IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la nota del presidente della corte di appello di Bari in data
13  aprile  1991,  dalla  quale  risulta che l'ufficio notificazioni,
esecuzioni e protesti presso detta corte non e'  stato  in  grado  di
funzionare  nei giorni 20, 23 e 25 marzo 1991 a causa dell'astensione
dal lavoro del personale dipendente;
  Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948,  n.
437,  concernente  la proroga dei termini di decadenza in conseguenza
del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;
                              Decreta:
  In   conseguenza    del    mancato    funzionamento    dell'ufficio
notificazioni,  esecuzioni  e  protesti presso la corte di appello di
Bari nei giorni 20, 23 e 25 marzo 1991, i termini di decadenza per il
compimento di atti presso  tale  ufficio  o  a  mezzo  del  personale
addettovi,  scadenti nei giorni sopra specificati o nei cinque giorni
successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla  data
di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 21 giugno 1991
                                                Il Ministro: MARTELLI