IL MINISTRO DEL TESORO
  Viste  le  leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234,
recanti modifiche  ed  integrazioni  alla  normativa  riguardante  il
credito navale;
  Vista  la  legge  17  febbraio  1982,  n. 41 recante: "Piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima";
  Visto il decreto ministeriale in data  2  aprile  1979,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 145 del 29
maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali  numeri
281777,  647067  e  648040  rispettivamente  del 5 giugno 1981, del 6
novembre 1986 e del 23 dicembre 1986, con il quale ai sensi dell'art.
2 della predetta legge n.  234,  sono  stati  fissati  i  criteri  di
variazione   del  tasso  massimo  di  riferimento  da  applicarsi  ai
finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/78;
  Visto il decreto ministeriale n. 125148/73PG del 31 dicembre  1990,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1991, con il
quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito
navale per il semestre gennaio-giugno 1991 e' stato determinato nella
misura del 14,65%;
  Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1990 con il  quale  e'
stata fissata nella misura dell'1% la commissione onnicomprensiva per
l'anno  1991  da  riconoscere  agli istituti di credito per gli oneri
connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla suddetta
legge n. 234;
  Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso  noto
che il costo medio di provvista dei fondi, per i settori predetti, e'
pari al 13,50%;
  Ritenuta valida tale comunicazione;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  di provvista dei fondi per le operazioni previste
dalle norme indicate in premessa e' pari al 13,50%  per  il  semestre
luglio-dicembre 1991.
  Tenuto   conto  della  commissione  onnicomprensiva,  il  tasso  di
riferimento per il semestre luglio-dicembre 1991  da  applicare  alle
operazioni  di  finanziamento  contemplate dalle leggi sopracitate e'
pari al 14,50%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 giugno 1991
                                                   Il Ministro: CARLI