Con  decreto ministeriale 11 giugno 1991 la riscossione del carico
tributario di L.  3.893.111.000  dovuto  dalla  S.p.a.  Co.De.Mi.  di
Milano,  e'  stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602,  introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per
un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.
L'intendenza di finanza di Milano  nel  provvedimento  di  esecuzione
determinera'  l'ammontare  degli interessi ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 39 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  602
introdotto  dal  medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario
in via cautelare, manterra' in  vita  gli  atti  esecutivi  posti  in
essere   sui   beni  immobili  e  strumentali  della  sopramenzionata
societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea  garanzia  anche
fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito  erariale  non
tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione  sara'  revocata
con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai
quali  e'  stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per
la riscossione.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1991 la riscossione del  carico
tributario  di  L.  969.595.302  dovuto  dalla Cooperativa produttori
agricoli Cristo Re di Torre S. Susanna, e' stata sospesa ai sensi del
terzultimo  coma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della
legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di  dodici  mesi,  a
decorrere  dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di
Brindisi nel provvedimento  di  esecuzione  determinera'  l'ammontare
degli  interessi  ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4
della legge n. 46. Il concessionario in via cautelare,  manterra'  in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali della sopramenzionata cooperativa,  la  quale,  comunque,
dovra'  prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale
parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti  esecutivi.
La  sospensione  sara'  revocata con successivo decreto ove vengano a
cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o  venga  a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.