IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 9 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonche' l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del Tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili ai mutui da concedersi agli Enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformita' di trattamento; Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66; Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni gia' impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere; Visto l'art. 3 dei decreti ministeriali 27 settembre 1986 e 17 novembre 1987, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui ai citati decreti-legge numeri 318/1986 e 359/1987 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e del tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi; Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989, come modificato dal decreto del 26 giugno 1990 e, da ultimo, da quello del 25 marzo 1991, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e della media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75; Visti, altresi', gli articoli 3 e 4 dei citati decreti ministeriali i quali stabiliscono che al tasso di cui sopra va aggiunta una commissione onnicomprensiva, da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in anno con decreto del Ministro del Tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio; Visto l'art. 4 del decreto ministeriale del 15 giugno 1988, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al citato art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche, la misura del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, tasso cui va aggiunta una commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni; Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, con il quale la commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed edilizio e' stata fissata per l'anno 1991, nella misura dello 0,95%; Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il costo della provvista da utilizzarsi per la fissazione dei tassi variabili, per il semestre luglio-dicembre 1991, per le operazioni previste dai citati decreti-legge numeri 318/1986 e 359/1987 e' pari al 12,60% e per quelle di cui al citato decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989, e' pari al 12,55%, comunicando altresi', per il medesimo semestre, i sottoindicati dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990: tasso medio della lira interbancaria: 11,740%; rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 12,716%; Considerato che al tasso medio della lira interbancaria va aggiunta una maggiorazione pari al massimo allo 0,75; Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato, sempre per il medesimo semestre, rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale del 25 marzo 1991: rendimento effettivo lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 12,716%; media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera: 11,676%; Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera va aggiunta una maggiorazione dello 0,75; Ritenute valide tali comunicazioni; Decreta: Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1991, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile e' pari: a) al 12,60% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1 luglio 1986, n. 318, e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67; b) al 12,55% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989; c) al 12,60% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990; d) al 12,55% per le operazioni di cui al decretolegge 2 marzo 1989, n. 66, e al decreto ministeriale del 25 marzo 1991. Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 1991 Il Ministro: CARLI