IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che disciplina l'annuale adeguamento delle pensioni dovute dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali; Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1989 e giugno 1990 ed i mesi di luglio 1988 e giugno 1989 e' aumentato nella misura del 6,66 per cento; Considerato che, a norma del citato articolo, le pensioni a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1 gennaio 1991, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1991 le pensioni a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 6,66 per cento del loro ammontare. Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1990, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 giugno 1991 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MARINI Il Ministro del tesoro CARLI