IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Viste le domande in data 28 marzo e 15 aprile 1991 presentate dalla
Maeci  vita  S.p.a.,   assicurazioni   e   riassicurazioni   vita   -
capitalizzazioni,   con   sede   in   Milano,   intese   ad  ottenere
l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione  delle  tariffe
approvate   per   le   assicurazioni   individuali  sulla  vita  alle
assicurazioni  collettive  sulla  vita  non  di  puro   rischio,   in
sostituzione delle analoghe in vigore;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Vista  la  lettera  n.  122329  del  20  maggio  1991  con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi  alla  emanazione del provvedimento richiesto con le domande
anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti  condizioni  regolanti  l'applicazione  delle
tariffe  approvate  per  le assicurazioni individuali sulla vita alle
assicurazioni  collettive  sulla  vita  non  di  puro   rischio,   in
sostituzione  delle  analoghe  in vigore, presentate dalla Maeci vita
S.p.a., assicurazioni e riassicurazioni vita - capitalizzazioni,  con
sede in Milano:
   1)   condizioni  di  polizza  regolanti  le  ipotesi  contrattuali
inerenti le assicurazioni  sulla  vita  non  di  puro  rischio  e  le
operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;
   2)  condizioni  di polizza da applicare ai contratti collettivi di
cui al precedente punto 1), regolanti le  aliquote  di  retrocessione
del  rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare
dell'importo del premio complessivamente pagato;
   3)  condizioni  di polizza da applicare ai contratti collettivi di
cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate
ai  tassi  di  premio  delle  corrispondenti  tariffe  per  contratti
individuali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 giugno 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO