IL PRESIDENTE
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio  1991,  n.  142,  con  il
quale  sono  state  confermate le disposizioni contenute nell'art. 10
del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65,  concernenti  il  conferimento
delle  competenze  relative alle attivita' necessarie per la concreta
realizzazione delle opere previste dall'art. 2 del  decreto-legge  1›
febbraio 1988, n. 19, convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo
1988,  n.  99,  aventi  la  necessaria  copertura  finanziaria e gia'
affidata in appalto e per le quali siano state avviate  le  procedure
di gara;
  Visti gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1› febbraio 1988, n. 19,
convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99;
  Viste  le  proprie  ordinanze n. 41/91 del 26 marzo 1991 e n. 63/91
del 23 aprile 1991 con le quali sono state adottate immediate  misure
di  coordinamento  per  l'esercizio  delle  competenze attribuite con
l'art. 10 del richiamato decreto-legge n.   65/1991,  prendendo  atto
del  subentro  nel  rapporto  con  il  concessionario  Italispaca,  e
procedendo alla proroga di ulteriori mesi cinque dal 23 aprile 1991;
  Ritenuto di confermare le  disposizioni  contenute  nelle  predette
ordinanze n. 41/91 e n. 63/91;
  Avvalendosi  dei poteri conferiti dagli articoli 3 e 4 del decreto-
legge 1› febbraio 1988, n. 19, convertito dalla legge 28 marzo  1988,
n. 99;
                              Dispone:
  In   relazione   alle  premesse  sono  confermate  le  disposizioni
contenute nelle ordinanze presidenziali n. 41/91 del 26 marzo 1991  e
n.  63/91  del  23  aprile  1991  con la sola modifica che i richiami
riferiti all'art. 10 del  decreto-legge  5  marzo  1991,  n.  65,  si
intendono  come  fatti all'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
142.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale
della  regione  siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Palermo, 11 giugno 1991
                                              Il presidente: NICOLOSI