IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE
19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro
alcuni limiti di tensione;
  Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che  attribuisce  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare
l'immissione  sul  mercato  o  di  limitare,  con  il  rispetto della
procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata  direttiva  CEE,
la   circolazione   del  materiale  elettrico  del  quale  sia  stata
riscontrata la non conformita' alla disposizione fissata  all'art.  2
della citata legge;
  Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione
della  legge  citata,  in  data 31 agosto 1990 il materiale elettrico
piu'  avanti  precisato  e'  stato   prelevato,   tramite   l'ufficio
provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Padova, presso
la ditta Minigioc Eurosouvenirs di Corradin Angelo e C.;
  Considerando   che,   in  base  alle  verifiche  e  prove  eseguite
dall'Istituto italiano del marchio di qualita' - IMQ,  designato  con
decreto  ministeriale  23  luglio  1979,  il  predetto  materiale  e'
risultato non conforme ai principi generali in materia  di  sicurezza
precisati  all'art.  2  della  legge  18  ottobre 1977, n. 791, per i
motivi  riportati  nella  relazione  allegata  al  presente   decreto
(relazione IMQ n. 1370 del 21 novembre 1990);
  Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163003 in data 9
gennaio  1991,  circa  i  risultati  di  non  conformita', alla ditta
produttrice Scarpa Ermenegildo, con sede  in  Campalto  (Venezia),  e
alla  ditta distributrice Minigioc Eurosouvenirs di Corradin Angelo e
C., con sede in Monselice (Padova);
  Considerando la necessita' di impedire la  circolazione  in  Italia
del  materiale  elettrico  sprovvisto  di  requisiti  costruttivi che
costituiscono regola d'arte in materia di  sicurezza  per  la  tutela
delle persone, degli animali domestici e dei beni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente  decreto,  la  fabbricazione,  la  commercializzazione  e la
cessione  a  qualsiasi  titolo,   anche   gratuito,   del   materiale
sottoindicato  di fabbricazione Scarpa Ermenegildo, a causa della non
conformita' del materiale stesso ai principi generali in  materia  di
sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:
   apparecchio  di  illuminazione  decorativo  costituito  da gondola
munita di piedistallo ed incorporante carillon ed 8 lampade pisello.