AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 1› aprile 1989, n. 119,
5 giugno 1989, n. 215, 4 agosto 1989, n. 275, 9 ottobre 1989, n. 337,
7 dicembre 1989, n. 390, 13 febbraio 1990, n. 20, 24 aprile 1990,  n.
82,  4  luglio  1990,  n. 170, 15 settembre 1990, n. 259, 22 novembre
1990, n. 337, e 28 gennaio 1991, n. 29, ad eccezione dell'art. 11".
   I predetti decreti, di  contenuto  pressoche'  analogo,  non  sono
stati  convertiti in legge per scadenza dei termini costituzionali: i
relativi comunicati sono  stati  pubblicati,  rispettivamente,  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 128 del 3 giugno 1989, n.
182 del 5 agosto 1989, n. 233 del  5  ottobre  1989,  n.  287  del  9
dicembre  1989, n. 32 dell'8 febbraio 1990, n. 89 del 17 aprile 1990,
n. 146 del 25 giugno 1990, n. 206 del 4 settembre 1990, n. 269 del 17
novembre 1990, n. 18 del 22 gennaio 1991 e n. 76 del 30 marzo 1991.
   Si trascrive il testo dell'art. 11 del D.L. n. 29/1991  del  quale
non e' stata prevista la sanatoria degli effetti:
   "Art.  11  (Inquadramento  del  personale di cui agli articoli 38,
commi 3 e 12, e 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400).   -
1.   Il   personale  delle  qualifiche  funzionali  e  di  quelle  ad
esaurimento di cui agli articoli 38, commi 3 e 12,  e  39,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, che risulti eccedente rispetto ai
posti  disponibili di ruolo nelle singole qualifiche viene inquadrato
in soprannumero con decorrenza dalla data di entrata in vigore  della
predetta  legge,  salvo  riassorbimento  con  le  successive  vacanze
organiche nelle qualifiche corrispondenti".
   Il comma 3 dell'art. 1  della  citata  legge  di  conversione  del
presente  decreto prevede che: "Restano altresi' validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti  ed  i
rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 ottobre 1990,
n.  275,  recante  disposizioni urgenti a favore delle maestranze del
cantiere ENEL di Gioia Tauro". Il  D.L.  n.  275/1990  non  e'  stato
convertito  in  legge  per  decorrenza dei termini costituzionali (il
relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 - serie generale - n. 283 del 4 dicembre 1990).
                               Art. 1.
                          Norme in materia
                  di trattamenti di disoccupazione
  1. L'efficacia delle disposizioni  contenute  nell'articolo  7  del
decreto-legge  21  marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (a), e' prorogata fino  alla  data
di  entrata  in  vigore della legge di riforma della disciplina della
Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e  della  mobilita'
e,  comunque,  non  oltre  il  31  dicembre  1989.  Le domande per le
prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7  (a),  riferite
all'attivita'  lavorativa  svolta  nel corso del 1988, sono valide se
presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1›  gennaio  1989
la  misura dell'importo dell'indennita' giornaliera di disoccupazione
prevista dal medesimo articolo 7 e' elevata al  15  per  cento  della
retribuzione.
  2.   A   decorrere   dall'anno  1990,  e'  confermata  l'estensione
dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di  cui  ai
punti  8›  e  9›  dell'articolo  40 del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  aprile
1936,  n.  1155  (b).  A  decorrere  dalla stessa data, ai fini della
concessione  da   parte   dell'INPS,   nell'ambito   della   gestione
prestazioni  temporanee  ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (c), dell'indennita' ordinaria  di
disoccupazione,  si  intendono  applicabili le disposizioni contenute
nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.  86,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  20  maggio  1988,  n. 160 (a), ivi
comprese quelle in materia di  contribuzione,  con  elevazione  della
misura   della   richiamata   indennita'   al   20  per  cento  della
retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui  al  comma  3  del
predetto  articolo 7 (a), sono valide se presentate entro il 31 marzo
dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento   per   l'attivita'
lavorativa svolta.
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1, valutato in
lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del  capitolo
3652  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  per   l'anno   medesimo.   All'onere   derivante
dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione
d'anno,   provvede   l'INPS   all'uopo  parzialmente  utilizzando  le
disponibilita' del proprio  bilancio  provenienti  dai  trasferimenti
operati  a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in
bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte  dall'Istituto
medesimo.
  4.  Per  i  periodi  anteriori  al 1› gennaio 1990, i lavoratori ai
quali e' stato corrisposto il trattamento speciale di  disoccupazione
di   cui  alla  legge  8  agosto  1972,  n.  464  (d),  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e che, in  conseguenza  della  mancata
copertura  contributiva  relativa ai predetti periodi, non potrebbero
conseguire il diritto a pensione ove abbiano superato  alla  data  di
entrata  in  vigore del presente decreto il 48› anno di eta' se donne
ed il 53› anno di eta' se uomini, a domanda da presentarsi  entro  il
31  dicembre  1990  possono ottenere il contributo figurativo fino al
raggiungimento  dell'anzianita'  contributiva  ed assicurativa minima
per il pensionamento di vecchiaia  nel  momento  in  cui  raggiungono
l'anzianita'   prescritta.   La   retribuzione   di  riferimento  per
l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa e' pari alla
retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in  vigore
al 1› gennaio di ciascun anno.
  5.  Per  i lavoratori che si siano avvalsi della facolta' di cui al
comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attivita' lavorative,
gli accrediti  contributivi  sono  conteggiati  in  luogo  di  quelli
figurativi fino alla loro concorrenza.
  6.  Le  somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figura-
tive di cui al comma 4 sono  versate  al  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge
9  marzo  1989,  n.  88  (c)  . L'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, valutato in lire 22  miliardi  per  l'anno  1990,  e'
posto  a  carico  della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88 (c) , con  utilizzo  delle  residue  disponibilita'
derivanti  dalla  proroga del contributo di cui all'articolo 5, comma
7, lettera b).
 
             (a) Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 86/1988  (Norme  in
          materia   previdenziale,  di  occupazione  giovanile  e  di
          mercato  del  lavoro,  nonche'  per  il  potenziamento  del
          sistema  informatico  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale) e' il seguente:
             "Art. 7. - 1. In attesa della riforma del trattamento di
          disoccupazione,     delle      integrazioni      salariali,
          dell'eccedenza  di  personale,  nonche'  dei  contratti  di
          formazione e lavoro, a decorrere dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto, e per il solo 1988,
          l'importo dell'indennita' giornaliera di  cui  all'art.  13
          del  decreto-legge  2  marzo  1974,  n. 30, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  16  aprile  1974,  n.  114,  e'
          fissato nella misura del 7,5 per cento della retribuzione.
             2.  La retribuzione di riferimento per la determinazione
          della indennita' giornaliera di  disoccupazione  e'  quella
          media  soggetta  a  contribuzione, e comunque non inferiore
          alla  retribuzione  prevista  dai  contratti  nazionali   e
          provinciali  di categoria, dei tre mesi precedenti l'inizio
          del periodo di disoccupazione, calcolata  in  relazione  al
          numero  delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori
          di cui ai commi 3 e 4 la  retribuzione  di  riferimento  e'
          quella  percepita  nell'anno  1987 e comunque non inferiore
          alla  retribuzione  prevista  dai  contratti  nazionali   e
          provinciali  di categoria. La percentuale di cui al comma 1
          per i lavoratori agricoli a tempo  determinato  si  applica
          sulla  retribuzione  di cui all'art. 3 della legge 8 agosto
          1972, n. 457, e per i lavoratori  italiani  rimpatriati  di
          cui  alla  legge 25 luglio 1975, n. 402, sulla retribuzione
          convenzionale determinata  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  con  riferimento  ai
          contratti collettivi nazionali di categoria.
             3.  L'assicurazione  contro  la  disoccupazione  di  cui
          all'art.  37  del  regio  decreto-legge  4 ottobre 1935, n.
          1827, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  aprile
          1936,  n.  1155, e' estesa, per il solo anno 1988, anche ai
          lavoratori  di  cui  all'art.  40, ottavo e nono comma, del
          citato   decreto-legge.   Fermo   restando   il   requisito
          dell'anzianita'  assicurativa  di  cui  all'art.  19, primo
          comma, del regio decreto-legge  14  aprile  1939,  n.  636,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
          n.  1272,  hanno  diritto  alla  indennita'  ordinaria   di
          disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno
          di   contribuzione  nel  biennio,  nell'anno  1987  abbiano
          prestato almeno settantotto giorni di attivita' lavorativa,
          per  la  quale  siano  stati  versati  o  siano  dovuti   i
          contributi  per  l'assicurazione  obbligatoria.  I predetti
          lavoratori hanno diritto alla indennita' per un  numero  di
          giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque
          non  superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito
          delle   giornate   di   trattamento    di    disoccupazione
          eventualmente  goduto,  e  quello  delle giornate di lavoro
          prestate (per l'interpretazione autentica di  questo  comma
          si  veda il comma 4 dell'art. 3 del decreto qui pubblicato,
          n.d.r.).
             4. Per i lavoratori agricoli  che  hanno  conseguito  il
          diritto  alla  indennita' ordinaria di disoccupazione e non
          quello relativo ai trattamenti speciali di  disoccupazione,
          il  trattamento  di  cui  al  comma 1 e' corrisposto per un
          numero di giornate pari a quelle lavorate nel 1987.  Per  i
          predetti  lavoratori  le  giornate  accreditabili  ai  fini
          pensionistici  e  quelle  per  le  quali  e'  prevista   la
          corresponsione  dell'assegno  per  il nucleo familiare sono
          calcolate sulla base della previgente disciplina, ancorche'
          si tratti di giornate non lavorate ne' indennizzate. Per  i
          lavoratori  agricoli aventi diritto al trattamento speciale
          di disoccupazione non trova applicazione  l'elevazione  del
          trattamento di cui al comma 1.
             5.  Per essere ammessi a beneficiare della indennita' di
          disoccupazione i  lavoratori  di  cui  al  comma  3  devono
          presentare  alle  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego
          domanda, su apposito modulo predisposto dall'INPS, entro il
          30 giugno 1988. I lavoratori che non possano far valere  il
          requisito  dell'anno  di  contribuzione  di  cui al comma 3
          devono corredare  la  domanda  con  apposita  dichiarazione
          rilasciata  dai datori di lavoro attestante il numero delle
          giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa retribuzione
          corrisposta. Il datore di lavoro che rifiuti di  rilasciare
          ai  lavoratori  gia'  occupati  alle  proprie dipendenze la
          predetta dichiarazione, ovvero dichiari dati  infedeli,  e'
          tenuto  comunque al pagamento della somma di lire 200.000 a
          titolo di sanzione amministrativa per ogni  lavoratore  cui
          la dichiarazione si riferisce.
             6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si
          provvede, quanto a lire 93 miliardi, mediante utilizzazione
          delle  economie  di  gestione  realizzate  dalla   separata
          contabilita'   degli   interventi   straordinari  di  cassa
          integrazione  guadagni  degli  operai  dell'industria   per
          effetto  dell'attuazione  dell'art. 8, e, quanto a lire 207
          miliardi,   mediante   corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856  dello  stato di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1988,
          all'uopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento 'Fondo
          per il rientro dalla  disoccupazione,  in  particolare  nei
          territori del Mezzogiorno'.
             7.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo
          soprariportato, consultare il testo del  D.L.  n.  86/1988,
          coordinato  con  la  legge di conversione, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 24  giugno
          1988.
             (b)  Il testo dell'art. 40, punti 8› e 9›, del R.D.L. n.
          1827/1935  (Perfezionamento  e  coordinamento   legislativo
          della previdenza sociale) e' il seguente:
             "Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la
          disoccupazione involontaria:
              8›  coloro  che  solo  occasionalmente prestano l'opera
          loro alle dipendenze altrui;
              9›  coloro  che  siano   occupati   esclusivamente   in
          lavorazioni  che  si  compiano  annualmente  in determinati
          periodi di durata inferiore ai sei mesi".
             (c) Il testo degli articoli  24  e  37  della  legge  n.
          88/1989  (Ristrutturazione  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza   sociale   e   dell'Istituto   nazionale    per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro) e' il
          seguente:
             "Art. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai  lavoratori
          dipendenti).  -  1.  A  decorrere  dal  1› gennaio 1989, le
          gestione  per  l'assicurazione  contro  la   disoccupazione
          involontaria,  ivi  compreso  il  Fondo  di garanzia per il
          trattamento di fine rapporto e per  l'assicurazione  contro
          la  tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli
          operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni
          dei lavoratori dell'edilizia, la cassa  per  l'integrazione
          salariale  ai  lavoratori  agricoli, la cassa unica per gli
          assegni familiari, la cassa per il trattamento di  richiamo
          alle  armi  degli  impiegati ed operai privati, la gestione
          per i trattamenti economici di malattia di cui all'art.  74
          della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833, il Fondo per il
          rimpatrio   dei   lavoratori   extra-comunitari   istituito
          dall'art.  13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni
          altra forma di previdenza a  carattere  temporaneo  diversa
          dalle  pensioni,  sono fuse in un'unica gestione che assume
          la denominazione di  'Gestione  prestazioni  temporanee  ai
          lavoratori dipendenti'.
             2.  La  predetta  gestione,  alla  quale  affluiscono  i
          contributi  afferenti  ai  preesistenti  fondi,   casse   e
          gestioni,  ne  assume le attivita' e le passivita' ed eroga
          le relative prestazioni.
             3.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei  servizi  delle
          ferrovie,  tranvie,  filovie e linee di navigazione interna
          di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941
          e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale,
          come da bilancio consuntivo  della  gestione  del  predetto
          fondo,  e'  contabilizzata  nella  gestione dei trattamenti
          familiari di cui al comma 1.
             4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia  per
          ciascuna   forma   di   previdenza   le  prestazioni  e  il
          correlativo gettito contributivo".
             "Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali  e  di
          sostegno  alle  gestioni  previdenziali). - 1. E' istituita
          presso l'INPS la 'Gestione degli interventi assistenziali e
          di sostegno alle gestioni previdenziali'.
             2. Il finanziamento  della  gestione  e'  assunto  dallo
          Stato.
             3. Sono a carico della gestione:
               a)  le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge
          30 aprile 1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  ivi  comprese  quelle erogate ai sensi degli
          articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973,  n.  854,  e
          successive modificazioni e integrazioni;
               b)  l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della
          legge 12 giugno 1984, n. 222;
               c) una quota parte di ciascuna mensilita' di  pensione
          erogata  dal  Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti, dalle
          gestioni dei lavoratori autonomi, dalla  gestione  speciale
          minatori  e  dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
          per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un  importo
          pari  a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma
          3, della  legge  11  marzo  1988,  n.  67.  Tale  somma  e'
          annualmente  adeguata,  con  la  legge finanziaria, in base
          alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto centrale di statistica;
               d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive
          disposte  per  legge  in  favore  di particolari categorie,
          settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-
          lavoro, di  solidarieta'  e  l'apprendistato  e  gli  oneri
          relativi  a trattamenti di famiglia per i quali e' previsto
          per legge il  concorso  dello  Stato  o  a  trattamenti  di
          integrazione   salariale   straordinaria  e  a  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro  trattamento
          similare posto per legge a carico dello Stato;
               e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
               f)  l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
          rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge  28  agosto
          1970,  n.    622,  convertito  in legge, con modificazioni,
          dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi
          di cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75,  delle
          maggiorazioni  di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15
          aprile 1985, n.  140,  nonche'  delle  quote  di  pensione,
          afferenti  ai  periodi  lavorativi prestati presso le Forze
          armate alleate e presso l'UNRRA.  Sono  altresi'  a  carico
          della   gestione   tutti  gli  oneri  relativi  agli  altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge.
             4. L'onere di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  assorbe
          l'importo  di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n.
          903, i contributi di cui all'art. 20 della legge  3  giugno
          1975,  n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n.
          843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
             5. L'importo dei trasferimenti da parte dello  Stato  ai
          fini  della  progressiva assunzione degli oneri di cui alle
          lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito  annualmente  con
          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
          oneri  di  cui  al  presente  articolo si provvede mediante
          proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti  disposti
          dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
             6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i
          coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  con  decorrenza
          anteriore  al  1›  gennaio  1989  e   delle   pensioni   di
          riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle rel-
          ative  spese di amministrazione e' assunto progressivamente
          a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la
          legge finanziaria,  tenendo  anche  conto  degli  eventuali
          apporti di solidarieta' delle altre gestioni.
             7.  Il  bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
          forma di intervento, evidenzia l'apporto dello  Stato,  gli
          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
             8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori
          di  lavoro  destinati  al  finanziamento dei trattamenti di
          integrazione  salariale  straordinaria  e  dei  trattamenti
          speciali  di  disoccupazione  di  cui alle leggi 5 novembre
          1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
          finanziamento dei pensionamenti anticipati".
             Per  il  testo  delle  disposizioni   richiamate   negli
          articoli soprariportati, consultare il testo della legge n.
          88/1989  pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale
          - serie generale - n.  60 del 13 marzo 1989.
             (d)  La  legge   n.   464/1972   reca:   "Modifiche   ed
          integrazioni  alla  legge  5  novembre  1968,  n.  1115, in
          materia di integrazione salariale e di trattamento speciale
          di disoccupazione".