IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1356,
il  quale  ha esteso la legge ed il regolamento doganale del Regno ai
territori ad esso annessi in virtu' della legge 26 settembre 1920, n.
1322 e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
  Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, con il quale
furono approvate  le  norme  di  attuazione  concernenti  il  credito
doganale nei territori anzi citati.
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  marzo  1987,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1987, con il
quale il saggio di  interesse  applicabile  alle  somme  relative  ai
diritti  doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi
dell'art. 3 del gia' citato decreto ministeriale 18 giugno  1923,  n.
7207, agli operatori presso la dogana di Trieste, e' stato fissato al
6% annuo;
  Ritenuta  la  necessita',  per le accresciute esigenze del bilancio
statale, di elevare detto saggio di interesse;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il saggio  degli  interessi  applicabili  alle  somme  relative  ai
diritti doganali ammessi al pagamento posticipato, concesso, ai sensi
dell'art.  3  del  decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli
operatori presso la dogana di Trieste, viene elevato al 10,50% annuo.