ambiente.
  3.  I finanziamenti sono attribuiti alle singole amministrazioni al
lordo spese e commissioni per il trasferimento dei fondi.
  4. In relazione ai finanziamenti di cui  al  presente  decreto,  e'
autorizzato l'impegno della complessiva somma di lire 63.750 milioni.