IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 8, quarto comma, della legge 7 agosto 1986, n. 462, recante: "Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari"; Viste le comunicazioni pervenute dagli organi giudiziari relative a produttori e ditte commerciali condannati per reati di frodi e sofisticazioni alimentari con sentenze penali passate in giudicato nell'anno 1990; Visto il verbale n. 7 del 7 febbraio 1991 relativo alla seduta della commissione consultiva istituita con proprio decreto del 27 maggio 1987; Dispone la pubblicazione dell'allegato elenco relativo alle sentenze citate in premessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione nazionale. Roma, 25 maggio 1991 Il Ministro: DE LORENZO AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota alle premesse: - Il testo del comma 4 dell'art. 8 del D.L. n. 282/1986 convertito in legge, con modificazioni, della legge n. 462/1986, e' il seguente: "4. Presso il Ministero della sanita' e' istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode e di sofisticazione alimentare. Il Ministro della sanita' ne cura annualmente la pubblicazione, con riferimento alle condanne intervenute nell'anno precedente, nella Gazzetta Ufficiale ed in almeno due quotidiani a diffusione nazionale".