IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1356, il quale ha esteso la legge ed il regolamento doganale del Regno ai territori ad esso annessi in virtu' della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, con il quale furono approvate le norme di attuazione concernenti il credito doganale nei territori anzi citati. Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1987, con il quale il saggio di interesse applicabile alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art. 3 del gia' citato decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste, e' stato fissato al 6% annuo; Ritenuta la necessita', per le accresciute esigenze del bilancio statale, di elevare detto saggio di interesse; Decreta: Art. 1. Il saggio degli interessi applicabili alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato, concesso, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste, viene elevato al 10,50% annuo.