IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio, n. 349; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; Visto l'art. 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441; Visto l'art. 9- ter del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475; Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155; Visto il proprio decreto 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 maggio 1989; Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica espletata, secondo i criteri e le modalita' fissati dal citato decreto 16 maggio 1989, della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale; Ritenuto che le proposte di finanziamento della predetta commissione siano meritevoli di approvazione, comprese le proposte di prescrizione della stessa formulate in ordine ai criteri realizzativi dei singoli interventi; Ritenuto che i finanziamenti debbano essere modulati in rapporto all'effettivo rispetto di dette prescrizioni; Considerato che, in base al decreto 16 maggio 1989, il tempo massimo per la realizzazione degli interventi e' fissato in dodici mesi dalla data di concessione del contrituto; Tenuto conto dell'esigenza di definire le attivita' di controllo e di verifica periodica dello stato di avanzamento lavori e le modalita' per il trasferimento dei fondi ai soggetti titolari degli interventi approvati; Decreta: Art. 1. 1. Sono ammessi al finanziamento gli interventi elencati nell'allegato 1 che e' parte integrante del presente decreto, per gli importi e con le prescrizioni indicati nell'allegato medesimo. 2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le amministrazioni titolari dovranno provvedere all'avviamento delle attivita' previste dandone immediata comunicazione al Ministero dell'ambiente. 3. I finanziamenti sono attribuiti alle singole amministrazioni al lordo spese e commissioni per il trasferimento dei fondi. 4. In relazione ai finanziamenti di cui al presente decreto, e' autorizzato l'impegno della complessiva somma di lire 63.750 milioni.