Ai    presidenti    delle   giunte
                                  regionali    e     delle     giunte
                                  provinciali di Trento e Bolzano
                                  Agli   assessori   regionali   alla
                                  sanita'
                                  Ai  commissari  di  Governo   nelle
                                  regioni
                                     e, per conoscenza:
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  Al  Ministero  dell'agricoltura   e
                                  delle foreste
                                  Agli  uffici veterinari di confine,
                                  porto, aeroporto e dogana interna
                                  Al       Comando        carabinieri
                                  antisofisticazioni e sanita'
                                  All'Istituto superiore di sanita'
                                  Agli    Istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali
                                   All'Istituto sperimentale  per  la
                                  zootecnica
                                  Alla  FNOVI  - Federazione italiana
                                  ordini veterinari italiani
                                  All'AIA  -  Associazione   italiana
                                  allevatori
                                  All'AISA  -  Associazione industrie
                                  salute animale
                                  All'ASSALZOO     -     Associazione
                                  nazionale    produttori    alimenti
                                  zootecnici
                                  All'Associazione          nazionale
                                  cerealisti
1. Sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi.
  Con  decreto  24  settembre 1990, n. 322, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 264 del 12  novembre  1990,  entrato  in  vigore  il  13
novembre  1990,  e  rettificato  con  errata-corrige pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1991,  e'  stata  emanata  la
disciplina  delle sostanze e dei prodotti indesiderabili nei mangimi;
trattasi,  com'e'  noto  di  sostanze  eccezionalmente  presenti  nei
mangimi,  quali  piombo,  arsenico,  fluoro, mercurio o aflatossine e
che, a differenza degli "additivi" non vengono aggiunte ai mangimi ad
opera dell'uomo; nella nuova regolamentazione sono state inserite  le
norme  CEE  risultanti  dalle  direttive numeri 74/63, 76/14, 76/934,
80/502, 83/381, 86/299, 86/354 e 87/238.
  La precedente normativa era contenuta nel decreto 30 dicembre  1975
(Gazzetta  Ufficiale n. 43/76) ed e' da considerarsi abrogata ratione
materiae.
  Ricorre nel nuovo decreto la dizione  "materie  prime",  che  viene
utilizzata, conformemente alle disposizioni comunitarie, per indicare
quelle  sostanze  che  possono  essere destinate alla preparazione di
mangimi, soltanto, previa opportuna diluizione, quali  ad  esempio  i
foraggi fortemente influenzati da aflatossine.
2. Materie prime.
  Piu'  in  particolare  trattasi  di  materiali  che  possono essere
utilizzati soltanto con opportune  cautele;  piu'  precisamente  essi
vanno  impiegati  solo  per  la  preparazione  di  mangimi  composti,
completi o complementari, devono essere imballati ed  etichettati  in
maniera  che risulti chiaramente che non possono essere somministrati
tal quali come mangimi semplici (art. 1, comma 3 ed art.  3,  decreto
ministeriale  24  settembre 1990) e che possono essere ceduti solo ai
fabbricanti   riconosciuti   di   mangimi   composti,   completi    o
complementari.
  Per talune di queste materie prime (arachidi, copra, palmisti, semi
di  cotone,  babassu,  granturco,  loro derivati e fosfati) lo stesso
decreto  pone  delle  limitazioni,  nel  senso  che,   comunque,   la
concentrazione delle sostanze indesiderabili presenti non puo' super-
are i contenuti massimi, ivi indicati.
3. Il significato del termine indesiderabile.
  L'aggettivo  indesiderabile  sta  per  nocivo  (alla salute umana o
animale) e tale significato puo' essere anche riferito  all'ambiente;
questo  principio  si  desume dall'art. 17 della legge sui mangimi 15
febbraio 1963, n. 281, nella formulazione introdotta col decreto  del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, ed a seguito delle
analoghe  direttive  CEE sui mangimi e in particolare della direttiva
n. 86/354.
  La disciplina della preparazione e del  commercio  dei  mangimi  e'
oggi  riportata nella legge 15 febbraio 1963, n. 281, come modificata
e integrata dalla legge 8 marzo  1968,  n.  399  e  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  marzo  1988,  n.  152  (vedi testo
aggiornato in Gazzetta Ufficiale n.  244/88,  e  relativi  avvisi  di
rettifica  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  249/88 e n. 22/89); a cio' si
aggiungano il  decreto  ministeriale  21  luglio  1989,  n.  316  (in
Gazzetta Ufficiale n. 210/89) ed i decreti seguenti, recanti le liste
positive:
   decreto   ministeriale   2   maggio  1985  (Gazzetta  Ufficiale  -
Supplemento  ordinario  n.  136/85)  per  gli  additivi,  compresi  i
principi attivi auxinici;
   decreto  ministeriale 4 agosto 1969 (Gazzetta Ufficiale n. 236/69)
per i principi attivi terapeutici;
   decreto  ministeriale  13  novembre  1985  (Gazzetta  Ufficiale  -
Supplemento ordinario n. 102/85) per i prodotti di origine minerale e
chimico-industriale.
  Si  ricordano  anche  alcune  delle  circolari  tuttora  vigenti in
materia:
   circolare   31   agosto   1968,   n.   393/P.I.,   del   Ministero
dell'industria, sugli impianti e sulle attrezzature che devono essere
presenti  negli  stabilimenti  di  produzione  di mangimi semplici di
origine animale, di mangimi composti e di integratori per mangimi;
   circolare 19 giugno 1971, n. 406, dello stesso  Ministero,  sempre
sui   requisiti  degli  stabilimenti  di  produzione  di  integratori
medicati per mangimi, oggi integrata dagli articoli 1 e 2 del  citato
decreto ministeriale 4 agosto 1969;
   circolare  5  agosto  1988,  n. 7, del Ministero dell'agricoltura,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 244/88, sulle novita'  introdotte
col decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152;
   circolare  2  marzo 1990, del Ministero della sanita', sull'elenco
dei coloranti ammessi (riportata in Gazzetta  Ufficiale  n.  65/90  e
rettificata  con  avvisi  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale numeri
90/90, 162/90 e 297/90);
   circolare 5 febbraio 1991,  del  Ministero  della  sanita',  sulla
sterilizzazione delle farine di carne.
  La   legge   citata   rinvia  poi  coll'art.  26  alle  norme,  ove
compatibili,  della  legge  sulla  repressione  delle   frodi   nella
preparazione  e  nel  commercio  delle  sostanze di uso agrario e dei
prodotti agrari (regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033) ed  al
relativo  regolamento di attuazione (regio decreto 1› luglio 1926, n.
1361).
  Il termine indesiderabile viene gia' usato nei  protocolli  per  la
registrazione  delle  specialita'  medicinali  per  uso  umano;  esso
esprime quindi un carattere discrezionale, ma ben delimitato  perche'
connesso  coll'esigenza di tutela della salute umana e dell'ambiente;
principio che ispira anche altre disposizioni  in  materia,  come  ad
esempio  quella  che  impone  di sospendere la somministrazione di un
dato  principio  attivo  agli  animali  o  l'altro  che  richiede  la
prescrizione  del  veterinario,  per  l'utilizzazione  nei mangimi di
determinati principi attivi ad effetto terapeutico.
  L'elenco delle sostanze e dei prodotti  indesiderabili  e'  d'altra
parte  prefissato  dalla  pubblica  autorita'  con una apposita lista
positiva; in base all'art. 1, comma 8, lettera f),  della  legge  sui
mangimi, previa individuazione dei contenuti massimi ed in analogia a
quanto  avviene  per  gli  antiparassitari ad opera della legge sugli
alimenti per uso umano, gli unici prodotti indesiderabili che possono
essere  impiegati  sono  quelli  appositamente  individuati   tramite
decreto; questo criterio tassativo, sanzionato penalmente all'art. 22
della  legge,  da' certezza all'imprenditore e permette all'autorita'
sanitaria di intervenire in via preventiva.
  Trattasi di un potere concretamente delineato e il cui esercizio e'
collegato all'evolversi delle conoscenze tecniche  e  scientifiche  e
quindi suscettibile di continui aggiornamenti.
 4. I produttori riconosciuti per l'utilizzo delle materie prime.
  Quando  si  parla  di  fabbricanti  di mangimi composti, completi o
complementari "riconosciuti ai sensi degli articoli 5 o 6 della legge
15 febbraio 1963, n. 281" (art. 1, comma 3, decreto  ministeriale  24
settembre  1990,  n.322)  si  fa  riferimento ai produttori che hanno
ottenuto  l'autorizzazione  esplicita  alla  produzione  di   mangimi
composti,  completi  o complementari o di mangimi composti contenenti
integratori ai sensi degli articoli 5 e 6 della  legge;  quanto  agli
allevatori,  e'  riconosciuta, in base all'art. 6, comma terzo, della
legge, la possibilita' di produrre i propri mangimi senza  preventiva
autorizzazione,  purche' li destinino ad uso proprio e non li mettano
in commercio;  interessa  altresi'  far  rilevare  che  l'elenco  dei
produttori   di   mangimi   contenenti   integratori  e'  annualmente
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (vedasi da ultimo la Gazzetta  n.
75/91) ad opera del Ministero dell'industria.
5. Integratori contenenti carbadox od olaquindox.
  Questo  tipo di additivi era stato consentito col decreto 30 aprile
1985 che li aveva inclusi nella lista dei  principi  attivi  medicati
per la chemioprofilassi; a seguito delle direttive CEE n. 87/316 e n.
87/317,  pero',  e' stato necessario trasferire (decreto ministeriale
20  novembre  1989  -  Gazzetta Ufficiale n. 27/90) i due additivi in
questione nella  lista  dei  principi  attivi  auxinici;  sono  stati
revocati  quindi  i decreti di registrazione e dichiarate decadute le
domande  di  registrazione  degli   integratori   medicati   per   la
chemioprofilassi, contenenti carbadox od olaquindox, e cio' a partire
dal  25  marzo  1991  (decreto ministeriale 20 luglio 1990 - Gazzetta
Ufficiale n. 224/90).
  Di conseguenza la commercializzazione di integratori "medicati"  di
questo tipo e' irregolare, a partire da quella data, ed e' sanzionata
con la pena di cui all'art. 22, comma 3, della legge sui mangimi.
  Con  la  stessa  pena  e'  punita  poi  anche  la  detenzione  e la
somministrazione agli animali, di mangime medicato contenente  quegli
integratori;  la  norma  si estende infatti a chiunque prepara per la
distribuzione per il consumo un mangime  nocivo  o  comunque  vietato
(art. 22 citato).
  Si  deve  mettere  in  rilievo  come  col  decreto  ministeriale 20
novembre 1989 citato sia stato ribadito il  divieto  di  associare  o
somministrare  contemporaneamente  questi  principi  attivi  con  gli
antibiotici,  nonche'  di  consegnare  direttamente  gli  integratori
stessi   agli  allevatori;  e'  stato  confermato  poi  l'obbligo  di
interruzione a quattro settimane prima della macellazione.
  Si ritiene utile sottolineare come sia stato  mantenuto  il  limite
massimo  consentito  di polverulenza negli ambienti di lavoro, pari a
0,1 microgrammi, da determinarsi secondo il metodo Stauber-Heubach.
  Occorre ricordare infine che i decreti concernenti l'argomento sono
i seguenti:
   decreto  ministeriale  30  aprile  1985  (Gazzetta  Ufficiale   n.
125/85): ammissione come chemioterapici;
   decreto   ministeriale   2   maggio   1985  Gazzetta  Ufficiale  -
Supplemento ordinario n. 136/85): lista degli additivi auxinici;
   decreto ministeriale  20  novembre  1989  (Gazzetta  Ufficiale  n.
27/90), che ha ammesso nella lista dei principi attivi auxinici i due
additivi,  uniformando  la  norma  italiana alle direttive CEE numeri
87/316 e 87/317;
   decreto  ministeriale  20  luglio  1990  (Gazzetta  Ufficiale   n.
224/90), che ha abrogato il precedente decreto 30 aprile 1985;
   decreto   ministeriale  2  ottobre  1990  (Gazzetta  Ufficiale  n.
244/90), che ha modificato  talune  caratteristiche  di  composizione
dell'additivo   Carbadox,   per   quanto  riguarda  il  tenore  delle
preparazioni autorizzate (5% o 10%) e  l'elenco  delle  sostanze  che
possono entrare nel supporto.
6. Integratori a base di sulfadimetossina.
  L'impiego  della  sulfadimetossina  nei  mangimi per suini e' stato
limitato agli animali fino a sei mesi di eta', con decreto  9  luglio
1990  (Gazzetta Ufficiale n. 178/90, del 1› agosto 1990), consentendo
un periodo di sei mesi per l'eliminazione delle scorte.
  Poiche' il divieto di cui trattasi e' entrato in vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
vale a dire il 2 agosto 1990, la dilazione dei sei mesi e' scaduta il
giorno  1›  febbraio  1991; cio' significa che non possono esservi in
commercio, a partire dal 2 febbraio 1991,  integratori  per  mangimi,
contenenti  sulfadimetossina,  destinati a suini di eta' superiore ai
sei mesi, piu' precisamente non possono trovarsi in  uso  integratori
di   tale   tipo   che  rechino  ancora  in  etichetta  una  generica
destinazione per i suini; ovviamente non possono essere somministrati
ai  suini  comunque  mangimi  contenenti  integratori   a   base   di
sulfadimetossina,  se  questi  animali  hanno  superato i sei mesi di
eta', ne' possono trovarsi residui di sulfadimetossina nelle carni di
questi animali.
  La misura precauzionale  e'  suggerita  dall'esigenza  di  limitare
l'uso  della  sostanza  medicamentosa in argomento, fermo restando il
tempo di sospensione a ventuno giorni; la sanzione e' quella  di  cui
all'art. 22, comma 3, della legge sui mangimi.
7. Tempo di sospensione.
  Tra  le  condizioni per l'utilizzo dei mangimi c'e' anche l'obbligo
di sospendere la somministrazione un certo  periodo  di  tempo  prima
della macellazione.
  L'obbligo  stesso sussiste anche nei casi in cui si debba procedere
alla raccolta delle uova o del latte, anziche' alla macellazione,  ed
e' sempre suggerito dall'esigenza di tutelare la salute dell'uomo.
  Il  tempo  di  sospensione,  e'  stabilito negli stessi decreti che
contemplano gli additivi,  in  colonna  8,  ed  e'  prescritto  dalle
analoghe  direttive  CEE;  l'indicazione  di detto periodo dev'essere
riportata nelle etichette dei mangimi,  ai  sensi  dell'allegato  III
alla legge sui mangimi, lettera c), laddove si parla delle istruzioni
sull'uso.
                                 p. Il direttore generale: FABBROVICH