IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la nota del presidente della corte di appello di Bari in data 13 aprile 1991, dalla quale risulta che l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso detta corte non e' stato in grado di funzionare nei giorni 20, 23 e 25 marzo 1991 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Bari nei giorni 20, 23 e 25 marzo 1991, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tale ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 21 giugno 1991 Il Ministro: MARTELLI