IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;
   Considerato che la Direzione generale  del  debito  pubblico  cura
normalmente  operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi
rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto  1966,  n.  651,
nonche'  operazioni  di investimenti di capitali in titoli nominativi
per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto
di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di
apposite quote  di  nuovi  buoni,  al  fine  di  conseguire  maggiore
speditezza   nel   predetto   servizio,   rendendolo,  nel  contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il proprio decreto 7 giugno 1991, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 135 dell'11 giugno 1991, con il quale e' stata disposta
l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali  12%
- 20 giugno 1991/1998;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di una seconda tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali  12%  - 20 giugno 1991/1998, da destinare a sottoscrizioni
in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 12% - 20 giugno 1991/1998 per un  importo  di  lire  1.500
miliardi  nominali,  allo  stesso  prezzo  fisso  di  emissione di L.
94,95%, ed alle medesime altre condizioni e  modalita'  previste  dal
decreto   ministeriale  7  giugno  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1991.
  L'assegnazione dei buoni della  predetta  tranche  avviene  con  il
sistema    dell'asta   marginale   riferito   ad   un   "diritto   di
sottoscrizione".  Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta   la
maggiorazione  di  prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel
precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella  richiesta  di
essere  disposto  a  corrispondere  al  Tesoro per l'assegnazione dei
buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte  sono  vincolanti
ed  irrevocabili  e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle
relative operazioni.
  Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,   e
dell'art.  14  del  predetto  decreto  ministeriale  7  giugno  1991,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile  in  due
semestralita'  posticipate,  il  20  dicembre ed il 20 giugno di ogni
anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro  poliennali
20 giugno 1991/1998.