IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Vista la legge 5 maggio 1976, n. 248, concernente provvidenze a favore delle vedove e degli orfani di grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilita' di cui all'art. 180 del testo unico sopra richiamato; Visto l'art. 10 della predetta legge che, nel fissare in L. 50.000 mensili il nuovo importo dell'assegno di incollocabilita', prevede che tale importo puo' essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'A.N.M.I.L., con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della stessa legge; Visto l'art. 1-decies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha trasferito dall'A.N.M.I.L. all'INAIL la competenza ad erogare l'assegno suddetto, con decorrenza 1 aprile 1979; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente la perdita della personalita' giuridica di diritto pubblico dell'A.N.M.I.L.; Considerato che, nella fattispecie, il comitato centrale dell'A.N.M.I.L. deve intendersi sostituito dal comitato esecutivo dell'INAIL, in riferimento alla legge 9 marzo 1989, n. 88, e succes- sive modificazioni; Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, secondo cui la riliquidazione delle rendite, nonche' delle altre prestazioni economiche erogate dall'INAIL, deve avvenire, a decorrere dal 1 luglio 1985, con cadenza annuale; Vista la delibera n. 293 del comitato esecutivo dell'INAIL, adottata nella seduta del 30 maggio 1991, con la quale si propone il nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilita' dal 1 luglio 1991; Considerato che la nuova misura proposta e' stata determinata sulla base del coefficiente annuo di variazione degli indici dei prezzi al consumo registrati dall'ISTAT; Ritenuto di condividere il criterio seguito dall'INAIL per la determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilita'; Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1990; Decreta: L'importo mensile dell'assegno di incollocabilita' di cui in premessa, rideterminato con cadenza annuale a norma dell'art. 20, sesto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' stabilito, dal 1 luglio 1991, in L. 263.300. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 luglio 1991 Il Ministro: MARINI