IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione; Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformita' alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge; Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 31 agosto 1990 il materiale elettrico piu' avanti precisato e' stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Padova, presso la ditta Minigioc Eurosouvenirs di Corradin Angelo e C.; Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualita' - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale e' risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nella relazione allegata al presente decreto (relazione IMQ n. 1370 del 21 novembre 1990); Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163003 in data 9 gennaio 1991, circa i risultati di non conformita', alla ditta produttrice Scarpa Ermenegildo, con sede in Campalto (Venezia), e alla ditta distributrice Minigioc Eurosouvenirs di Corradin Angelo e C., con sede in Monselice (Padova); Considerando la necessita' di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni; Decreta: Art. 1. E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione Scarpa Ermenegildo, a causa della non conformita' del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791: apparecchio di illuminazione decorativo costituito da gondola munita di piedistallo ed incorporante carillon ed 8 lampade pisello.