IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; Visto l'art. 17, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quale modificato dall'art. 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390; Ritenuta l'opportunita' di delegare alle prefetture della Repubblica la competenza a legalizzare gli atti e i documenti rilasciati dagli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali; Udito l'avviso favorevole espresso al riguardo dal Ministero dell'interno con nota prot. M/4301/1 del 10 maggio 1991; Decreta: Art. 1. La competenza a legalizzare le firme sugli atti e i documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali e da valere all'estero, e' delegata alle prefetture della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale hanno, rispettivamente, sede.