LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985, avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del  26
aprile  1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497, presentata dal comune di Grosio per la realizzazione
di acquedotto rurale a  servizio  dei  maggenghi  Lott-Sulf  su  area
ubicata  nel  comune di Grosio (Sondrio), mappali 221, 218, 206, 353,
355, 629, 630, 607, 608, 610, foglio 73, mappali 274, 278, 276,  271,
272, 578, 579, 270, 263, 279, 472, 367, 118, 120, 123, 125, 130, 132,
480  piu'  un  tratto della strada di Lott dal mappale 253 al confine
col mappale 261, foglio 74, sottoposta  a  vincolo  paesaggistico  in
forza  dell'art.  1,  primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431,
nonche' gravata da vincolo di immodificabilita'  ed  inedificabilita'
temporanea  di  cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431,
in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2,  individuato  con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta,  la  particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in
argomento,  diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  pubblici   e
sociali,  consistenti  in  un  adeguato  approvvigionamento  idrico a
coloro che normalmente utilizzano i maggenghi ed al bestiame  che  vi
pascola;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,   in   considerazione  dell'improcrastinabile  esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non puo' esimersi dal prendere in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge  8  agosto  1985,  n.  431: cio' in considerazione della minima
rilevanza sull'ambiente delle opere fuori terra;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico
ed economico-sociale, propri del piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale    di    pianificazione   paesistico-ambientale,   risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e,  in  particolare  della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera'  ad
autorizzare  ex  art.  7  della  legge  29  giugno  1939, n. 1497, la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1) di stralciare, per le motivazioni di cui  in  premessa,  l'area
ubicata  nel  comune di Grosio (Sondrio), mappali 221, 218, 206, 353,
355, 629, 630, 607, 608, 610, foglio 73, mappali 274, 278, 276,  271,
272, 578, 579, 270, 263, 279, 472, 367, 118, 120, 123, 125, 130, 132,
480  piu'  un  tratto della strada di Lott dal mappale 253 al confine
col mappale 261, foglio 74, dall'ambito territoriale n. 2 individuato
con deliberazione di giunta regionale  n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino  ufficiale  della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, della
legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi'  come  modificato  dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4)  di  inviare  al  sindaco del comune di Grosio (Sondrio), copia
della  Gazzetta  Ufficiale,  contenente  la  presente  deliberazione,
affinche'  provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso
dovra' tenere a disposizione degli interessati copia  della  Gazzetta
Ufficiale  con  la  relativa  planimetria, ai sensi dell'art. 4 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
    Milano, 26 febbraio 1991
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: SANSONETTI