Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate e' stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia: Decreto ministeriale n. 91/00351 del 7 giugno 1991 REGIONE CAMPANIA (per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture interaziendali) Avellino: piogge alluvionali dal 4 dicembre 1990 al 28 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Castelfranci, Chiusano di San Domenico, San Mango sul Calore. Benevento: piogge alluvionali del 20 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Baselice, Castelfranco in Miscano, Castelvetere in Val Fortore, Foiano di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Montefalcone di Val Fortore, San Marco dei Cavoti; piogge alluvionali del 14 luglio 1990 nel territorio dei comuni di Calvi, Ceppaloni, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo; piogge alluvionali del 27 luglio 1990 nel territorio dei comuni di Circello, Fragneto l'Abate, Morcone, Pesco Sannita, Reino, Santa Croce del Sannio. Decreto ministeriale n. 91/00349 del 7 giugno 1991 REGIONE VENETO (per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle opere di bonifica) Padova: piogge alluvionali del 17 ottobre 1990 nel territorio del comune di Codevigo. Venezia: piogge alluvionali dal 17 ottobre 1990 al 18 ottobre 1990 nel territorio dei comuni di Caorle, Concordia Sagittaria, Eraclea, Mira, Portogruaro, Pramaggiore, Venezia. Decreto ministeriale n. 91/00350 del 7 giugno 1991 REGIONE TOSCANA (per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali) Firenze: grandinate del 18 luglio 1990, del 25 luglio 1990, del 30 luglio 1990, del 7 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Borgo San Lorenzo, Dicomano, Londa. Grosseto: tromba d'aria del 1 settembre 1990 nel territorio del comune di Gavorrano. Siena: grandinate del 1 settembre 1990 nel territorio del comune di Montalcino. Le regioni, Campania, Veneto e Toscana, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.