IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto  il  decreto-legge  14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  1975,
n. 805;
  Visto  l'art.  17,  primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
quale modificato dall'art. 4, primo  comma,  della  legge  11  maggio
1971, n. 390;
  Ritenuta   l'opportunita'   di   delegare   alle  prefetture  della
Repubblica la  competenza  a  legalizzare  gli  atti  e  i  documenti
rilasciati dagli organi periferici del Ministero per i beni culturali
e ambientali;
  Udito  l'avviso  favorevole  espresso  al  riguardo  dal  Ministero
dell'interno con nota prot. M/4301/1 del 10 maggio 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La competenza a legalizzare le  firme  sugli  atti  e  i  documenti
rientranti  nelle  attribuzioni degli organi periferici del Ministero
per i beni culturali e ambientali e da valere all'estero, e' delegata
alle   prefetture   della   Repubblica   nella   cui   circoscrizione
territoriale hanno, rispettivamente, sede.